14/04 > Avvio fase finanziamenti alle imprese >Prestiti fino a 25.000 euro ed oltre > Focus complessivo

Liquidità Imprese

Nella giornata del 14 u.s. il Fondo di Garanzia e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno reso pubblico il modello di richiesta dei prestiti, con garanzia statale integrale, per i finanziamenti non superiori a 25.000 euro.
Il modulo è estraibile dai rispettivi siti dei due enti e va trasmesso con posta elettronica – anche non certificata – all’istituto bancario di riferimento; sarà poi quest’ultimo – a sua volta – a richiedere la prevista garanzia allo Stato.
Gli elevati accessi ai siti del Fondo e del Mise hanno creato difficoltà di collegamenti, evidenziando una ipotizzabile debolezza dei sistemi informatici nazionali, sistemi che – nella prospettiva di incremento dei mezzi telematici di comunicazione – diverranno sempre più vitali per i diversi settori sociali.
Le risorse rese disponibili dal decreto “liquidità”, per la citata categoria di agevolazione, appaiono già insufficienti per soddisfare le potenziali richieste: l’alto coefficiente di rischio (garanzia al 100%) che si assume lo Stato ha indotto ad un accantonamento ad esso adeguato: le leva prevista è di 1:3, cioè per ogni unità di garanzia sono previsti 3 unità di finanziamento.
E’ da ricordare quanto segue:
– a tale forma di finanziamento sono ammessi i lavoratori autonomi e le PMI
– il finanziamento viene erogato nel limite del 25% dei compensi (per i lavoratori autonomi) o ricavi (per le PMI): pertanto, per usufruire dell’intera agevolazione di 25.000 euro si dovrà avere un parametro di compensi/ricavi di 100.000 euro
– la durata del finanziamento è fino a sei anni, con rimborso del capitale dall’inizio del terzo anno
– il tasso previsto – calcolato sugli attuali parametri – è circa l’1,2%
– nonostante non sia prevista istruttoria di merito da parte statale, le banche condurranno la loro istruttoria di affidabilità e potranno negare il prestito
– il modulo di richiesta si completa di tre allegati da compilare a cura del richiedente e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Considerazioni particolari per il regime “forfettario”
Nel presupposto che il finanziamento è erogabile nel limite del 25% dei compensi o ricavi, la quota massima di prestito a cui possono accedere gli interessati sarà pari a 16.500 euro, o inferiore se il parametro di riferimento non raggiunge i 65.000 euro, cifra massima per godere della “tassa piatta” del 15% .
Per le imprese con fatturato non superiore a 1,5 miliardi di Euro e con meno di 5.000 dipendenti la soc. SACE ha già formulato le opportune istruzioni e avviato la necessaria interlocuzione con gli istituti bancari.
Tale tipologia di finanziamento prevede il limite più alto tra il 25% del fatturato o due volte il costo per il personale sostenuto per l’esercizio 2019, con l’impegno aggiuntivo dell’esclusione della possibilità di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie e di confronto con i sindacati per la gestione del personale.
Ipotesi di “lavoro”
La rilevante necessità di fondi, che si prospetta necessaria per l’intero sistema dell’Imprenditoria Nazionale e per la ristrutturazione del nostro Sistema Sociale, potrà condurre all’ideazione o alla riscoperta di ulteriori forme di finanziamento o compartecipazione alle imprese che – oltre ai provvedimenti pubblici e a quelli Comunitari – possano sollecitare i grandi investitori privati a partecipare al “rimodellamento” della nostra economia: dalle già sperimentate “cambiali finanziarie” ai titoli di partecipazione e oltre; non ultimo per il sistema sociale, il rafforzamento e l’incentivazione di modelli organizzativi del Terzo Settore.

In caso di interesse si consiglia di sentire il proprio Istituto di Credito di riferimento ove già “attrezzato” nell’affrontare la pratica.

Chiavenna, lì 15 Aprile 2020

 

 

In allegato:

  • MODULO DA PRESENTARE AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA (BANCA, INTERMEDIARIO FINANZARIO, CONFIDI)

Allegato-4-bis

  • Documento di ricerca del nostro CNDCEC in merito ai “PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. “CURA ITALIA” E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. “LIQUIDITÀ”

Approondimento CNDCEC Italia_Possibilità finanziamento

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BOZZA DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” > Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa > tempo lettura 4 min. e 30 sec. > #studiotrincherainforma

BOZZA DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE”

Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

Ancora non è stato pubblicato il decreto del Consiglio dei Ministri del 6 aprile: le prime necessarie considerazioni operative saranno necessariamente non definitive e comunque soggette a ripensamenti.
Una prima verifica porta a considerare come, nella sua sostanza, il provvedimento non amplia le disponibilità di “scostamento” già fissate dal decreto “Cura Italia” ma ne rimodula l’utilizzo: le effettive coperture finanziarie sono attese (sperate) con un prossimo Decreto Legge della seconda metà di aprile.
Peraltro, perché si attui appieno l’annunciato ampliamento delle disponibilità occorrenti, sarà necessaria l’autorizzazione del Parlamento.
Dal punto di vista amministrativo, fatte le opportune correlazioni, emergono meccanismi procedurali che potranno recare tempi non brevi per l’effettiva erogazione di fondi alle imprese.
Pur ottenendo un sollecito “benestare” da parte dell’UE (siamo nel campo degli “aiuti di Stato”), l’iter di esame delle domande di finanziamento prevede diverse “stazioni”: va ad interessare gli istituti bancari (per la valutazione del “merito bancario”), il Ministero dell’Economia, a cui è demandato in compito di formulare Decreti Attuativi (magari con l’introduzione di ulteriori oneri sostanziali e formali) nonché lo Sviluppo Economico, per il giudizio di sul grado di interesse generale delle attività svolte dalle imprese richiedenti finanziamenti. Per le garanzie SACE è prevista una Convenzione tra l’Istituto e il Mef, con l’intervento del CIPE e la creazione di un Comitato ad hoc per l’assistenza finanziaria all’esportazione.
Per i finanziamenti a favore delle micro-imprese e dei lavoratori autonomi vengono confermate sia un’istruttoria che dovrebbe essere soltanto formale che la garanzia totale da parte dello Stato, sino però al limite di 20.000 euro di prestito: negli altri casi la garanzia sarà parametrata a diversi specifici valori di ogni singola categoria economico-finanziaria di impresa.
La misura degli interessi varia in relazione alle caratteristiche dell’impresa: comunque, non si preannunciano “vicine allo zero”.
Si allega sintetico prospetto di raffronto delle varie previsioni (cliccare sul seguente link): 

Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

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COVID 19-REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI #studiotrincherainforma

#studiotrincherainforma

tempo lettura 1 minuto e 45

COVID 19

– REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI – PAGAMENTO CANONI PERIODICI – AGEVOLAZIONI
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Una delle molteplici difficoltà economiche e finanziarie che molti operatori economici si trovano oggi ad affrontare è quella legata al pagamento dei canoni mensili di locazione per l’immobile sede della propria azienda.
Varie le soluzioni per mitigare gli effetti di temporanea mancanza di liquidità in conseguenza del periodo di forzata inattività.
Senza dubbio, il migliore approccio iniziale è quello di instaurare un costruttivo dialogo di confronto con il proprietario dell’immobile (locatore); dal comune esame dei rispettivi interessi e delle rispettive valutazioni, si potrà pervenire, nella prospettiva di continuità dell’attività aziendale, ad un accordo che può prevedere l’applicazione di una o più delle seguenti ipotesi:
una temporanea sospensione dei pagamenti da rinviare ad una data stabilità, senza alcuna maggiorazione per penalità o interessi;
una revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
una risoluzione consensuale del contratto.
Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
Nel caso di mancato accordo, varie le scelte che si pongono all’imprenditore:
– ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi; dovrà comunque invocare (e dimostrare) i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” – non dipendenti dalla propria volontà – che lo inducono al recesso dal contratto.

In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
Per quanto riguarda il concetto di “gravi motivi”, varie e non sempre univoche le interpretazioni formulate sia da Giudici di Merito (Tribunali e Corti d’Appello) e sia da Giudici di Diritto (Sezioni di Corte di Cassazione).

AGEVOLAZIONI (art. 65 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e circ. Agenzia Entrate).
Le decisioni da assumere in relazione ai contratti di locazione saranno influenzate, ove ne ricorrano i presupposti, anche dalle recentissime norme portate dal citato decreto e dal contenuto della correlata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020.
Viene infatti riconosciuto, a favore degli esercenti le attività che sono state sospese per obbligo di legge e limitatamente per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), un credito d’imposta ( spendibile in compensazione con utilizzo del mod.F24) pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 ed effettivamente corrisposto al locatore.
Ad oggi, sussistono fondate attese perché la detta agevolazione sia prorogata anche per periodi successivi
al marzo.

Chiavenna, lì 6 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ZONE C.D. DI CONFINE)/ Tempo lettura 2 min. e 30 sec. #studiotrincherainforma

DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

(ZONE DI C.D. DI CONFINE)

Tempo lettura 2 min. e 30 sec.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO

E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La legislazione fiscale dello Stato Italiano ha adottato due fondamentali principi generali per la tassazione dei redditi prodotti da cittadini italiani residenti : il primo di essi è quello di universalità dell’imposizione per il quale vengono assoggettati a c.d. tassazione diretta personale (con IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società di capitale) tutti i redditi, compresi quelli di fonte estera, prodotti dal cittadino o da società residenti; il secondo principio pone il divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.
Pur con i diversi e non coincidenti distinguo, sia in sede legislativa che in dottrina e in giurisprudenza, questi sono due punti di consolidato riferimento per il legislatore nazionale e, in particolare, comunitario.

Cosa accade quanto un cittadino italiano residente produce un reddito in un paese estero e lì viene tassato su tale reddito?
In premessa è da porre un’ulteriore circostanza: quasi tutti gli Stati fra i quali intercorrono rapporti diplomatici, hanno stabilito, bilateralmente, delle c.d. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI al fine di regolamentare vicendevolmente le rispettive competenze nell’imposizione tributaria, nei confronti dei rispettivi cittadini, al fine di evitare duplicazioni impositive.
Ciò posto, è da osservare che la legislazione italiana, nel caso in cui “…alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero…” (art.165 TU imposte sul reddito 917/86) riconosce il diritto alla detrazione dalle imposte pagate sui citati redditi –quale credito d’imposta – delle eventuali imposte pagate all’estero, pur nei limiti della corrispondente tassazione nazionale.
Un correlato aspetto, di particolare rilevanza per le zone di confine territoriale, è quello legato al regime fiscale dei redditi prodotti da cittadini di un Paese che prestino attività lavorativa in uno dei Paesi confinanti con il proprio : in questi casi particolari accordi tra i due Paesi disciplinano, per i diversi “ status” che il lavoratore assume in relazione alle modalità e ai tempi di permanenza nello stato estero e all’effettiva residenza nel proprio, è prevista la non integrale applicabilità del citato principio di universalità dell’imposizione nello stato di residenza (c.d. Worldwide taxation principle).
“Piccola” nota a margine: il citato art. 165 afferma che “…La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.”
Tutto ciò fatti salvi particolari aspetti legati a singole posizioni o all’introduzione di normative agevolative che consentano la regolarizzazione di determinate fattispecie.

Si ringrazia per la lettura

Chiavenna, lì 06 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

– Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti –

 

 

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SCONTO FORNITORE DA CRISI COVID-19 – NOTE CREDITO E MINOR RICAVO #studiotrincherainforma

#studiotrincherainforma

A seguito delle difficoltà economico-finanziarie causate dagli effetti della pandemia che stiamo vivendo, alcuni operatori economici potrebbero trovarsi nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente.
Il caso più emblematico: precorso contratto di acquisto merci da parte di un’impresa per l’esercizio della propria azienda; il compratore – sopravvenuta – a causa della crisi sanitaria- la mancata vendita della merce acquistata, non ha la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento dei beni in questione.
In tale situazione, chiede al fornitore o una dilazione nei pagamenti, o – se l’orizzonte di crisi della propria impresa si prospetta particolarmente penalizzante – chiede uno sconto alla controparte che lo accorda.
Quali le considerazioni dal punto di vista fiscale?
Per quanto riguarda l’IVA – non essendo previsto lo sconto nel contratto originario – l’operazione, per avere rilevanza fiscale (con correzione in meno dell’IVA dovuta dal cedente e in più da quella detraibile dal compratore) configura un sopravvenuto accordo (nuovo contratto) da porre in essere – con specifiche motivazioni – in forma scritta e – prudenzialmente – con data certa, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile iniziale cui si riferisce.
Dal punto di vista documentale, inoltre, il fornitore emetterà apposita nota di credito.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’importo del concordato sconto, costituirà componente negativo di reddito per il cedente e positivo per l’acquirente.
Diverso il caso in cui sia il fornitore – di sua spontanea volontà – ad accordare l’agevolazione al proprio cliente: in tale ipotesi l’operazione, pur costituendo una sopravvenienza attiva per l’acquirente, per effetto della rimessione unilaterale del debito da parte del venditore, per quest’ultimo non potrà essere considerata quale motivo di riduzione dell’IVA da versare né, tantomeno, quale elemento negativo di reddito in quanto si configura come mera liberalità; a meno che – ai soli fini reddituali -non possa essere oggettivamente dimostrato come l’abbuono costituisca concreto presupposto per futuri eventi positivi per l’impresa che lo concede.
Altra ipotesi – che può riguardare le reciproche obbligazioni dei contraenti – è l’impossibilità oggettiva, ma anche soggettiva per eccessiva onerosità, ad adempiere all’obbligazione contratta (consegna merce da parte del venditore o ricezione e pagamento da parte del compratore).
Naturalmente, tale breve nota, non può essere esaustiva e sarà necessario che ogni situazione sia oggetto di particolare ed attenta valutazione.

 

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