Misure in sostegno del turismo

CREDITO D’IMPOSTA PER VACANZE
L’art. 176 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce, per l’anno d’imposta 2020, un credito, utilizzabile dalle famiglie per le vacanze c.d. “tax credit vacanze”. Tutte le disposizioni attuative verranno definite con un provvedimento dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione, ma l’articolo in esame fornisce le linee guida.
In particolare il credito spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 400.000 ed è utilizzabile dal 1/07/2020 al 31/12/2020 per il pagamento dei servizi offerti da strutture turistico-ricettive (alberghi, case vacanza, agriturismi, bed & breakfast ecc.) nazionali. L’importo varia in base ai componenti del nucleo familiare:

  • € 500 per i nuclei formati da 3 o più persone;
  • € 300 per i nuclei formati da 2 persone;
  • € 150 per i nuclei formati da una sola persona;
    ed è fuibile nella misura dell’80% sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, previo accordo tra le parti, e per il restante 20% sottoforma di detrazione di imposta in dichiarazione.
    Lo sconto viene rimborsato al fornitore sottoforma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, oppure cedendo lo stesso ai propri fornitori, istituti di credito o intermediari finanziari.
    Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intervento di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
    ATTENZIONE: si ricorda che l’ISEE valuta la situazione economica complessiva familiare ed ai fini del calcolo non influisce soltanto il reddito, ma anche altri elementi, quali, ad esempio il patrimonio immobiliare, gli investimenti finanziari, i conti correnti. Per il conteggio è consigliabile rivolgersi ad un patronato.

ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO
L’art. 177 D.L. 34/2020 al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha previsto l’abolizione della prima rata IMU in scadenza il 16/06/2020 per:

  • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
  • Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori dell’attività ivi esercitata
  • Immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanza, dei deb & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ESONERO TOSAP IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
Le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 L. 287/1991, tra cui bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde, birrerie, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 181 D.L. 34/2020 sono esonerate nel periodo intercorrente tra il 1/05/2020 e il 31/10/2020 dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP)

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