COVID 19-REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI #studiotrincherainforma

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COVID 19

– REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI – PAGAMENTO CANONI PERIODICI – AGEVOLAZIONI
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Una delle molteplici difficoltà economiche e finanziarie che molti operatori economici si trovano oggi ad affrontare è quella legata al pagamento dei canoni mensili di locazione per l’immobile sede della propria azienda.
Varie le soluzioni per mitigare gli effetti di temporanea mancanza di liquidità in conseguenza del periodo di forzata inattività.
Senza dubbio, il migliore approccio iniziale è quello di instaurare un costruttivo dialogo di confronto con il proprietario dell’immobile (locatore); dal comune esame dei rispettivi interessi e delle rispettive valutazioni, si potrà pervenire, nella prospettiva di continuità dell’attività aziendale, ad un accordo che può prevedere l’applicazione di una o più delle seguenti ipotesi:
una temporanea sospensione dei pagamenti da rinviare ad una data stabilità, senza alcuna maggiorazione per penalità o interessi;
una revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
una risoluzione consensuale del contratto.
Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
Nel caso di mancato accordo, varie le scelte che si pongono all’imprenditore:
– ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi; dovrà comunque invocare (e dimostrare) i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” – non dipendenti dalla propria volontà – che lo inducono al recesso dal contratto.

In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
Per quanto riguarda il concetto di “gravi motivi”, varie e non sempre univoche le interpretazioni formulate sia da Giudici di Merito (Tribunali e Corti d’Appello) e sia da Giudici di Diritto (Sezioni di Corte di Cassazione).

AGEVOLAZIONI (art. 65 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e circ. Agenzia Entrate).
Le decisioni da assumere in relazione ai contratti di locazione saranno influenzate, ove ne ricorrano i presupposti, anche dalle recentissime norme portate dal citato decreto e dal contenuto della correlata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020.
Viene infatti riconosciuto, a favore degli esercenti le attività che sono state sospese per obbligo di legge e limitatamente per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), un credito d’imposta ( spendibile in compensazione con utilizzo del mod.F24) pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 ed effettivamente corrisposto al locatore.
Ad oggi, sussistono fondate attese perché la detta agevolazione sia prorogata anche per periodi successivi
al marzo.

Chiavenna, lì 6 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ZONE C.D. DI CONFINE)/ Tempo lettura 2 min. e 30 sec. #studiotrincherainforma

DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

(ZONE DI C.D. DI CONFINE)

Tempo lettura 2 min. e 30 sec.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO

E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La legislazione fiscale dello Stato Italiano ha adottato due fondamentali principi generali per la tassazione dei redditi prodotti da cittadini italiani residenti : il primo di essi è quello di universalità dell’imposizione per il quale vengono assoggettati a c.d. tassazione diretta personale (con IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società di capitale) tutti i redditi, compresi quelli di fonte estera, prodotti dal cittadino o da società residenti; il secondo principio pone il divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.
Pur con i diversi e non coincidenti distinguo, sia in sede legislativa che in dottrina e in giurisprudenza, questi sono due punti di consolidato riferimento per il legislatore nazionale e, in particolare, comunitario.

Cosa accade quanto un cittadino italiano residente produce un reddito in un paese estero e lì viene tassato su tale reddito?
In premessa è da porre un’ulteriore circostanza: quasi tutti gli Stati fra i quali intercorrono rapporti diplomatici, hanno stabilito, bilateralmente, delle c.d. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI al fine di regolamentare vicendevolmente le rispettive competenze nell’imposizione tributaria, nei confronti dei rispettivi cittadini, al fine di evitare duplicazioni impositive.
Ciò posto, è da osservare che la legislazione italiana, nel caso in cui “…alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero…” (art.165 TU imposte sul reddito 917/86) riconosce il diritto alla detrazione dalle imposte pagate sui citati redditi –quale credito d’imposta – delle eventuali imposte pagate all’estero, pur nei limiti della corrispondente tassazione nazionale.
Un correlato aspetto, di particolare rilevanza per le zone di confine territoriale, è quello legato al regime fiscale dei redditi prodotti da cittadini di un Paese che prestino attività lavorativa in uno dei Paesi confinanti con il proprio : in questi casi particolari accordi tra i due Paesi disciplinano, per i diversi “ status” che il lavoratore assume in relazione alle modalità e ai tempi di permanenza nello stato estero e all’effettiva residenza nel proprio, è prevista la non integrale applicabilità del citato principio di universalità dell’imposizione nello stato di residenza (c.d. Worldwide taxation principle).
“Piccola” nota a margine: il citato art. 165 afferma che “…La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.”
Tutto ciò fatti salvi particolari aspetti legati a singole posizioni o all’introduzione di normative agevolative che consentano la regolarizzazione di determinate fattispecie.

Si ringrazia per la lettura

Chiavenna, lì 06 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

– Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti –

 

 

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Il Gruppo Facebook “Salviamo la NOSTRA Economia” ha raggiunto 2000 Followers

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Gruppo “Salviamo la NOSTRA Economia” ha raggiunto 2000 Followers

E’ partita in sordina l’iniziativa di riunire, in un gruppo di confronto e reciproco apporto di idee e iniziative, gli “attori” dell’economia quotidiana, sia quali produttori di beni e servizi e sia quali consumatori: molto vivo l’interesse suscitato e le adesioni pervenute in così pochi giorni.
Nato come una spontanea reazione all’invisibile ed ancora non conosciuto nemico che ha aggredito le nostre comunità e alle negative conseguenze che porta in campo economico, nel gruppo è maturata la consapevolezza che è necessario essere pronti per il dopo, quando si cercherà di entrare in una nuova normalità di vita e di relazioni, partendo dal presupposto che qualsiasi crisi, anche la più devastante anche in termine di vite umane, costituisce un momento di scelte, di nuove possibilità, di tentare di porre nuove basi sociali e interpersonali.
L’evento della pandemia è globale e sta mettendo in forte discussione quelli che sino ad oggi sono stati i “principi” seguiti negli ultimi decenni nel campo economico-politico: una esasperata “Mondializzazione dei fattori produttivi” e il privilegio dato alla “Finanza di speculazione” con l’illusione che possa – da se stessa – creare nuova e diffusa ricchezza globale: già da tempo abbiamo colto che non è proprio così!
Cosa si propone il gruppo “Salviamo la NOSTRA Economia”?
Desidera, inizialmente, favorire l’incontro delle varie categorie di protagonisti del mercato: cioè tutte le sue componenti, poiché ciascuno è allo stesso tempo “produttore” di lavoro e “consumatore” di beni e servizi; da queste interrelazioni potrà nascere una diretta conoscenza delle reciproche idee e dei reciproci bisogni.
L’incombenza sanitaria ci ha ricordato che ci si salva soltanto se ciascuno di noi “concorre” ad un obiettivo comune: così dovrà essere anche in campo economico con l’ideazione e la realizzazione di “reti “che agiscano secondo i principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà per favorire la creazione di vera ricchezza e non per il solo “trasferimento” di quella esistente.
Già da tempo, in campo accademico, il concetto di RICCHEZZA non è più considerato l’unico parametro di misurazione del benessere di un Paese, dovendosi affiancare a questo ben altri parametri di valutazione
di un sistema economico costantemente mutevole.

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SCONTO FORNITORE DA CRISI COVID-19 – NOTE CREDITO E MINOR RICAVO #studiotrincherainforma

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A seguito delle difficoltà economico-finanziarie causate dagli effetti della pandemia che stiamo vivendo, alcuni operatori economici potrebbero trovarsi nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente.
Il caso più emblematico: precorso contratto di acquisto merci da parte di un’impresa per l’esercizio della propria azienda; il compratore – sopravvenuta – a causa della crisi sanitaria- la mancata vendita della merce acquistata, non ha la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento dei beni in questione.
In tale situazione, chiede al fornitore o una dilazione nei pagamenti, o – se l’orizzonte di crisi della propria impresa si prospetta particolarmente penalizzante – chiede uno sconto alla controparte che lo accorda.
Quali le considerazioni dal punto di vista fiscale?
Per quanto riguarda l’IVA – non essendo previsto lo sconto nel contratto originario – l’operazione, per avere rilevanza fiscale (con correzione in meno dell’IVA dovuta dal cedente e in più da quella detraibile dal compratore) configura un sopravvenuto accordo (nuovo contratto) da porre in essere – con specifiche motivazioni – in forma scritta e – prudenzialmente – con data certa, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile iniziale cui si riferisce.
Dal punto di vista documentale, inoltre, il fornitore emetterà apposita nota di credito.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’importo del concordato sconto, costituirà componente negativo di reddito per il cedente e positivo per l’acquirente.
Diverso il caso in cui sia il fornitore – di sua spontanea volontà – ad accordare l’agevolazione al proprio cliente: in tale ipotesi l’operazione, pur costituendo una sopravvenienza attiva per l’acquirente, per effetto della rimessione unilaterale del debito da parte del venditore, per quest’ultimo non potrà essere considerata quale motivo di riduzione dell’IVA da versare né, tantomeno, quale elemento negativo di reddito in quanto si configura come mera liberalità; a meno che – ai soli fini reddituali -non possa essere oggettivamente dimostrato come l’abbuono costituisca concreto presupposto per futuri eventi positivi per l’impresa che lo concede.
Altra ipotesi – che può riguardare le reciproche obbligazioni dei contraenti – è l’impossibilità oggettiva, ma anche soggettiva per eccessiva onerosità, ad adempiere all’obbligazione contratta (consegna merce da parte del venditore o ricezione e pagamento da parte del compratore).
Naturalmente, tale breve nota, non può essere esaustiva e sarà necessario che ogni situazione sia oggetto di particolare ed attenta valutazione.

 

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Regione Lombardia: azione a sostegno Smart Working

Regione Lombardia mette a disposizione risorse pari a Euro 4.500.000,00 alle aziende che intendono avviare piani di Smart Working ,ovvero una modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in forme organizzative flessibili, stabilita mediante accordo tra dipendenti e datore di lavoro (normata dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017)
Un bonus fino a 22.500 Euro per la tua impresa.
Agevolazione concessa a fondo perduto pari al 100% della somma richiesta sotto forma di Voucher per l’acquisto di servizi di formazione e consulenza e di strumenti tecnologici volti alla realizzazione e all’implementazione dello smart working all’interno delle aziende.

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-adozione-piani-aziendali-smart-working

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Fondo di solidarietà mutui “prima casa” #studiotrincherainforma

– Presentazione della domanda di sospensione del mutuo
– Novità del DM 25.3.2020
– Pubblicazione della nuova modulistica (comunicato stampa MEF 30.3.2020)

E’ stato emeasso il comunicato stampa diffuso in data 30.3.2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e semplificata, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
L’accesso al fondo, disciplinato dall’art. 2 co. 475 della L. 244/2007, nonché dalle disposizioni attuative del DM 21.6.2010 n. 132, è ordinariamente riservato ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli agenti e ai rappresentanti che si ritrovano in difficoltà finanziarie per vicissitudini connesse al loro rapporto di lavoro, rappresentanza o agenzia. L’art. 54 del DL 18/2020 ha poi esteso questa possibilità, in via transitoria, anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Entro il 17.12.2020, infatti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” e ottenere così una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate.

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