…Rincorrendo Covid-19…

Proseguendo con il nostro ultimo intervento in tema di  decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) …..

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 versamenti di novembre per iva e ritenute sul lavoro dipendente

 –   le rispettive sospensioni sono differenziate in base alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree del territorio nazionale.

Tale agevolazione si aggiunge a quella già in atto e riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione: –  il versamento relativo al mese di ottobre e quello relativo al trimestre luglio-settembre (scadenza il 16 novembre) – il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

I soggetti interessati:

i soggetti che esercitano le attività economiche sospese per effetto del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, (attività di spettacolo, discoteche, sale giochi e scommesse, palestre, piscine, centri benessere e termali, musei, e mostre, convegni, congressi e eventi).

I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree territoriali ad alto rischio pandemico: zone “arancione” e “rosse”.

I soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e appartenenti ai settori economici individuati nell’Allegato 2 del DL “149/2020” ( quali le varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, i grandi magazzini, gli empori e  altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), nonché quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi): – in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per le   zone con classificazione “arancione” o “rossa” la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

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credito d’imposta sugli affitti commerciali:

per le imprese che operano nelle aree ad alto rischio (le cd. zone rosse) è stato approvato un credito d’imposta sugli affitti commerciali cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il beneficio, inoltre, continua ad essere riconosciuto su tutti gli immobili strumentali per destinazione, indipendentemente dalla categoria catastale.

Sono agevolati i canoni relativi a:

– contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo

contratti di leasing immobiliare operativo

– contratti di affitto d’azienda

contratti di servizi a prestazioni complesse (es. condivisione spazi attrezzati).

La misura del credito è stabilita in relazione ad ogni fattispecie contrattuale:

 60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;

30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;

50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

 Sempre per queste attività che operano nelle zone di caratterizzate di massima intensità pandemica e che hanno diritto al nuovo contributo a fondo perduto è prevista la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività.

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Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche in zona rossa, per le quali sono stati approvati gli ISA, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

Bonus baby sitter: i genitori lavoratori, i cui figli sono interessati alla sospensione delle attività scolastiche, hanno diritto ad un bonus da 1.000 euro e al congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione mensile se sono subordinati.

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Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri (DPCM 3 nov.2020)

Emanato nella notte del 3 novembre u.s., reso ad una effettiva cognizione nei successivi giorni del 4 e 5 e in pratica applicazione a decorrere dal 6 novembre “…Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale…” detta ulteriori e più stringenti disposizioni di salvaguardia – di interesse nazionale – per il contenimento del negativo rinvigorimento della pandemia in atto: a tal fine sono state previste, in relazione allo stato sanitario di ciascuna zona del Paese, differenti gradi di prescrizioni, più o meno severe. E’ stato demandato al Ministero della Salute di individuare e classificare in tre categorie di gravità e di potenzialità di contagio – gialla, arancione e rossa – i diversi territori nazionali sulla base di un algoritmo formulato su 21 parametri (tra essi: casi sintomatici, ricoveri e capacità di posti letto del singolo territorio, casi nelle Rsa, tempo medio tra sintomi e diagnosi, i tamponi positivi etc.).
Queste le attuali classificazioni effettuate, soggette a modifiche in relazione a successivi sviluppi:
Zona Gialla: Intero territorio Nazionale (tranne i territori classificati arancione e rosso)
Zona Arancione: Puglia e Sicilia
Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Ancorché non in via esaustiva, si riporta qui di seguito il contenuto delle prescrizioni di generale interesse e valide per le zone gialle:
Oltre a quanto già in vigore con il precedente tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l’effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), si prevede anche:

  • la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);
  • la chiusura dei musei e delle mostre;
  • la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • la chiusura degli “angoli scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie;
  • la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre.
    Inoltre, i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Più stringenti i limiti imposti alle altre zone arancione e rossa.
Per immediatezza e completezza di lettura, riportiamo in allegato una esaustiva scheda di sintesi delle principali prescrizioni sanitarie di prevenzione per tutte e tre le individuate tipologie di zona: tali indicazioni (salvo necessarie tempestive modifiche) avranno efficacia sino al 3 dicembre p.v.

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In correlazione al precedente decreto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è stato emanato il
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 “: con tale provvedimento sono state previste misure di sostegno a favore delle attività e dei soggetti particolarmente colpiti economicamente dalle attuali misure di prevenzione sanitaria, oltre ad altri provvedimenti riguardanti l’Amministrazione giudiziaria.
Il decreto – vasto e variegato nella sua articolazione – consta di 32 articoli rivolti a vari campi di intervento; qui di seguito, per giusta conoscenza, si riporta l’intestazione di ciascuno di essi:

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Cancellazione della seconda rata IMU
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Disposizioni in materia di lavoro
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitari
Misure per la didattica digitale integrata
Scuole e misure per la famiglia
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Durata straordinaria dei permessi premio
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fondo anticipazione di liquidità
Disposizioni finali

Dal punto di vista strettamente economico- aziendale, per i settori di generale interesse, il DL inerisce i contributi a fondo perduto per le partite IVA e per le società sportive dilettantistiche, la proroga della cassa integrazione, provvedimenti fiscali e sul lavoro sia per gli imprenditori ( bonus affitti, esonero o sospensione versamento contributi ed altro) e sia per i dipendenti : su ogni singolo particolare aspetto di tale settore rimandiamo ad eventuali ulteriori approfondimenti e contatti di Studio con i singoli interessati.
In particolare per le imprese, il decreto dispone nuovi contributi a fondo perduto, di importo dal 100 al 400% di quanto già erogato e dell’importo spettante ai nuovi beneficiari, sulla base dei parametri fissati dal decreto Rilancio.
Confermata la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, agevolazione riservata però alle partite IVA interessate dalle nuove restrizioni ed a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività.
Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il “credito d’imposta locazioni” prescindendo dal requisito dei limiti di volume dei ricavi; agevolazione pur sempre riservata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni ai sensi dei D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al D.L. 137/2000.
Altra novità fiscale, la proroga del modello 770/2020, con fissazione della nuova scadenza al 10 dicembre 2020.
Per i lavoratori dello sport, dello spettacolo e del turismo ed altri operatori viene confermato il nuovo bonus da 1.000 euro.
E’ stato comunque preannunciato un nuovo decreto RISTORI da porre in relazione al DPCM del 3 novembre.

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