Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: gli indici di bilancio (3)

Ritorno sulle Vendite o Redditività delle Vendite  Rotazione del capitale investito netto

Nel precedente blog abbiamo incontrato due “nuovi” indici di bilancio:

 Ritorno sulle Vendite (redditività delle vendite): questo primo indice fa parte della “famiglia” degli indicatori di redditività e anch’esso consente di valutare la “capacità di reddito” di un’azienda, raffrontando   il reddito operativo (connesso alla gestione caratteristica) con i ricavi netti prodotti, cioè “depurati” da detrazioni, sconti, abbuoni.

Dall’osservazione dell’andamento storico di tale indice si può rilevare il grado della capacità reddituale della struttura aziendale in osservazione: valutare se essa è soggetta a cicli periodici, se le caratteristiche fondamentali dell’azienda (e della sua produzione) assicurino una stabilità o, al contrario, se si trovi in una fase prospettica di miglioramento o peggioramento.

Da considerare   che l’indice di risultato caratteristico dà, con immediatezza, lo stato di un’unità produttiva, perché se esso è basso o, addirittura, negativo, rivela che l’azienda non è in grado di generare il reddito necessario anche per sostenere i costi indiretti di produzione, remunerare i capitali investiti e l’opera dell’imprenditore.                                                                                               Anche nel caso in cui, per più esercizi consecutivi, l’impresa dovesse produrre utili (risultato finale netto), questo riscontro non potrebbe essere sufficiente per considerare positivo il suo futuro, in quanto l’eventuale redditività potrebbe derivare dalla gestione “non caratteristica”: pura attività finanziaria, operazioni straordinarie, cessioni di beni o rami aziendali, etc.; tutte operazioni che possono dare sostegno momentaneo, se indirizzate a sostenere la riorganizzazione dell’azienda, ma non ne costituiscono presupposto di continuità futura. Inoltre, la “traduzione” dei valori numerari di bilancio in indici consentirà il necessario raffronto della propria azienda con quelle similari che agiscono nel mercato di riferimento.

Indice di rotazione degli impieghi

Tale secondo indice è ottenuto con il raffronto tra il valore dei ricavi netti e il totale dei capitali che l’impresa ha utilizzato nella propria attività (cioè il capitale proprio dell’imprenditore e tutti i finanziamenti di terzi).                                                                                                                                          

Esso rileva il grado di utilizzo della struttura produttiva e la capacità di azione e di influenza dell’impresa nell’ambito del mercato di appartenenza: di converso sintetizza il numero di volte in cui i capitali investiti ritornano sotto forma di vendite in un determinato periodo di tempo e quantifica il ricavo netto medio prodotto da ogni unità di capitale operativo di cui può disporre l’azienda.

Dal punto di vista aritmetico è il rapporto intercorrente tra i ricavi netti e il totale dei capitali investiti.

Un classico esempio, è il raffronto tra due ipotetiche realtà produttive che trattano lo stesso prodotto, impiegano un’uguale quantità di capitali e agiscono nello stesso mercato; una delle due ha però maggiore capacità di penetrazione sul mercato e una più incisiva organizzazione del lavoro: in questi presupposti riesce a produrre il doppio dei ricavi dell’altra azienda “gemella”; conclusivamente, nello stesso tempo considerato (anno o stagione) la seconda azienda, con migliore capacità organizzativa, ha – rispetto alla prima – un raddoppio dell’indice di rotazione degli impieghi, duplicando così  (rispetto alla gemella e nel medesimo periodo considerato) il “ritorno” del capitale impiegato sulla produzione e sui ricavi.

Perché è necessario utilizzare gli indici di bilancio?

Perché rappresentano uno dei più immediati strumenti di analisi e controllo di gestione che l’imprenditore ha a disposizione per la conduzione della propria impresa e, come già considerato, dall’esame degli indici di bilancio parte tutto il processo di modifica o conferma delle linee strategiche di impresa.Ultima ma non ultima, anche alla luce della recente normativa sulla “Crisi d’impresa”, la considerazione che è l’imprenditore il primo responsabile del controllo del benessere e della vitalità della propria impresa e dell’ “ufficiale enunciazione” di eventuali prospettive di crisi aziendale.

Con i prossimi “dialoghi” continueremo a trattare ancora di gestione aziendale.

 A presto.

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Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: gli indici di bilancio (2)

…alcune considerazioni sulla “lettura” dell’indice di redditività dell’impresa…

Gli indici di redditività (nelle sue diverse configurazioni) sono – tra altri – strumenti che consentono la valutazione della capacità d un’impresa di produrre ricchezza (redditi per l’imprenditore, i suoi collaboratori e altri “interlocutori” che, a vario titolo, si interfacciano con il sistema aziendale). Abbiamo osservato come il Reddito Operativo evidenzia i risultati della c.d. “gestione tipica”, cioè di quella che è l’attività principale dell’azienda (sia essa di produzione di beni materiali e immateriali – servizi- o di commercio) e che realizza l’idea imprenditoriale per la quale la stessa azienda è stata creata. Ricordiamo che il reddito (o risultato) operativo viene sintetizzato dal confronto tra Ricavi e Costi “diretti” impiegati per la produzione di beni e servizi oggetto di cessione: la differenza, se positiva , è già un primo segnale di benessere dell’azienda e ne attesta la capacità di “continuità”, sia produttiva che economica. Gli “ Indici di redditività dell’impresa” sono dunque tra i principali e decisivi dati da assumere per formulare un giudizio sullo stato di “salute economica” di un’azienda: – per l’imprenditore (e soprattutto per eventuali soci) è un indicatore utile per la valutazione di convenienza ad investire nell’azienda condotta o rivolgersi ad altre forme di investimento maggiormente remunerative (altre produzioni, costituzione o acquisizione di nuove aziende, mercati mobiliari, etc.); – per gli interlocutori dell’impresa costituirà uno degli elementi essenziali per l’avvio o la continuità di rapporti con l’azienda interessata. Infatti, se per gli imprenditori (in modo particolare per i piccoli) esiste un legame con la propria attività che è anche frutto di situazioni e motivazioni personali che trascendono il puro calcolo economico, l’indice di redditività sarà preso senza dubbio in preliminare considerazione da parte di eventuali soci “non operativi” o finanziatori (istituti bancari ed enti di finanziamento pubblici) e, in determinati casi, anche da fornitori e clienti.

I criteri di finanziamento alle imprese hanno, come obiettivo principale, quello di privilegiare – con il sostegno finanziario – quelle imprese che possono godere di un soddisfacente grado di “ merito creditizio” : in buona sintesi, verranno preventivamente elaborati, da parte dei finanziatori esterni, indici di valutazione che misurano la capacità dell’impresa di remunerare il complesso dei capitali utilizzati nell’attività ( indice di redditività dei capitali propri dell’imprenditore e di terzi investiti nell’impresa) e di provvedere anche alla restituzione degli stessi prestiti: per inciso, da qui anche l’importanza del controllo dei “flussi di cassa”. In tali premesse , dunque, l’imprenditore dovrà analizzare il processo di formazione del reddito operativo , inteso quale risultato del “valore aggiunto” che l’azienda apporta ai fattori produttivi “diretti” impiegati nella produzione: in estrema semplificazione il “ricarico” applicato al costo di tali fattori. Il valore aggiunto consentirà di “assorbire” gli altri costi “indiretti” e di raggiungere un risultato finale (reddito di esercizio) in linea con le previsioni fatte? Potrà soddisfare le aspettative dell’imprenditore e dei suoi “interlocutori”? In caso negativo, la tipologia della produzione aziendale e il mercato di appartenenza consentono di agire sui prezzi di vendita? I fattori produttivi dell’azienda sono utilizzati in modo ottimale? In definitiva: – quale il tasso di rendimento (lordo) sulle vendite? – quanti i “cicli produttivi” realizzati e quanti quelli realizzabili? – quante volte il capitale investito “ritorna” sotto forma di vendite ?

I risultati di queste “indagini” daranno due ulteriori e importanti indici di “analisi di bilancio”: Ritorno sulle Vendite o Redditività delle Vendite Rotazione del capitale investito netto

Continueremo con il prossimo blog, non senza restare a disposizione per ogni approfondito esame di casi specifici.

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Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: gli indici di bilancio

Abbiamo fin qui proposto primi cenni di avvicinamento alle due fondamentali categorie di strumenti da utilizzare per una sana ed efficace gestione d’azienda: il bilancio, con le correlate analisi delle sue componenti di valore, e l’esame per flussi dei valori aziendali.

Il bilancio d’esercizio “consuntivo”, è un documento di carattere tendenzialmente statico, in quanto una sua componente – lo “Stato Patrimoniale” – dà l’immagine del patrimonio dell’impresa fissata ad un preciso momento (normalmente con la fine di un periodo di 12 mesi, e generalmente coincidente con la fine dell’anno solare), mentre il “Conto Economico” dà la sintesi del risultato economico (somma algebrica tra ricavi e costi) conseguito nel periodo temporale oggetto di osservazione.

L’ esame per flussi rileva l’andamento delle componenti patrimoniali (principalmente nell’espressione finanziaria) nel loro “scorrere” lungo l’attività di gestione di un determinato periodo di tempo.

Necessaria per l’analisi per indici è la riclassificazione del bilancio: tale operazione consiste in una procedura di rielaborazione espositiva dei dati di bilancio, finalizzata ad una più agevole lettura di quei singoli atti di gestione che non godono di immediata visibilità nella struttura di bilancio civilistico.

Mediante tale rielaborazione vengono ricavati degli indicatori (indici) i quali – se   posti in correlazione fra di loro – mettono in grado l’imprenditore (e i suoi interlocutori) di “leggere” lo stato di salute dell’impresa.

Iniziamo a “esplorare” i più comuni indicatori.

 REDDITIVITA’ AZIENDALE: consideriamo che l’imprenditore abbia già avviato da tempo l’attività, magari con la preventiva formulazione di un auspicabile “Progetto di impresa” e un conseguente “Business Plan”: dovrà verificare se le previsioni fatte trovino conforto nei risultati di gestione, e più specificatamente, se il risultato economico positivo (UTILE – REDDITO) sia stato conseguito e   in misura tale che possa soddisfare le proprie aspettative e quelle dei terzi che, a vario titolo, hanno riposto fiducia nell’attività (es. finanziatori esterni).

Una breve nota sulla nozione tecnica di REDDITO e delle sue parti ideali.

L’utile di impresa (c.d. anche Reddito) è essenzialmente costituito da tre componenti.

Reddito Operativo: è un valore economico intermedio (detto anche utile operativo, margine operativo o risultato operativo) relativo alla sola gestione caratteristica di un’impresa e non tiene conto di altri fattori reddituali di carattere finanziario, non caratteristico, straordinario o fiscale.     Si ottiene dalla somma algebrica tra il Valore della Produzione e il suo costo diretto.

Tale valore, modificato dai valori provenienti della gestione finanziaria e da quella non tipica, nonché dagli effetti delle operazioni straordinarie, rappresenta il “risultato prima delle imposte”:

se esso è positivo, si quantifica e detrae l’eventuale onere tributario diretto dovuto, pervenendo così ad un valore finale che costituirà il REDDITO o la PERDITA di Esercizio.

Ottenuto il risultato di gestione, ancorché esso sia positivo, sarà interesse dell’imprenditore e dei finanziatori valutare se il capitale investito (quello proprio da parte dell’imprenditore e quello fornito dai finanziatori) possa essere remunerato secondo le rispettive attese o meno: a tal fine si raffronteranno i valori delle diverse “fasi” di reddito con la parte di capitale (di rischio) investito dall’imprenditore e suoi eventuali soci ( per l’indice di redditività del capitale proprio) o con il valore complessivo dei capitali (di rischio e di finanziamenti- prestiti esterni) impiegati nell’esercizio di impresa ( per l’indice di redditività di tutti i capitali impiegati, propri dell’imprenditore e quelli ricevuti in prestito da parte di istituti di credito ed enti finanziatori).

Nel prossimo blog ci riserviamo di proporre alcune considerazioni sulla “lettura” dell’indice di redditività dell’impresa: a presto.

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Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Il rendiconto finanziario per le piccole e micro imprese (2°)

Dai cenni fin qui fatti, una sana gestione aziendale presuppone una costante attività di verifica dei risultati conseguiti e una attenta programmazione dell’attività futura, sia dal punto di vista economico che patrimoniale e –non ultimo  – da quello finanziario: economico per misurare che la redditività dell’azienda consenta di realizzare un utile; patrimoniale per far sì che la struttura abbia mezzi adeguati e di costo sostenibile in relazione alle sua potenzialità produttiva; finanziaria per misurare l’equilibrio finanziario, cioè la capacità della gestione di produrre “liquidità” tale da consentire l’esborso monetario derivante dai costi d’esercizio corrente e da eventuali finanziamenti assunti presso terzi : fisiologicamente per nuovi investimenti o momentanee “necessità di cassa”.

Dalla verifica di quanto operato si dovranno trarre le opportune indicazioni per la pianificazione dell’attività futura e le prospettive sui “flussi di cassa” che assicurino la “solvibilità d’impresa”.

In tema di previsione dei “flussi di cassa” e di rendiconto finanziario, è pur vero che le piccole e micro imprese non hanno l’obbligo giuridico di redigere – insieme al bilancio – anche tale rendiconto, ma – prescindendo dall’indubbia utilità gestionale – è da rammentare che la recente

normativa sulla “crisi d’impresa e l’insolvenza” è rivolta a tutte le imprese, con il relativo onere di tenere costantemente sotto osservazione, mediante l’elaborazione di opportuni indici, oltre che le capacità economico-patrimoniali, anche quelle finanziarie dell’impresa mediante il controllo della “dinamica finanziaria di previsione”: indirettamente quindi, diviene necessario, anche per le piccole imprese, l’utilizzo del rendiconto finanziario o di suoi sostitutivi contabili.

Afferma infatti il citato   Codice della Crisi, che l’impresa deve mantenere “…la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi…”.

E all’art. 13 definisce degli “indicatori” di crisi: “…Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso…… A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi…. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi…. “

La costruzione dei previsti indici, con l’utilizzo di apposite tecniche di revisione contabile – proporzionate alla dimensione e alle caratteristiche di ogni singola impresa – darà all’imprenditore

(e ai suoi “interlocutori”: soci, clienti, fornitori, istituti bancari, pubbliche istituzioni ed altri interessati), immediata immagine della complessiva situazione della propria impresa così da poter valutare quali gli effetti (se positivi o negativi) della gestione passata e quali le iniziative più opportune da assumere per la “continuità d’impresa”.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

Se gli impieghi siano stati utilizzati per investimenti diretti allo sviluppo dell’azienda oppure per il solo ammodernamento dei macchinari e della struttura operativa;

se siano stati indirizzati al rimborso di pregressi finanziamenti in scadenza o soggetti a revoca da parte degli istituti di credito, o ancora abbiano costituito prelevamenti dell’imprenditore;

 se provengano in prevalenza dalla gestione reddituale oppure no per effetto di una gestione che non apporti “ricchezza” per l’impresa.

Se fonti di flussi finanziari siano costituite dalla” gestione corrente” (segno di positivo andamento dell’impresa) oppure da apporti dell’imprenditore di capitale proprio o anche da disinvestimenti aziendali “virtuosi” o – al contrario – per correggere errate precedenti valutazioni.

Con queste brevi note abbiamo cercato di illustrare la necessaria importanza   che riveste, per l’imprenditore, la sistematica adozione di tecniche di riscontro e pianificazione della gestione finanziaria della propria azienda: potremo sviluppare l’argomento e fornire la più opportuna soluzione per ogni singola situazione che ci verrà presentata.

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Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Il rendiconto finanziario

In un precedente “focus” sul bilancio, abbiamo fatto cenno che tale fondamentale documento viene accompagnato da relazioni esplicative: tra queste il rendiconto finanziario.

Esso consiste in   un prospetto di natura contabile il cui scopo è quello di evidenziare i movimenti finanziari posti in essere dall’impresa nel periodo di tempo cui si riferisce il bilancio e sintetizza l’analisi delle variazioni intervenute tra le disponibilità iniziali e quelle finali, nonché le fonti da cui sono state ricavate le risorse finanziarie impiegate nell’attività e la destinazione di tali risorse, dando così immediata analisi consuntiva della dinamica finanziaria per il periodo considerato dal bilancio e fornendo solide basi di valutazione – insieme al “business plan” – per la pianificazione finanziaria dell’attività futura.

La tecnica di costruzione del “flusso finanziario” è impiegata – sovente – anche per la pianificazione di un singolo progetto di rilevante importanza e impegno per l’impresa.

Breve nota: con dinamica finanziaria si definisce la capacità dell’impresa di produrre flussi finanziari -disponibilità liquide- da impiegare nello svolgimento della propria attività.

Inoltre, il rendiconto finanziario – “misurando” l’affidabilità finanziaria dell’impresa –  diviene immediato strumento di “consapevolezza” per l’imprenditore nonché – insieme ad altri – ulteriore elemento di conoscibilità della stessa impresa per i suoi interlocutori (clienti, fornitori, istituti di credito e finanziari, “partner” di filiera, enti pubblici, etc.)

Se tale documento è divenuto obbligatorio (con legge del 2015, entratain vigore dal 2016)   per le imprese di medie o grandi dimensioni, tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ampia, diventa strumento   di gestione e controllo anche per le imprese di ridotte dimensioni.

Come già scritto, Il bilancio così come formulato secondo i prescritti criteri di “competenza economica”, rileva gli atti economici posti in essere, prescindendo dalla circostanza se si siano avverati anche i relativi movimenti finanziari, e   fornisce soltanto l’ammontare delle disponibilità finanziarie all’inizio e alla fine del periodo considerato: la differenza tra i due valori evidenzierà se esse sono aumentate o diminuite, ma non i motivi gestionali che ne sono la causa.

In buona sintesi, il rendiconto finanziario ha come fine quello di informare sulle modalità di reperimento (fonte) e di utilizzo (impiego) delle risorse finanziarie disponibili, e permette di rilevare se l’attività tipica dell’impresa, anziché produrre assorba risorse finanziarie, cioè che  i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività – misurati nella quantità e nella qualificazione delle conseguenti uscite finanziarie – superino le entrate finanziarie prodotte dai ricavi (misurati per competenza economica): è chiaro che in questa ipotesi la situazione finanziaria dell’impresa diventa critica.

Non è raro il caso in cui, pur a fronte di un risultato economico positivo, l’imprenditore si trovi in situazione finanziaria negativa: vuoi per eventuali investimenti   non ben programmati ed eccedenti le capacità di “assorbimento” dell’impresa, o   per eccesso di dilazioni di pagamento concesse a clienti rispetto a quelle ricevute dai propri fornitori, o altri motivi che hanno comunque creato squilibrio tra i flussi finanziari di entrata e di uscita.

Da qui la necessità che ogni organizzazione economica (impresa o ente “no profit”) si avvalga costantemente, per le proprie scelte operative, anche di metodologie di pianificazione e gestione finanziaria che siano – peraltro- le più opportune per la propria struttura.

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Nel restare, come sempre, disponibili ad approfondimenti relativi a particolari casi proposti al nostro Studio, ci ripromettiamo di continuare ad un prossimo appuntamento.

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Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Progetto d’impresa “Business Plan” Bilanci Preventivi Bilanci Consuntivi e loro Analisi.

La crisi economico-finanziaria che ha colpito l’economia mondiale a partire dagli anni 2008-2009, aggravata oggi dai devastanti effetti portati dalla pandemia che tutto il mondo sta vivendo, ha reso indispensabile – nel mondo delle aziende – l’utilità, anzi la necessità di avvalersi di strumenti di pianificazione e gestione operativa.  

Tale considerazione è valida non soltanto per le grandi e medie strutture aziendali ma anche per quelle piccole e micro, sia per le relative limitate risorse finanziarie di cui, in genere, esse possono disporre e sia per la modesta ampiezza del mercato in cui di solito operano.

Riteniamo utile farne oggetto di considerazione nel nostro blog in quanto la generalità delle imprese deve far fronte a due categorie di urgenza gestionale: gli immediati provvedimenti da assumere per mitigare i negativi effetti economici e finanziari che l’attuale pandemia sta arrecando al nostro sistema socio-economico e la programmazione dei giusti interventi inerenti la futura continuità aziendale o la sua cessazione.

In assenza di normale attività, diventa indispensabile il ricorso a fonti finanziarie che consentano la sopravvivenza del sistema aziendale per sostenere i costi fissi di gestione, sia che si possa contare su risorse proprie, piuttosto che risorse “esterne” quali le misure di sostegno pubblico,  i finanziamenti – agevolati o meno – da parte di istituti bancari o altri enti finanziatori; tali ultime forme di finanziamento vengono generalmente accordate ai soggetti che – oltre ad essere “bancariamente” “ affidabili – documentino anche le prospettive di sopravvivenza  e  di  futura “continuità aziendale”.

A tali fini, diventano indispensabili due principali strumenti: il “Business Plan” e i bilanci, sia preventivi che consuntivi.

Business Plan.

Tale documento è preceduto – di solito – da un “Progetto di impresa” col quale si pongono le linee generali di una nuova azienda o – se già esistente – della sua evoluzione o trasformazione.

Poste le premesse progettuali, il documento sviluppa le opportune e documentate considerazioni di pianificazione delle future   strategie ed operazioni aziendali (con relative quantificazioni numerarie) considerando – insieme alla propria struttura – anche quella del marcato nel quale si vuole porre l’azienda, le potenzialità di esso, le “alleanze” di eventuali filiere che possano consentire integrazioni di funzioni e di fasi produttive, nonché  la concorrenza (interna ed esterna al territorio nazionale) con la quale confrontarsi.

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Con un prossimo “flash” parleremo della struttura elementare dei bilanci.

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Mediante questi nuovi “intermezzi “negli usuali blog di Studio, vorremmo avviare – con i nostri lettori – un ulteriore dialogo che abbia come oggetto l’AZIENDA e l’IMPRESA, intendendo ricomprendere nel concetto di azienda anche le organizzazioni “no profit”, ricordando che nel nostro ordinamento giuridico, oltre il vasto campo delle associazioni a carattere non lucrativo, è prevista anche la figura della c.d. IMPRESA SOCIALE di relativa recente introduzione.

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Attendiamo Vostri graditi riscontri.

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…Rincorrendo Covid-19…

Proseguendo con il nostro ultimo intervento in tema di  decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) …..

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 versamenti di novembre per iva e ritenute sul lavoro dipendente

 –   le rispettive sospensioni sono differenziate in base alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree del territorio nazionale.

Tale agevolazione si aggiunge a quella già in atto e riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione: –  il versamento relativo al mese di ottobre e quello relativo al trimestre luglio-settembre (scadenza il 16 novembre) – il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

I soggetti interessati:

i soggetti che esercitano le attività economiche sospese per effetto del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, (attività di spettacolo, discoteche, sale giochi e scommesse, palestre, piscine, centri benessere e termali, musei, e mostre, convegni, congressi e eventi).

I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree territoriali ad alto rischio pandemico: zone “arancione” e “rosse”.

I soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e appartenenti ai settori economici individuati nell’Allegato 2 del DL “149/2020” ( quali le varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, i grandi magazzini, gli empori e  altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), nonché quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi): – in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per le   zone con classificazione “arancione” o “rossa” la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

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credito d’imposta sugli affitti commerciali:

per le imprese che operano nelle aree ad alto rischio (le cd. zone rosse) è stato approvato un credito d’imposta sugli affitti commerciali cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il beneficio, inoltre, continua ad essere riconosciuto su tutti gli immobili strumentali per destinazione, indipendentemente dalla categoria catastale.

Sono agevolati i canoni relativi a:

– contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo

contratti di leasing immobiliare operativo

– contratti di affitto d’azienda

contratti di servizi a prestazioni complesse (es. condivisione spazi attrezzati).

La misura del credito è stabilita in relazione ad ogni fattispecie contrattuale:

 60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;

30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;

50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

 Sempre per queste attività che operano nelle zone di caratterizzate di massima intensità pandemica e che hanno diritto al nuovo contributo a fondo perduto è prevista la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività.

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Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche in zona rossa, per le quali sono stati approvati gli ISA, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

Bonus baby sitter: i genitori lavoratori, i cui figli sono interessati alla sospensione delle attività scolastiche, hanno diritto ad un bonus da 1.000 euro e al congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione mensile se sono subordinati.

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Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri (DPCM 3 nov.2020)

Emanato nella notte del 3 novembre u.s., reso ad una effettiva cognizione nei successivi giorni del 4 e 5 e in pratica applicazione a decorrere dal 6 novembre “…Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale…” detta ulteriori e più stringenti disposizioni di salvaguardia – di interesse nazionale – per il contenimento del negativo rinvigorimento della pandemia in atto: a tal fine sono state previste, in relazione allo stato sanitario di ciascuna zona del Paese, differenti gradi di prescrizioni, più o meno severe. E’ stato demandato al Ministero della Salute di individuare e classificare in tre categorie di gravità e di potenzialità di contagio – gialla, arancione e rossa – i diversi territori nazionali sulla base di un algoritmo formulato su 21 parametri (tra essi: casi sintomatici, ricoveri e capacità di posti letto del singolo territorio, casi nelle Rsa, tempo medio tra sintomi e diagnosi, i tamponi positivi etc.).
Queste le attuali classificazioni effettuate, soggette a modifiche in relazione a successivi sviluppi:
Zona Gialla: Intero territorio Nazionale (tranne i territori classificati arancione e rosso)
Zona Arancione: Puglia e Sicilia
Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Ancorché non in via esaustiva, si riporta qui di seguito il contenuto delle prescrizioni di generale interesse e valide per le zone gialle:
Oltre a quanto già in vigore con il precedente tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l’effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), si prevede anche:

  • la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);
  • la chiusura dei musei e delle mostre;
  • la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • la chiusura degli “angoli scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie;
  • la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre.
    Inoltre, i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Più stringenti i limiti imposti alle altre zone arancione e rossa.
Per immediatezza e completezza di lettura, riportiamo in allegato una esaustiva scheda di sintesi delle principali prescrizioni sanitarie di prevenzione per tutte e tre le individuate tipologie di zona: tali indicazioni (salvo necessarie tempestive modifiche) avranno efficacia sino al 3 dicembre p.v.

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In correlazione al precedente decreto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è stato emanato il
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 “: con tale provvedimento sono state previste misure di sostegno a favore delle attività e dei soggetti particolarmente colpiti economicamente dalle attuali misure di prevenzione sanitaria, oltre ad altri provvedimenti riguardanti l’Amministrazione giudiziaria.
Il decreto – vasto e variegato nella sua articolazione – consta di 32 articoli rivolti a vari campi di intervento; qui di seguito, per giusta conoscenza, si riporta l’intestazione di ciascuno di essi:

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Cancellazione della seconda rata IMU
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Disposizioni in materia di lavoro
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitari
Misure per la didattica digitale integrata
Scuole e misure per la famiglia
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Durata straordinaria dei permessi premio
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fondo anticipazione di liquidità
Disposizioni finali

Dal punto di vista strettamente economico- aziendale, per i settori di generale interesse, il DL inerisce i contributi a fondo perduto per le partite IVA e per le società sportive dilettantistiche, la proroga della cassa integrazione, provvedimenti fiscali e sul lavoro sia per gli imprenditori ( bonus affitti, esonero o sospensione versamento contributi ed altro) e sia per i dipendenti : su ogni singolo particolare aspetto di tale settore rimandiamo ad eventuali ulteriori approfondimenti e contatti di Studio con i singoli interessati.
In particolare per le imprese, il decreto dispone nuovi contributi a fondo perduto, di importo dal 100 al 400% di quanto già erogato e dell’importo spettante ai nuovi beneficiari, sulla base dei parametri fissati dal decreto Rilancio.
Confermata la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, agevolazione riservata però alle partite IVA interessate dalle nuove restrizioni ed a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività.
Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il “credito d’imposta locazioni” prescindendo dal requisito dei limiti di volume dei ricavi; agevolazione pur sempre riservata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni ai sensi dei D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al D.L. 137/2000.
Altra novità fiscale, la proroga del modello 770/2020, con fissazione della nuova scadenza al 10 dicembre 2020.
Per i lavoratori dello sport, dello spettacolo e del turismo ed altri operatori viene confermato il nuovo bonus da 1.000 euro.
E’ stato comunque preannunciato un nuovo decreto RISTORI da porre in relazione al DPCM del 3 novembre.

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OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

Entro il prossimo 1° ottobre tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno già fatto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC vige da oltre dieci anni, ma ad oggi molti soggetti ne sono ancora sprovvisti oppure hanno un indirizzo non valido o non attivo, perciò il “Decreto Semplificazioni” (D.L. 76 del 16.07.2020) è intervenuto prevedendo un nuovo regime sanzionatorio applicabile dal 1° ottobre 2020. Sintetizzando:

Tipo di SoggettoObbligo “originario”Soggetto a cui comunicare PECSanzione dal 01.10.2020
Società di persone o di capitaliNovembre 2008Registro Imprese CCIAADa € 206 a € 2.064
Imprese individualiDicembre 2013Registro Imprese CCIAADa € 30 a € 1.548
Professionisti iscritti ad albi o elenchiNovembre 2009Albo o collegio di appartenenzaSospensione dall’albo o collegio in caso di mancata ottemperanza alla diffida ricevuta nel termine di 30 giorni
Altri professionistiNessun Obbligo  
AssociazioniNessun Obbligo  
Soggetti PrivatiNessun Obbligo  

Tutti i soggetti giuridici in fase di apertura della partita iva devono verificare se sussiste quest’obbligo e provvedere a comunicare tempestivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata agli organi di competenza. In ogni caso è sempre consigliabile dotarsi di un indirizzo PEC.

L’indirizzo PEC fa parte del così detto “domicilio digitale”, in cui rientrano anche ulteriori servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq) previsti dal regolamento (UE) del 23.07.2014 n. 910 del Parlamento Europeo (regolamento eIDAS), ad oggi non ancora disponibili.

La PEC consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notifiche atti da parte di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, permettendo di ridurre tempi e costi di notifica, perciò è necessario mantenere costantemente monitorata la casella di posta elettronica certificata e provvederne al rinnovo.

Gli indirizzi PEC forniti dalle imprese al Registro Imprese e dai professionisti agli Ordini o Collegi di appartenenza confluiscono nel registro INI-PEC (indice nazionale dei domicili digitali) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, consultabile al seguente link: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Il possesso di un indirizzo PEC è un requisito necessario per svolgere l’attività d’impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale comunicato alla Camera di Commercio diventa inattivo (ad esempio a causa del mancato rinnovo), il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, procede con l’applicazione della sanzione e all’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC che verrà reso dispinibile tramite il Casseto digitale dell’imprenditore all’indirizzo impresa.italia.it (accesso tramite SPID o CNS). La PEC “d’ufficio” sarà attiva per la sola ricezione di documenti e se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato si accollerà il rischio di vedersi recapitati atti e altri documenti provenienti da pubbliche amministrazioni o da privati, aventi pieno valore legale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI

I professionisti che non hanno comunicato il proprio indirizzo PEC al proprio Ordine o Collegio di appartenenza corrono il rischio di vedersi recapitare una letterea di diffida da parte degli stessi.

Se entro 30 giorni l’interessato non dovesse provvedere a regolarizzare la propria posizione, scatterebbe la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, con la conseguenza che non potrà esercitare l’attività professionale.

I professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono  tenuti ad alcun adempimento.

Riferimenti Normativi:

  • D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale
  • D.L. n. 185 del 29.11.2008 – art. 16 commi da 6 a 7-bis: Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
  • D.P.R n. 68 del 11.02.2005 Disposizioni per l’utilizzo della PEC
  • D.L.n. 76 del 16.07.2020 art. 37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti
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PAGAMENTI ELETTRONICI: AGEVOLAZIONI PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI

Dal 01.07.2020 è stata avviata la progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante già prevista dal D.L. 124/2019. In particolare:

  • fino al 30.06.2020 il limite di utilizzo dei contanti era pari ad € 3.000,00;
  • dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il limite è stato abbassato ad € 2.000,00;
  • dal 01.01.2022 il limite verrà ulteriormente ridotto ad € 1.000,00.

I limiti indicati valgono anche qualora il trasferimento venga effettuato con più pagamenti di importo inferiore alla soglia, che possano apparire artificiosamente frazionati. Il mancato rispetto della normativa prevede, per le violazioni contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 50.000,00.

Per le associazioni in regime forfettario ex L. 398/1991 il limite per l’utilizzo dei contanti continua ad essere pari ad € 1.000,00, pena la fuoriuscita dal regime agevolato.

Al fine di ridurre l’utilizzo del denaro contante, già dal 30.06.2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di beni e prestazione di servizi, anche professionali, avrebbero dovuto obbligatoriamente munirsi di POS, in modo da poter accettare pagamenti con bancomat, carte di credito o prepagate. Ad oggi quest’obbligo non è assistito da alcuna sanzione, tuttavia è necessario adeguarsi per non incorrere in alcuna contestazione e per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal legislatore.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI  PER PAGAMENTI ELETTRONICI

L’art. 22 del D.L. 124/2019 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano avuto nell’anno precedente ricavi inferiori ad € 400.000,00, un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate agli stessi per i pagamenti elettronici effettuati da privati.

A partire dal 01.07.2020, infatti i c.d. “soggetti convenzionatori”, cioè i prestatori di servizi di pagamento autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Nexi ed American Express), devono comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate e alle  imprese/professionisti l’ammontare delle commissioni addebitate relative alle transazioni effettuate da soggetti privati tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate. Le modalità sono le seguenti:

  • all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID) entro il giorno 20 di ogni mese (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29.04.2020)
  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione tramite PEC o mediante pubblicazione di apposito resoconto nell’area riservata del sito internet del soggetto convezionatore (provvedimento della Banca d’Italia del 21.04.2020).

Il credito d’imposta spettante all’impresa/professionista è pari al 30% delle commissioni comunicate e può essere usato in compensazione a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa tramite mod. F24 (codice tributo 6916 con indicazione di mese e anno di riferimento). Il credito non è soggetto a tassazione IRES/IRPEF/IRAP ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione ed eventualmente in quelle successive fino al termine dell’utilizzo. L’agevolazione si applica nel rispetto del regime “de minimis”.

MISURE AGEVOLATIVE IVA E IMPOSTE DIRETTE

Sono presenti misure agevolative in favore dei soggetti IVA (imprese, professionisti) che si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici. In particolare:

  • riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e dei redditi d’impresa o lavoro autonomo a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore ad € 500,00;
  • riduzione alla metà delle sanzioni amministrative a favore delle imprese/professionisti con ricavi inferiori ad € 5.000.000 i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dellì’attività, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indicando nella dichiarazione di redditi e nella Dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito;
  • partecipazione alla lotteria degli scontrini “zero contanti”.

BONUS “CASHBACK” PER PRIVATI CONSUMATORI

La Legge di Bilancio 2020 art. 1 commi da 288 a 290, modificati dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, introduce una misura dedicata ai privati al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, quali bancomat e carte di credito. L’agevolazione consiste in un rimborso in denaro le cui modalità di fruizione e importi verranno stabiliti con futuri decreti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Riferimenti Normativi:

  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 18: Limitazioni all’utilizzo del contante e relative sanzioni
  • D.L. n. 179 del 18.10.2012 – art. 15 c. 4 – 5 : Obbligo pagamenti elettronici
  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 23: Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (soppresso in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, L. 19.12.2019 n. 157)
  • Parere negativo del Consiglio di Stato n. 1446/2018: sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 22: Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Comunicato Banca d’Italia del 21.04.2020: disposizioni attuative dell’art. 22 c. 5 D.L. n. 124 del 26.10.2019 (Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)
  • Provvedimento Agenzia Entrate n. 181301 del 29.04.2020: definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili al fine della fruizione del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 31.08.2020: Istituzione codice tributo per l’utlizzo in compensazione del credito d’imposta per le commissioni addebtitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici 
  • D.Lgs. n. 127 del 05.08.2015 – art. 3: Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti 
  • D.L. n. 138 del 13.08.2011 – art. 2 c. 36-vicies ter: riduzione sanzioni amministrative per utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento elettronici
  • L. n. 160 del 27.12.2019 – art. 1 c. 288 – 290: cashback per privati consumatori
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