DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ZONE C.D. DI CONFINE)/ Tempo lettura 2 min. e 30 sec. #studiotrincherainforma

DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

(ZONE DI C.D. DI CONFINE)

Tempo lettura 2 min. e 30 sec.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO

E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La legislazione fiscale dello Stato Italiano ha adottato due fondamentali principi generali per la tassazione dei redditi prodotti da cittadini italiani residenti : il primo di essi è quello di universalità dell’imposizione per il quale vengono assoggettati a c.d. tassazione diretta personale (con IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società di capitale) tutti i redditi, compresi quelli di fonte estera, prodotti dal cittadino o da società residenti; il secondo principio pone il divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.
Pur con i diversi e non coincidenti distinguo, sia in sede legislativa che in dottrina e in giurisprudenza, questi sono due punti di consolidato riferimento per il legislatore nazionale e, in particolare, comunitario.

Cosa accade quanto un cittadino italiano residente produce un reddito in un paese estero e lì viene tassato su tale reddito?
In premessa è da porre un’ulteriore circostanza: quasi tutti gli Stati fra i quali intercorrono rapporti diplomatici, hanno stabilito, bilateralmente, delle c.d. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI al fine di regolamentare vicendevolmente le rispettive competenze nell’imposizione tributaria, nei confronti dei rispettivi cittadini, al fine di evitare duplicazioni impositive.
Ciò posto, è da osservare che la legislazione italiana, nel caso in cui “…alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero…” (art.165 TU imposte sul reddito 917/86) riconosce il diritto alla detrazione dalle imposte pagate sui citati redditi –quale credito d’imposta – delle eventuali imposte pagate all’estero, pur nei limiti della corrispondente tassazione nazionale.
Un correlato aspetto, di particolare rilevanza per le zone di confine territoriale, è quello legato al regime fiscale dei redditi prodotti da cittadini di un Paese che prestino attività lavorativa in uno dei Paesi confinanti con il proprio : in questi casi particolari accordi tra i due Paesi disciplinano, per i diversi “ status” che il lavoratore assume in relazione alle modalità e ai tempi di permanenza nello stato estero e all’effettiva residenza nel proprio, è prevista la non integrale applicabilità del citato principio di universalità dell’imposizione nello stato di residenza (c.d. Worldwide taxation principle).
“Piccola” nota a margine: il citato art. 165 afferma che “…La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.”
Tutto ciò fatti salvi particolari aspetti legati a singole posizioni o all’introduzione di normative agevolative che consentano la regolarizzazione di determinate fattispecie.

Si ringrazia per la lettura

Chiavenna, lì 06 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

– Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti –

 

 

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