Transfer pricing: “Trasferimento di valore nelle transazioni internazionali”

Un particolare aspetto, legato alla “globalizzazione” dell’economia e all’internazionalizzazione delle imprese e dei rapporti che intercorrono tra “gruppi” di imprese che operano in Paesi diversi, è quello dei “prezzi di trasferimento” : c.d. “transfer pricing”.

Uno dei canoni fondamentali, che viene posto dai principi di Scienza delle Finanze (e di Diritto Tributario), in tema di tassazione dei profitti è quello generale di “territorialità dell’imposizione”: ovvero, le imposte debbono essere applicate nel Paese in cui è localizzata l’attività economica che produce i profitti oggetto di “tassazione”.

Se il citato principio appare di semplice enunciazione, non lo è la sua pratica attuazione nelle transazioni internazionali: i sistemi fiscali dei diversi Paesi non sono tra loro omogenei, e alcuni di essi prevedono livelli di imposizione più miti rispetto ad altri: da qui emerge il potenziale interesse del “gruppo” a trasferire materia imponibile  – con “adeguamento ad hoc” dei prezzi di trasferimento –dallo Stato in cui si è prodotta una specifica “ricchezza” ad altro Paese ove ne sia prevista una più “mite” tassazione.

In tale contesto di fatto, l’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nata dall’ evoluzione della precedente OECE Organizzazione Europea di Cooperazione Economica),

ha dato vita ad un progetto di osservazione e studio, denominato “Base Erosion ad Profit Shifting” (BEPS), al fine di fissare i principi base per la determinazione dei valori da attribuire alle transazioni internazionali e per la soluzione delle problematiche legate al “trasferimento di valore” dal Paese in cui esso è prodotto ad altro con sistema tributario di favore, tradendo così l’ulteriore principio economico per il quale ogni impresa, partecipe alla produzione di beni e servizi, dovrebbe essere remunerata in modo proporzionale all’apporto che essa ha dato allo stesso processo di produzione e ai rischi assunti.

L’OCSE, nel 2017, grazie al progetto BEPS, ha aggiornato una precedente versione delle “Linee Guida sui prezzi di trasferimento”, con l’approfondimento e l’attualizzazione dello studio dei rischi legati al “transfer price” e integrando le linee di indirizzo relative alle problematiche inerenti i “beni immateriali”, i “servizi” e la documentazione che le imprese debbono approntare a illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento applicati.

Elevato, quindi, l’interesse degli Organismi Fiscali  dei diversi Paesi a verificare che il valore monetario delle transizioni economiche internazionali sia quantificato alla luce del “principio di libera concorrenza”: adozione di prezzi uguali a quelli praticati tra soggetti indipendenti l’uno dall’altro e in  condizioni di mercato comparabili con quelle in cui si trova il “gruppo interessato”; avendo cura, comunque, di non produrre fenomeni di “doppia imposizione ” e  per limitare i quali sussistono, comunque,  apposite convenzioni bilaterali tra Stati.

Il nostro legislatore fiscale nazionale ha regolamentato la materia di cui è argomento, per quanto riguarda l’imposizione diretta sul reddito, con l’art. 110 – 7° comma – del TUIRR (DPR 917/86 –Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale, dopo le modifiche introdotte nel 2017, così recita:

“ I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma.”

Eliminando, peraltro, la precedente dizione “con riferimento al valore normale” ,  spesso di estrema discutibile applicabilità quale concetto per la determinazione dei prezzi, con l’inciso “con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”.

Da evidenziare, inoltre, che la nostra legislazione intende facenti parte di un “Gruppo” tutte le società controllate, società controllanti, o società controllate direttamente od indirettamente dallo stesso soggetto e il controllo può essere di diritto o di fatto, cioè – di diritto- quando si rileva la sussistenza di un diritto che consenta il controllo giuridico sulle altre società  o – di fatto -una ‘influenza dominante”, in connessione a particolari vincoli contrattuali o anche di fatto.

Svolte queste brevi note di introduzione all’importante argomento del  “transfer pricing”, che potrà essere d’interesse anche per le piccole e medie imprese che intendano proporsi all’estero, è bene far memoria di un dibattito che ha avuto alterne vicende legislative e giudiziali: intendiamo parlare della configurabilitàper “gruppi” che operano esclusivamente in campo nazionale  , delle problematiche di natura fiscale legate alla determinazione dei “prezzi di trasferimento”.

La vicenda ha visto prevalere, in passato, la tesi sostenuta dagli Uffici Fiscali e favorevole alla applicabilità delle verifiche sui prezzi di trasferimento anche per le transazioni commerciali “domestiche”; da ultimo, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha modificato precedenti orientamenti: ma questa è un’altra Storia!

Il nostro Studio è, come sempre, disponibile all’approfondimento e alla consulenza per eventuali specifici casi.

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START UP INNOVATIVE : AGEVOLAZIONI FISCALI E NON SOLO…..SEMPLICEMENTE UN NUOVO MONDO DA SCOPRIRE INSIEME….

L’attuale crisi economica e sociale portata dalla pandemia che affligge l’intero globo, ci offrirà –senza dubbio- una possibile” rivisitazione” delle strutture socio-economiche e l’occasione per nuove visioni politiche, sia a livello nazionale che internazionale.

I concetti di “internazionalizzazione” e di “economie interdipendenti” potranno essere adeguati a nuovi equilibri politici e incombenti necessità “ecologiche” del nostro Pianeta, e – non ultimo – all’enorme progresso tecnologico in atto.

Quale il ruolo e le possibilità offerte al sistema imprenditoriale italiano, in modo particolare alle aree che sino ad oggi sono state economicamente “dipendenti” da altre con più vivace tessuto di imprese?

E nell’immediato , quali gli strumenti che oggi vengono offerti dalla legislazione nazionale a chi voglia iniziare a  “reinventare” il futuro?

Il nostro legislatore nazionale, nel contesto di una visione globale, nel 2012 ha posto le basi di un modello socio-economico di “crescita sostenibile”, precursore di un sistema interconnesso di “rete” tra imprese (da piccole a grandi dimensioni), strutture di servizi di ricerca e sviluppo a sevizio delle imprese e collegamenti funzionali con istituti universitari;

particolare attenzione viene riservata allo sviluppo di imprenditorialità giovanile altamente specializzata, alla introduzione di normative e di appositi istituti giuridici che favoriscano la raccolta dei necessari capitali, la mitigazione del regime fiscale che giunge alla “detassazione” di particolari operazioni e  determinati redditi ;

rilevanti anche la semplificazione e l’alleggerimento degli obblighi di norme societarie e la limitazione del rischio d’impresa nonché  le agevolazioni di carattere fiscale e finanziario.

Intendiamo parlare dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della nozione di “nuova impresa tecnologica” : l’approfondimento odierno del blog è, dunque, dedicato alle  c. d. start up innovative.

°°°°°

Il favor legislatoris nel settore è stato introdotto dal parlamento italiano con l’approvazione della legge n.221 del 2012 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179.

Procediamo, però, con ordine.

Le agevolazioni, in tale settore, non sono solamente fiscali, ma, come ci accingiamo a esplicare, assumono connotazioni anche in ambito giuslavoristico, camerale e societario.

Va da sé che, preliminarmente e in via prodromica, è necessario qualificare quali attività possano essere qualificate come start up innovative.

A tal fine, risulta necessaria la sussistenza di requisiti cumulativi e alternativi, unitamente a un’iscrizione speciale nel registro delle imprese, per poter usufruire di apposite  agevolazioni  per un periodo pari a cinque anni dalla costituzione della società.

Vediamo più nello specifico.

Tra i requisiti cumulativi  la start up deve :

  • essere costituita da non più di 60 mesi ( unica eccezione per le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 limite massimo dalla costituzione a partire dal 20 ottobre 2008);
  • essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio unico europeo, purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia;
  • possedere dal secondo anno di attività un totale della produzione annua non superiore a cinque milioni di euro, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • non distribuire, né aver distribuito utili;
  • avere, quale oggetto sociale unico o prevalente, quello attinente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non essere stata costituita dalla fusione, scissione societaria o da una cessione d’azienda o da un  ramo d’azienda.

Oltre ai requisiti cumulativi la start up per essere qualificata, a livello normativo, innovativa deve almeno possedere almeno uno dei seguenti requisiti alternativi :

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della start up innovativa ( dal calcolo sono escluse, tra le altre, le spese affrontate per l’acquisto e la locazione di beni immobili);
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo giuridico pari o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva dotato di titoli di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata  presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero ovvero abbia in percentuale superiore a due terzi della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea magistrale;
  • deve essere titolare o depositaria di una privativa industriale concernente un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale o deve essere titolare dei diritti in merito a un programma per elaboratore riguardanti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.

Chiaro risulta, pertanto, che l’oggetto sociale della start up innovativa deve possedere, quale elemento peculiare lo sviluppo, la produzione e la relativa commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Definiti, in tal modo, i requisiti e l’oggetto sociale precipui delle attività delle start up innovative, passiamo a esaminare le relative agevolazioni, partendo, da quella che riteniamo maggiormente rilevante, ossia: quella fiscale.

L’articolo 29 del decreto legge 179/2012, così come convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha previsto ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le risorse investite in start up innovative.

Vediamo, ora, più nel dettaglio, di che si tratta:

  • per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
  • per le persone giuridiche è prevista una deduzione IRES del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

Le agevolazioni vengono riconosciute fino ad un ammontare complessivo di conferimenti non superiori a 15.000.000 di euro per ciascuna start up innovativa e, ai fini del calcolo, si computano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nel periodo di vigenza del regime di agevolazioni.

Gli aspetti rilevanti in materia fiscale non si limitano a quanto asserito sopra, ma si estendono alla  completa disapplicazione delle società di comodo e delle società in perdita sistematica, per non parlare, poi, dell’esenzione sia ai fini fiscali che contributivi del reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare le prestazioni lavorative e le consulenze qualificate; per concludere nel riconoscimento di un credito di imposta ( subordinato all’autorizzazione della commissione europea) pari al 75% degli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Un pacchetto fiscale veramente interessante non c’è che dire.

Veniamo, ora, ad affrontare, come sostenuto nella prima parte del nostro approfondimento, anche le agevolazioni riconosciute alle start up innovative di natura non fiscale.

Soffermiamoci sugli aspetti giuslavoristici.

Per le start up innovative il decreto legislativo n. 81/2015 ha ribadito la acausalità e la durata massima del rapporto  di lavoro tra le stesse parti di 36 mesi e ha confermato le deroghe alla normativa ordinaria relative ai rinnovi contrattuali e ai limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto, unitamente alla derogabilità alle norme in materia di proroga.

Più nel dettaglio :  le start up non sono soggette ai limiti di numero di proroghe ( nei 36 mesi sono libere di procedere alla proroga anche per più di 5 volte), possono rinnovare, entro il limite massimo, più volte i contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, anche con un intervallo inferiore a quello generale andando esenti dalla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; in aggiunta vi è un’apposita esclusione dai limiti quantitativi per l’utilizzo dei rapporti a tempo indeterminato.

Speciali e precipue sono, poi, le modalità di retribuzione dei lavoratori assunti nelle start up innovative, la cui retribuzione è composta da una parte fissa ( con dei minimi inderogabili a livello contrattuale) e da una parte variabile collegata all’efficienza, alla produttività del lavoratore o ad altri parametri di rendimento previamente concordati, non esclusa la possibilità di acquisizioni di quote o azioni societarie.

Una normativa, pertanto, che, anche in ambito lavorativo, assurge alla finalità di rafforzare lo sviluppo delle attività di start up innovative nel tessuto imprenditoriale del Paese.

Le agevolazioni e/o le relative deroghe per le start up innovative riguardano anche l’ambito camerale e quello societario.

Quanto al primo si evidenzia l’esonero per le attività in parola dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti di iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’esonero del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Quanto al secondo, queste le più significative deroghe alla disciplina societaria ordinaria:

– se costituite in forma di s.r.l.:

– previsione di particolari categorie di quote, con diritti differenziati in relazione al ruolo ricoperto da ciascun socio;

– possibilità di operazioni su quote proprie, generalmente inibita ad altre società;

– facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi, sia verso soci, collaboratori operativi e finanziatori, in relazione all’andamento economico della società;

– possibilità di offerta al pubblico di quote di capitale

Inoltre, è prevista la proroga del termine per la copertura delle perdite (attese le particolari finalità della società e le prevedibili iniziali difficoltà) in caso di perdite che portino ad una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo.

Per quanto riguardo il “rischio d’impresa” la “nuova impresa tecnologica” gode dello “status di non fallibilità”: cioè non è soggetta alle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa e può pertanto accedere ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Varie, inoltre, le agevolazioni di carattere finanziario:

– raccolta di capitali tramite iniziative di “equity crowfunding “ ( il nostro Paese è stato antesignano nella regolazione di tale modalità di raccolta fondi); facilitazioni per ammissione al Fondo di Garanzia per PMI; sostegno all’ internazionalizzazione dell’impresa ed altre iniziative di favore in relazione alle caratteristiche di ciascuna impresa.

Ben si comprende, come molteplici siano gli elementi favorevoli congiuntamente alle rilevanti agevolazioni su più materie per dar vita a una start up innovativa .

Lo studio Trinchera, pertanto, unitamente a tutti i suoi collaboratori, è ben lieto di fornire ai propri clienti la  sua qualificata e consueta attività consulenziale per i dovuti approfondimenti e specifica assistenza sulla fattispecie in esame.

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14/04 > Avvio fase finanziamenti alle imprese >Prestiti fino a 25.000 euro ed oltre > Focus complessivo

Liquidità Imprese

Nella giornata del 14 u.s. il Fondo di Garanzia e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno reso pubblico il modello di richiesta dei prestiti, con garanzia statale integrale, per i finanziamenti non superiori a 25.000 euro.
Il modulo è estraibile dai rispettivi siti dei due enti e va trasmesso con posta elettronica – anche non certificata – all’istituto bancario di riferimento; sarà poi quest’ultimo – a sua volta – a richiedere la prevista garanzia allo Stato.
Gli elevati accessi ai siti del Fondo e del Mise hanno creato difficoltà di collegamenti, evidenziando una ipotizzabile debolezza dei sistemi informatici nazionali, sistemi che – nella prospettiva di incremento dei mezzi telematici di comunicazione – diverranno sempre più vitali per i diversi settori sociali.
Le risorse rese disponibili dal decreto “liquidità”, per la citata categoria di agevolazione, appaiono già insufficienti per soddisfare le potenziali richieste: l’alto coefficiente di rischio (garanzia al 100%) che si assume lo Stato ha indotto ad un accantonamento ad esso adeguato: le leva prevista è di 1:3, cioè per ogni unità di garanzia sono previsti 3 unità di finanziamento.
E’ da ricordare quanto segue:
– a tale forma di finanziamento sono ammessi i lavoratori autonomi e le PMI
– il finanziamento viene erogato nel limite del 25% dei compensi (per i lavoratori autonomi) o ricavi (per le PMI): pertanto, per usufruire dell’intera agevolazione di 25.000 euro si dovrà avere un parametro di compensi/ricavi di 100.000 euro
– la durata del finanziamento è fino a sei anni, con rimborso del capitale dall’inizio del terzo anno
– il tasso previsto – calcolato sugli attuali parametri – è circa l’1,2%
– nonostante non sia prevista istruttoria di merito da parte statale, le banche condurranno la loro istruttoria di affidabilità e potranno negare il prestito
– il modulo di richiesta si completa di tre allegati da compilare a cura del richiedente e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Considerazioni particolari per il regime “forfettario”
Nel presupposto che il finanziamento è erogabile nel limite del 25% dei compensi o ricavi, la quota massima di prestito a cui possono accedere gli interessati sarà pari a 16.500 euro, o inferiore se il parametro di riferimento non raggiunge i 65.000 euro, cifra massima per godere della “tassa piatta” del 15% .
Per le imprese con fatturato non superiore a 1,5 miliardi di Euro e con meno di 5.000 dipendenti la soc. SACE ha già formulato le opportune istruzioni e avviato la necessaria interlocuzione con gli istituti bancari.
Tale tipologia di finanziamento prevede il limite più alto tra il 25% del fatturato o due volte il costo per il personale sostenuto per l’esercizio 2019, con l’impegno aggiuntivo dell’esclusione della possibilità di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie e di confronto con i sindacati per la gestione del personale.
Ipotesi di “lavoro”
La rilevante necessità di fondi, che si prospetta necessaria per l’intero sistema dell’Imprenditoria Nazionale e per la ristrutturazione del nostro Sistema Sociale, potrà condurre all’ideazione o alla riscoperta di ulteriori forme di finanziamento o compartecipazione alle imprese che – oltre ai provvedimenti pubblici e a quelli Comunitari – possano sollecitare i grandi investitori privati a partecipare al “rimodellamento” della nostra economia: dalle già sperimentate “cambiali finanziarie” ai titoli di partecipazione e oltre; non ultimo per il sistema sociale, il rafforzamento e l’incentivazione di modelli organizzativi del Terzo Settore.

In caso di interesse si consiglia di sentire il proprio Istituto di Credito di riferimento ove già “attrezzato” nell’affrontare la pratica.

Chiavenna, lì 15 Aprile 2020

 

 

In allegato:

  • MODULO DA PRESENTARE AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA (BANCA, INTERMEDIARIO FINANZARIO, CONFIDI)

Allegato-4-bis

  • Documento di ricerca del nostro CNDCEC in merito ai “PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. “CURA ITALIA” E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. “LIQUIDITÀ”

Approondimento CNDCEC Italia_Possibilità finanziamento

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10/04 > DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT > #studiotrinchera #studiotrincherainforma

DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT

Lo scorso anno, anche al fine di contrastare il c.d. Italian Souding (“pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”), con il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58) è stata approvata una normativa tendente alla protezione e al sostegno dell’origine italiana di prodotti nazionali: tale iniziativa legislativa era stata ispirata, tra l’altro, dalla nota crisi della società dolciaria Pernigotti di Novi Ligure.
Nel corrente anno, in attuazione della citata L. legge 28 giugno 2019, n. 58, con Decreto 10 gennaio 2020 (Disciplina dell’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché’ di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale». (GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020) e Decreto (MISE) del 27 febbraio 2020 (Modalità applicative per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale – in GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) è stato dato il via – a partire dal 16 aprile p.v. – alle possibili iscrizioni nell’atteso registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale: tra gli attuali e importanti obiettivi della norma, anche quello di tutelare e sostenere la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, principalmente nel decisivo settore dell’esportazione.
Soggetti interessati: titolari di marchi con almeno 50 anni di esistenza; in caso di più legittimi utilizzatori, prevarrà l’orientamento del proprietario.
Esercizio del marchio: registrazione attiva e rinnovata. Ove il marchio non sia stato registrato, sarà necessario dimostrarne l’uso cinquantennale: è ammessa la prova “libera” dell’affermato stato di fatto.
Modalità di iscrizione: domanda, in bollo, inviata per via telematica all’Ufficio italiano brevetti e marchi (acronimo UIBM).

Tempi di risposta previsti UIBM: 60 giorni per marchi registrati e 180 giorni per quelli non registrati.
Diritti degli iscritti: facoltà di utilizzare l’apposito logo “MARCHIO STORICO” unitamente a quello attualmente utilizzato.
Ammissione – salvo modifiche – all’utilizzo del Fondo per la tutela dei marchi storici:

“…e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato destinati
A promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo…”

 

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BOZZA DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” > Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa > tempo lettura 4 min. e 30 sec. > #studiotrincherainforma

BOZZA DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE”

Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

Ancora non è stato pubblicato il decreto del Consiglio dei Ministri del 6 aprile: le prime necessarie considerazioni operative saranno necessariamente non definitive e comunque soggette a ripensamenti.
Una prima verifica porta a considerare come, nella sua sostanza, il provvedimento non amplia le disponibilità di “scostamento” già fissate dal decreto “Cura Italia” ma ne rimodula l’utilizzo: le effettive coperture finanziarie sono attese (sperate) con un prossimo Decreto Legge della seconda metà di aprile.
Peraltro, perché si attui appieno l’annunciato ampliamento delle disponibilità occorrenti, sarà necessaria l’autorizzazione del Parlamento.
Dal punto di vista amministrativo, fatte le opportune correlazioni, emergono meccanismi procedurali che potranno recare tempi non brevi per l’effettiva erogazione di fondi alle imprese.
Pur ottenendo un sollecito “benestare” da parte dell’UE (siamo nel campo degli “aiuti di Stato”), l’iter di esame delle domande di finanziamento prevede diverse “stazioni”: va ad interessare gli istituti bancari (per la valutazione del “merito bancario”), il Ministero dell’Economia, a cui è demandato in compito di formulare Decreti Attuativi (magari con l’introduzione di ulteriori oneri sostanziali e formali) nonché lo Sviluppo Economico, per il giudizio di sul grado di interesse generale delle attività svolte dalle imprese richiedenti finanziamenti. Per le garanzie SACE è prevista una Convenzione tra l’Istituto e il Mef, con l’intervento del CIPE e la creazione di un Comitato ad hoc per l’assistenza finanziaria all’esportazione.
Per i finanziamenti a favore delle micro-imprese e dei lavoratori autonomi vengono confermate sia un’istruttoria che dovrebbe essere soltanto formale che la garanzia totale da parte dello Stato, sino però al limite di 20.000 euro di prestito: negli altri casi la garanzia sarà parametrata a diversi specifici valori di ogni singola categoria economico-finanziaria di impresa.
La misura degli interessi varia in relazione alle caratteristiche dell’impresa: comunque, non si preannunciano “vicine allo zero”.
Si allega sintetico prospetto di raffronto delle varie previsioni (cliccare sul seguente link): 

Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

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DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” > PRIME INFORMAZIONI

DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE”

PRIME INFORMAZIONI

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione tenuta ieri, ha approvato l’atteso decreto detto “liquidità alle imprese” : con riserva di poter leggere il documento ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dalle informazioni diffuse dagli organi di Governo, il decreto in questione prevede varie forme di finanziamento a favore sia di micro imprese e lavoratori autonomi e sia di imprese piccolo – medie e grandi, con vari limiti di importo e specifiche modalità di “istruzione” delle posizioni di affidamento da parte delle banche delegate; assicura inoltre la copertura della garanzia statale, totale per finanziamenti sino a 25.000 euro e parziale – con varie modulazioni quantitative – per le erogazioni che interessano le PMI e le Grandi Imprese.
In particolare, per i finanziamenti sino a 25.000 euro, sono previsti tempi rapidi ed una procedura automatica, esonerando gli istituti bancari da ogni obbligo di istruzione dettagliata per la determinazione del “credito bancario” assegnabile al richiedente.
Rischio di intempestività per i finanziamenti di maggior peso, sia per gli oggettivi necessari tempi occorrenti per un ponderato svolgimento della pratica di affidamento e sia per quelli che saranno i criteri adottati; se da un lato saranno ancora primari i criteri di garanzia offerti, dall’altro dovrà far premio la bontà dell’idea imprenditoriale da sostenere; da considerare inoltre che una rilevante quota di finanziamenti sarà gestita dalla SACE (società per azioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) indirizzata al sostegno delle attività di esportazione : orbene, tale tipo di sostegno è considerato dalla normativa comunitaria “aiuto di Stato”, e come tale dovrà essere autorizzato dalla Comunità Europea, con tutte le conseguenze del caso, atteso il non facile clima di “tesa interlocuzione” attualmente corrente tra i vari paesi europei : su tali problematiche ci riserviamo quanto prima di svolgere alcune riflessioni.
Il decreto ha anche come oggetto i seguenti provvedimenti.
In campo fiscale e previdenziale:
– sospensione dei versamenti IVA e concessione di agevolazioni in tema di ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti in aprile e maggio per professionisti e imprenditori con ricavi o incassi inferiori a 400.000 euro;
– non comminazione di sanzioni e interessi connessi a versamenti di acconti per l’anno 2020;
– sospensione – per aprile e maggio – dei versamenti di ritenute e contributi previdenziali e dell’IVA per alcune categorie di operatori economici, in relazione ai compensi o ricavi dell’anno 2019 e al calo rilevabile per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.
Inoltre, è stato deciso il differimento dell’entrata in vigore di buona parte della normativa sulla “crisi d’impresa” e la sospensione di quella connessa alla salvaguardia del capitale sociale delle società, in relazione ai negativi effetti dell’attuale crisi sanitaria.
Infine, viene rafforzato il c.d. “Golden power”, cioè il potere di controllo e di intervento che lo Stato può esercitare sulle operazioni societarie “ostili” nei confronti di “settori strategici” per impedirne ogni acquisizione di controllo da parte di soggetti stranieri.
Questa l’estrema sintesi oggi traibile dell’atteso provvedimento, fatta salva ogni più approfondita lettura del testo definitivo.

Chiavenna, lì 7 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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COVID 19-REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI #studiotrincherainforma

#studiotrincherainforma

tempo lettura 1 minuto e 45

COVID 19

– REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI – PAGAMENTO CANONI PERIODICI – AGEVOLAZIONI
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Una delle molteplici difficoltà economiche e finanziarie che molti operatori economici si trovano oggi ad affrontare è quella legata al pagamento dei canoni mensili di locazione per l’immobile sede della propria azienda.
Varie le soluzioni per mitigare gli effetti di temporanea mancanza di liquidità in conseguenza del periodo di forzata inattività.
Senza dubbio, il migliore approccio iniziale è quello di instaurare un costruttivo dialogo di confronto con il proprietario dell’immobile (locatore); dal comune esame dei rispettivi interessi e delle rispettive valutazioni, si potrà pervenire, nella prospettiva di continuità dell’attività aziendale, ad un accordo che può prevedere l’applicazione di una o più delle seguenti ipotesi:
una temporanea sospensione dei pagamenti da rinviare ad una data stabilità, senza alcuna maggiorazione per penalità o interessi;
una revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
una risoluzione consensuale del contratto.
Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
Nel caso di mancato accordo, varie le scelte che si pongono all’imprenditore:
– ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi; dovrà comunque invocare (e dimostrare) i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” – non dipendenti dalla propria volontà – che lo inducono al recesso dal contratto.

In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
Per quanto riguarda il concetto di “gravi motivi”, varie e non sempre univoche le interpretazioni formulate sia da Giudici di Merito (Tribunali e Corti d’Appello) e sia da Giudici di Diritto (Sezioni di Corte di Cassazione).

AGEVOLAZIONI (art. 65 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e circ. Agenzia Entrate).
Le decisioni da assumere in relazione ai contratti di locazione saranno influenzate, ove ne ricorrano i presupposti, anche dalle recentissime norme portate dal citato decreto e dal contenuto della correlata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020.
Viene infatti riconosciuto, a favore degli esercenti le attività che sono state sospese per obbligo di legge e limitatamente per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), un credito d’imposta ( spendibile in compensazione con utilizzo del mod.F24) pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 ed effettivamente corrisposto al locatore.
Ad oggi, sussistono fondate attese perché la detta agevolazione sia prorogata anche per periodi successivi
al marzo.

Chiavenna, lì 6 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ZONE C.D. DI CONFINE)/ Tempo lettura 2 min. e 30 sec. #studiotrincherainforma

DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

(ZONE DI C.D. DI CONFINE)

Tempo lettura 2 min. e 30 sec.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO

E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La legislazione fiscale dello Stato Italiano ha adottato due fondamentali principi generali per la tassazione dei redditi prodotti da cittadini italiani residenti : il primo di essi è quello di universalità dell’imposizione per il quale vengono assoggettati a c.d. tassazione diretta personale (con IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società di capitale) tutti i redditi, compresi quelli di fonte estera, prodotti dal cittadino o da società residenti; il secondo principio pone il divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.
Pur con i diversi e non coincidenti distinguo, sia in sede legislativa che in dottrina e in giurisprudenza, questi sono due punti di consolidato riferimento per il legislatore nazionale e, in particolare, comunitario.

Cosa accade quanto un cittadino italiano residente produce un reddito in un paese estero e lì viene tassato su tale reddito?
In premessa è da porre un’ulteriore circostanza: quasi tutti gli Stati fra i quali intercorrono rapporti diplomatici, hanno stabilito, bilateralmente, delle c.d. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI al fine di regolamentare vicendevolmente le rispettive competenze nell’imposizione tributaria, nei confronti dei rispettivi cittadini, al fine di evitare duplicazioni impositive.
Ciò posto, è da osservare che la legislazione italiana, nel caso in cui “…alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero…” (art.165 TU imposte sul reddito 917/86) riconosce il diritto alla detrazione dalle imposte pagate sui citati redditi –quale credito d’imposta – delle eventuali imposte pagate all’estero, pur nei limiti della corrispondente tassazione nazionale.
Un correlato aspetto, di particolare rilevanza per le zone di confine territoriale, è quello legato al regime fiscale dei redditi prodotti da cittadini di un Paese che prestino attività lavorativa in uno dei Paesi confinanti con il proprio : in questi casi particolari accordi tra i due Paesi disciplinano, per i diversi “ status” che il lavoratore assume in relazione alle modalità e ai tempi di permanenza nello stato estero e all’effettiva residenza nel proprio, è prevista la non integrale applicabilità del citato principio di universalità dell’imposizione nello stato di residenza (c.d. Worldwide taxation principle).
“Piccola” nota a margine: il citato art. 165 afferma che “…La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.”
Tutto ciò fatti salvi particolari aspetti legati a singole posizioni o all’introduzione di normative agevolative che consentano la regolarizzazione di determinate fattispecie.

Si ringrazia per la lettura

Chiavenna, lì 06 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

– Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti –

 

 

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Il Gruppo Facebook “Salviamo la NOSTRA Economia” ha raggiunto 2000 Followers

#studiotrincherainforma

Gruppo “Salviamo la NOSTRA Economia” ha raggiunto 2000 Followers

E’ partita in sordina l’iniziativa di riunire, in un gruppo di confronto e reciproco apporto di idee e iniziative, gli “attori” dell’economia quotidiana, sia quali produttori di beni e servizi e sia quali consumatori: molto vivo l’interesse suscitato e le adesioni pervenute in così pochi giorni.
Nato come una spontanea reazione all’invisibile ed ancora non conosciuto nemico che ha aggredito le nostre comunità e alle negative conseguenze che porta in campo economico, nel gruppo è maturata la consapevolezza che è necessario essere pronti per il dopo, quando si cercherà di entrare in una nuova normalità di vita e di relazioni, partendo dal presupposto che qualsiasi crisi, anche la più devastante anche in termine di vite umane, costituisce un momento di scelte, di nuove possibilità, di tentare di porre nuove basi sociali e interpersonali.
L’evento della pandemia è globale e sta mettendo in forte discussione quelli che sino ad oggi sono stati i “principi” seguiti negli ultimi decenni nel campo economico-politico: una esasperata “Mondializzazione dei fattori produttivi” e il privilegio dato alla “Finanza di speculazione” con l’illusione che possa – da se stessa – creare nuova e diffusa ricchezza globale: già da tempo abbiamo colto che non è proprio così!
Cosa si propone il gruppo “Salviamo la NOSTRA Economia”?
Desidera, inizialmente, favorire l’incontro delle varie categorie di protagonisti del mercato: cioè tutte le sue componenti, poiché ciascuno è allo stesso tempo “produttore” di lavoro e “consumatore” di beni e servizi; da queste interrelazioni potrà nascere una diretta conoscenza delle reciproche idee e dei reciproci bisogni.
L’incombenza sanitaria ci ha ricordato che ci si salva soltanto se ciascuno di noi “concorre” ad un obiettivo comune: così dovrà essere anche in campo economico con l’ideazione e la realizzazione di “reti “che agiscano secondo i principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà per favorire la creazione di vera ricchezza e non per il solo “trasferimento” di quella esistente.
Già da tempo, in campo accademico, il concetto di RICCHEZZA non è più considerato l’unico parametro di misurazione del benessere di un Paese, dovendosi affiancare a questo ben altri parametri di valutazione
di un sistema economico costantemente mutevole.

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