Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri (DPCM 3 nov.2020)

Emanato nella notte del 3 novembre u.s., reso ad una effettiva cognizione nei successivi giorni del 4 e 5 e in pratica applicazione a decorrere dal 6 novembre “…Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale…” detta ulteriori e più stringenti disposizioni di salvaguardia – di interesse nazionale – per il contenimento del negativo rinvigorimento della pandemia in atto: a tal fine sono state previste, in relazione allo stato sanitario di ciascuna zona del Paese, differenti gradi di prescrizioni, più o meno severe. E’ stato demandato al Ministero della Salute di individuare e classificare in tre categorie di gravità e di potenzialità di contagio – gialla, arancione e rossa – i diversi territori nazionali sulla base di un algoritmo formulato su 21 parametri (tra essi: casi sintomatici, ricoveri e capacità di posti letto del singolo territorio, casi nelle Rsa, tempo medio tra sintomi e diagnosi, i tamponi positivi etc.).
Queste le attuali classificazioni effettuate, soggette a modifiche in relazione a successivi sviluppi:
Zona Gialla: Intero territorio Nazionale (tranne i territori classificati arancione e rosso)
Zona Arancione: Puglia e Sicilia
Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Ancorché non in via esaustiva, si riporta qui di seguito il contenuto delle prescrizioni di generale interesse e valide per le zone gialle:
Oltre a quanto già in vigore con il precedente tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l’effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), si prevede anche:

  • la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);
  • la chiusura dei musei e delle mostre;
  • la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • la chiusura degli “angoli scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie;
  • la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre.
    Inoltre, i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Più stringenti i limiti imposti alle altre zone arancione e rossa.
Per immediatezza e completezza di lettura, riportiamo in allegato una esaustiva scheda di sintesi delle principali prescrizioni sanitarie di prevenzione per tutte e tre le individuate tipologie di zona: tali indicazioni (salvo necessarie tempestive modifiche) avranno efficacia sino al 3 dicembre p.v.

°°°°°°°°°

In correlazione al precedente decreto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è stato emanato il
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 “: con tale provvedimento sono state previste misure di sostegno a favore delle attività e dei soggetti particolarmente colpiti economicamente dalle attuali misure di prevenzione sanitaria, oltre ad altri provvedimenti riguardanti l’Amministrazione giudiziaria.
Il decreto – vasto e variegato nella sua articolazione – consta di 32 articoli rivolti a vari campi di intervento; qui di seguito, per giusta conoscenza, si riporta l’intestazione di ciascuno di essi:

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Cancellazione della seconda rata IMU
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Disposizioni in materia di lavoro
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitari
Misure per la didattica digitale integrata
Scuole e misure per la famiglia
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Durata straordinaria dei permessi premio
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fondo anticipazione di liquidità
Disposizioni finali

Dal punto di vista strettamente economico- aziendale, per i settori di generale interesse, il DL inerisce i contributi a fondo perduto per le partite IVA e per le società sportive dilettantistiche, la proroga della cassa integrazione, provvedimenti fiscali e sul lavoro sia per gli imprenditori ( bonus affitti, esonero o sospensione versamento contributi ed altro) e sia per i dipendenti : su ogni singolo particolare aspetto di tale settore rimandiamo ad eventuali ulteriori approfondimenti e contatti di Studio con i singoli interessati.
In particolare per le imprese, il decreto dispone nuovi contributi a fondo perduto, di importo dal 100 al 400% di quanto già erogato e dell’importo spettante ai nuovi beneficiari, sulla base dei parametri fissati dal decreto Rilancio.
Confermata la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, agevolazione riservata però alle partite IVA interessate dalle nuove restrizioni ed a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività.
Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il “credito d’imposta locazioni” prescindendo dal requisito dei limiti di volume dei ricavi; agevolazione pur sempre riservata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni ai sensi dei D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al D.L. 137/2000.
Altra novità fiscale, la proroga del modello 770/2020, con fissazione della nuova scadenza al 10 dicembre 2020.
Per i lavoratori dello sport, dello spettacolo e del turismo ed altri operatori viene confermato il nuovo bonus da 1.000 euro.
E’ stato comunque preannunciato un nuovo decreto RISTORI da porre in relazione al DPCM del 3 novembre.

Condividi il post: