SCONTO FORNITORE DA CRISI COVID-19 – NOTE CREDITO E MINOR RICAVO #studiotrincherainforma

#studiotrincherainforma

A seguito delle difficoltà economico-finanziarie causate dagli effetti della pandemia che stiamo vivendo, alcuni operatori economici potrebbero trovarsi nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente.
Il caso più emblematico: precorso contratto di acquisto merci da parte di un’impresa per l’esercizio della propria azienda; il compratore – sopravvenuta – a causa della crisi sanitaria- la mancata vendita della merce acquistata, non ha la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento dei beni in questione.
In tale situazione, chiede al fornitore o una dilazione nei pagamenti, o – se l’orizzonte di crisi della propria impresa si prospetta particolarmente penalizzante – chiede uno sconto alla controparte che lo accorda.
Quali le considerazioni dal punto di vista fiscale?
Per quanto riguarda l’IVA – non essendo previsto lo sconto nel contratto originario – l’operazione, per avere rilevanza fiscale (con correzione in meno dell’IVA dovuta dal cedente e in più da quella detraibile dal compratore) configura un sopravvenuto accordo (nuovo contratto) da porre in essere – con specifiche motivazioni – in forma scritta e – prudenzialmente – con data certa, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile iniziale cui si riferisce.
Dal punto di vista documentale, inoltre, il fornitore emetterà apposita nota di credito.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’importo del concordato sconto, costituirà componente negativo di reddito per il cedente e positivo per l’acquirente.
Diverso il caso in cui sia il fornitore – di sua spontanea volontà – ad accordare l’agevolazione al proprio cliente: in tale ipotesi l’operazione, pur costituendo una sopravvenienza attiva per l’acquirente, per effetto della rimessione unilaterale del debito da parte del venditore, per quest’ultimo non potrà essere considerata quale motivo di riduzione dell’IVA da versare né, tantomeno, quale elemento negativo di reddito in quanto si configura come mera liberalità; a meno che – ai soli fini reddituali -non possa essere oggettivamente dimostrato come l’abbuono costituisca concreto presupposto per futuri eventi positivi per l’impresa che lo concede.
Altra ipotesi – che può riguardare le reciproche obbligazioni dei contraenti – è l’impossibilità oggettiva, ma anche soggettiva per eccessiva onerosità, ad adempiere all’obbligazione contratta (consegna merce da parte del venditore o ricezione e pagamento da parte del compratore).
Naturalmente, tale breve nota, non può essere esaustiva e sarà necessario che ogni situazione sia oggetto di particolare ed attenta valutazione.

 

Condividi il post:

Regione Lombardia: azione a sostegno Smart Working

Regione Lombardia mette a disposizione risorse pari a Euro 4.500.000,00 alle aziende che intendono avviare piani di Smart Working ,ovvero una modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in forme organizzative flessibili, stabilita mediante accordo tra dipendenti e datore di lavoro (normata dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017)
Un bonus fino a 22.500 Euro per la tua impresa.
Agevolazione concessa a fondo perduto pari al 100% della somma richiesta sotto forma di Voucher per l’acquisto di servizi di formazione e consulenza e di strumenti tecnologici volti alla realizzazione e all’implementazione dello smart working all’interno delle aziende.

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-adozione-piani-aziendali-smart-working

Condividi il post:

Fondo di solidarietà mutui “prima casa” #studiotrincherainforma

– Presentazione della domanda di sospensione del mutuo
– Novità del DM 25.3.2020
– Pubblicazione della nuova modulistica (comunicato stampa MEF 30.3.2020)

E’ stato emeasso il comunicato stampa diffuso in data 30.3.2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e semplificata, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
L’accesso al fondo, disciplinato dall’art. 2 co. 475 della L. 244/2007, nonché dalle disposizioni attuative del DM 21.6.2010 n. 132, è ordinariamente riservato ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli agenti e ai rappresentanti che si ritrovano in difficoltà finanziarie per vicissitudini connesse al loro rapporto di lavoro, rappresentanza o agenzia. L’art. 54 del DL 18/2020 ha poi esteso questa possibilità, in via transitoria, anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Entro il 17.12.2020, infatti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” e ottenere così una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate.

Condividi il post: