Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Progetto d’impresa “Business Plan” Bilanci Preventivi Bilanci Consuntivi e loro Analisi.

Come anticipato nel precedente “focus”, parliamo di bilanci, alla cui redazione sono tenute – per legge – imprese o organizzazioni “no profit” di medie-grandi dimensioni.

Essisono documenti giuridico-contabili da redigere in base a precise norme tecniche e legali: hanno lo scopo di tradurre in quantificazioni numerarie l’attività d’impresa e sono accompagnati da relazioni esplicative al fine di rendere conoscibili ai terzi interessati (clienti, fornitori, organi di pubblica amministrazione, istituti finanziari, etc.) le caratteristiche dell’impresa, l’attività svolta in un determinato periodo (di solito 12 mesi) e i risultati economico-patrimoniali conseguiti.

Ma la formulazione del Bilancio, (quale” resoconto” di attività svolta o quale “previsione” di quanto si prevede di operare in un successivo periodo) si avvia a diventare – oggi –  strumento base di gestione anche per le piccole e micro strutture imprenditoriali e no-profit.

Nella sua forma minima prevede due parti distinte e comunque correlate fra loro: lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale – nella sezione delle “attività” sintetizza, in valore monetario, l’entità dei beni strumentali impiegati nell’attività produttiva, la liquidità di cui l’impresa può disporre (Cassa, Banca, titoli di credito, etc.) nonché – classificati per tipologia – l’ammontare dei crediti vantati nei confronti di terzi (clienti, depositi presso terzi, anticipazioni a fornitori, etc.) le rimanenze di magazzino, con l’individuazione di eventuali “lavori in corso” e beni presso terzi, nonché ogni altro bene o diritto attribuibile alla sfera d’impresa.

Nella sezione delle “passività” andranno poste le valorizzazioni delle seguenti componenti: impegni di carattere finanziario (debiti verso istituti di credito o altri enti finanziatori), anticipi ricevuti da clienti, debiti verso fornitori, dipendenti ( con evidenza delle indennità di fine lavoro maturata) o altri collaboratori, debiti verso l’Erario e Enti di previdenza, i fondi di ammortamento –quale totalizzazione delle quote di valore dei  beni (materiali ed immateriali) esistenti e utilizzati nell’attività nonché ogni altro diritto che i terzi vantino nei confronti dell’impresa.

La differenza tra Attività e Passività – se positiva- costituirà il Patrimonio netto dell’impresa

 (Capitale proprio dell’imprenditore, utili non prelevati, fondi attivi comunque accantonati);

 se tale differenza assume valore negativo segnerà il Deficit d’impresa.

Il Conto Economico, parallelamente, anch’esso si compone di due   sezioni: Componenti positivi e Componenti Negativi;

nella prima sezione – componenti positivi – vanno indicati tutti gli elementi che in un dato periodo (Esercizio) hanno costituito elementi positivi di gestione (vendite e servizi prestati, entrate da impiego di risorse finanziarie, sconti e abbuoni ottenuti, insussistenze di precedenti passività, ed ogni altro elemento che abbia apportato – nel periodo considerato – maggiore “ricchezza” all’impresa;

nella seconda sezione- componenti negativi- di converso, vanno evidenziati tutti i costi sostenuti per il conseguimento dei componenti positivi: costi per materie prime, merci, servizi acquisiti, costi per lavoro dipendente e  altri collaboratori ( con relativi contributi previdenziali e assistenziali), assicurazioni, minori valori di attività, imposte e tasse, valore degli ammortamenti di beni attribuibile al periodo considerato ed ogni altro credito o diritto vantato da terzi nei confronti dell’impresa nel corso dell’esercizio.

La differenza positiva (prevalenza dei valori della sezione dei Componenti Positivi) indicherà l’utile conseguito dall’impresa nel corso del periodo di tempo considerato, diversamente, la differenza negativa segnerà la perdita di esercizio.

Principio di competenza economica: attualmente, il conto economico è formulato secondo tale principio tecnico-giuridico e per il quale si imputano al citato conto i valori dei vari atti economici d’impresa posti in essere nel periodo temporale (esercizio) cui si riferisce il Bilancio, prescindendo

Dalla circostanza che siano stati effettuati anche i relativi pagamenti monetari.

°°°°°°°°°

Continueremo con prossimi Focus: restiamo, come sempre, a disposizione per ogni approfondimento.

Condividi il post:

…Rincorrendo Covid-19…

Come anticipato nel nostro ultimo intervento, è stato emanato – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 – il decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) di aggiornamento e completamento del primo “decreto ristori” (D.L. 137/2020 ): ciò in conseguente e opportuno riallineamento delle provvidenze economiche a favore dei soggetti particolarmente colpiti dalle misure di “salute pubblica” adottate con i DCPM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020  e per i quali, con provvedimento del Ministero della Salute, il territorio nazionale è stato suddiviso in più zone di applicazione delle misure restrittive: per tali zone, come risaputo, sono individuati tre gradi di classificazione (giallo – arancione – rosso) sulla base di vari parametri indicatori della specifica e complessiva situazione sanitaria dei vari territori.

In buona sintesi, i provvedimenti assunti, di più immediato e generale interesse, riguardano i seguenti interventi di sostegno a favore dei soggetti residenti nelle zone oggetto di gravi limitazioni operative:

–  Contributi a Fondo perduto con riformulazione e incremento della loro entità ed estensione a categorie inizialmente non ammesse ai previsti benefici

– Contributi a fondo perduto per la filiera ristorazione

– Estensione temporale del credito d’imposta sugli affitti commerciali

– Cancellazione Imu sub condizione che l’immobile interessato sia sede dell’attività svolta dal proprietario

– Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa

– Sospensione del versamento IVA e dei contributi previdenziali (con differenziazione in relazione alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree)

– Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

– Sostegno al terzo settore

– Congedi straordinari e bonus baby sitter

In particolare, per le zone c.d. “rosse” – tra le quali la Regione Lombardia –, viene previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate con un codice Ateco ricompreso in apposito allegato al D.L. e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle citate zone ad alto rischio pandemico.

Le modalità di erogazione dei fondi sono quelle fin qui già utilizzate: chi ha già ricevuto contributi, riceverà automaticamente le somme con bonifico dall’Agenzia delle entrate; per i nuovi interessati, si dovrà procedere con una specifica domanda.

I tempi previsti: immediati (attesa la prevista automaticità) per coloro che hanno già goduto di precedenti benefici; alcune settimane (si spera) per le nuove domande.

Condividi il post:

CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA – OLANDA > 1_”RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE”

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE

1)   RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Si è fatto cenno, nel contesto di alcuni precedenti interventi nel nostro Blog, a   principi fondamentali di Scienza delle Finanze e di Diritto Tributario (pur con le relative, talvolta necessarie, eccezioni dettate da scelte di politica economica e relazioni internazionali).

Questi i “fondamenti” dei moderni sistemi tributari per quanto riguarda l’imposizione “diretta”:

–  universalità della imposizione diretta personale sul reddito (oggetto di commisurazione del prelievo impositivo è il reddito complessivo del soggetto di imposta, da qualsivoglia fonte e luogo le sue componenti provengano); imposizione da esercitare da parte dello Stato nel cui territorio ha stabile residenza il soggetto interessato.

– tassazione del reddito nel territorio in cui esso è prodotto e da cui trae le proprie ragioni;

divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi;

competenza del Paese di appartenenza del contribuente ad effettuare il procedimento di tassazione a carico del proprio cittadino.

Tali principi, apparentemente conciliabili tra loro all’interno del Territorio di uno Stato, diventano inapplicabili congiuntamente allorquando il soggetto contribuente svolga l’attività economica e/o la propria vita di relazione   in uno o più Stati diversi dal suo di origine.

A tal fine, per evitare le citate doppie tassazioni e determinare la competenza alla potestà impositiva tra diversi Stati nonché la sua estensione, è consolidata prassi diplomatica internazionale provvedere alla stipula, tra gli Stati, di apposite “convenzioni”, supportate da opportuni accordi amministrativi che regolano l’effettuazione di scambi di informazioni e parallele verifiche (anche ai fini di prevenzione dell’evasione fiscale).

Enti sovranazionali, quali l’OCSE (L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e l’ONU (Organizzazione Nazioni Unite) hanno predisposto schemi di Convenzione a cui fare riferimento.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico con l’atto di ratifica da parte del Parlamento, ratifica attuata mediante legge ordinaria che dia compiuta esecuzione al trattato.
L’abituale attività professionale di Studio, legata- sempre più incisivamente – anche all’internazionalizzazione delle imprese  e allo specifico campo  della fiscalità internazionale,    ci offre oggi  l’occasione di analizzare, con brevi “focus”, la Convenzione stipulata tra il nostro Governo e il Governo del Regno dei Paesi Bassi (Olanda), con particolare riguardo – in questo iniziale intervento – all’imposizione diretta sul reddito delle persone fisiche .

In un nostro precedente scritto (Beni materiali immateriali, diritti e investimenti finanziari all’Estero: obblighi di dichiarazione) abbiamo posto preliminare attenzione al concetto di residenza fiscale considerando che :  “generalmente, per i soggetti destinatari dell’obbligo, la residenza fiscale coincide con la residenza anagrafica o con il domicilio, nel caso in cui si sia scelto, per l’esercizio della propria attività, in luogo diverso dalla residenza…Plurime, invece, le considerazioni da svolgere – caso per caso – quando il soggetto interessato svolga la sua attività   In Paesi diversi dal proprio.”

In tale ottica, anche la Convenzione di cui scriviamo pone diversi criteri per l’individuazione della “residenza fiscale” del contribuente.

Infatti, all’art. 4 , nel definire il concetto di “residente in uno degli Stati (Italia o Olanda), così si esprime: Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno degli Stati» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga…” prescindendo in ciò (per l’Italia) dall’ eventuale iscrizione anagrafica in un Comune del territorio nazionale o dall’ iscrizione all’Aire (Albo degli Italiani residenti all’Estero), potendo comunque essere ritenuta residenza fiscale quella in cui venga esercitata la propria attività economica o, alternativamente, il luogo ove- di fatto-  sia posto il centro degli interessi sociali e affettivi.

La Convenzione in argomento, così disciplina i casi in cui “una persona fisica” sia residente in entrambi gli Stati:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

Per inciso, diverso il caso che riguarda società o altri enti collettivi: infatti” … quando una persona diversa da persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”

Interrompiamo qui questo nostro primo intervento, ripromettendoci di continuare a illustrare, con successivi “focus”, l’importante settore dei rapporti di lavoro transnazionali, delle attività imprenditoriali internazionali e della correlata fiscalità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento di specifici casi.

°°°°°°°°°

Condividi il post:

14/04 > Avvio fase finanziamenti alle imprese >Prestiti fino a 25.000 euro ed oltre > Focus complessivo

Liquidità Imprese

Nella giornata del 14 u.s. il Fondo di Garanzia e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno reso pubblico il modello di richiesta dei prestiti, con garanzia statale integrale, per i finanziamenti non superiori a 25.000 euro.
Il modulo è estraibile dai rispettivi siti dei due enti e va trasmesso con posta elettronica – anche non certificata – all’istituto bancario di riferimento; sarà poi quest’ultimo – a sua volta – a richiedere la prevista garanzia allo Stato.
Gli elevati accessi ai siti del Fondo e del Mise hanno creato difficoltà di collegamenti, evidenziando una ipotizzabile debolezza dei sistemi informatici nazionali, sistemi che – nella prospettiva di incremento dei mezzi telematici di comunicazione – diverranno sempre più vitali per i diversi settori sociali.
Le risorse rese disponibili dal decreto “liquidità”, per la citata categoria di agevolazione, appaiono già insufficienti per soddisfare le potenziali richieste: l’alto coefficiente di rischio (garanzia al 100%) che si assume lo Stato ha indotto ad un accantonamento ad esso adeguato: le leva prevista è di 1:3, cioè per ogni unità di garanzia sono previsti 3 unità di finanziamento.
E’ da ricordare quanto segue:
– a tale forma di finanziamento sono ammessi i lavoratori autonomi e le PMI
– il finanziamento viene erogato nel limite del 25% dei compensi (per i lavoratori autonomi) o ricavi (per le PMI): pertanto, per usufruire dell’intera agevolazione di 25.000 euro si dovrà avere un parametro di compensi/ricavi di 100.000 euro
– la durata del finanziamento è fino a sei anni, con rimborso del capitale dall’inizio del terzo anno
– il tasso previsto – calcolato sugli attuali parametri – è circa l’1,2%
– nonostante non sia prevista istruttoria di merito da parte statale, le banche condurranno la loro istruttoria di affidabilità e potranno negare il prestito
– il modulo di richiesta si completa di tre allegati da compilare a cura del richiedente e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Considerazioni particolari per il regime “forfettario”
Nel presupposto che il finanziamento è erogabile nel limite del 25% dei compensi o ricavi, la quota massima di prestito a cui possono accedere gli interessati sarà pari a 16.500 euro, o inferiore se il parametro di riferimento non raggiunge i 65.000 euro, cifra massima per godere della “tassa piatta” del 15% .
Per le imprese con fatturato non superiore a 1,5 miliardi di Euro e con meno di 5.000 dipendenti la soc. SACE ha già formulato le opportune istruzioni e avviato la necessaria interlocuzione con gli istituti bancari.
Tale tipologia di finanziamento prevede il limite più alto tra il 25% del fatturato o due volte il costo per il personale sostenuto per l’esercizio 2019, con l’impegno aggiuntivo dell’esclusione della possibilità di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie e di confronto con i sindacati per la gestione del personale.
Ipotesi di “lavoro”
La rilevante necessità di fondi, che si prospetta necessaria per l’intero sistema dell’Imprenditoria Nazionale e per la ristrutturazione del nostro Sistema Sociale, potrà condurre all’ideazione o alla riscoperta di ulteriori forme di finanziamento o compartecipazione alle imprese che – oltre ai provvedimenti pubblici e a quelli Comunitari – possano sollecitare i grandi investitori privati a partecipare al “rimodellamento” della nostra economia: dalle già sperimentate “cambiali finanziarie” ai titoli di partecipazione e oltre; non ultimo per il sistema sociale, il rafforzamento e l’incentivazione di modelli organizzativi del Terzo Settore.

In caso di interesse si consiglia di sentire il proprio Istituto di Credito di riferimento ove già “attrezzato” nell’affrontare la pratica.

Chiavenna, lì 15 Aprile 2020

 

 

In allegato:

  • MODULO DA PRESENTARE AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA (BANCA, INTERMEDIARIO FINANZARIO, CONFIDI)

Allegato-4-bis

  • Documento di ricerca del nostro CNDCEC in merito ai “PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. “CURA ITALIA” E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. “LIQUIDITÀ”

Approondimento CNDCEC Italia_Possibilità finanziamento

Condividi il post:

10/04 > DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT > #studiotrinchera #studiotrincherainforma

DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT

Lo scorso anno, anche al fine di contrastare il c.d. Italian Souding (“pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”), con il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58) è stata approvata una normativa tendente alla protezione e al sostegno dell’origine italiana di prodotti nazionali: tale iniziativa legislativa era stata ispirata, tra l’altro, dalla nota crisi della società dolciaria Pernigotti di Novi Ligure.
Nel corrente anno, in attuazione della citata L. legge 28 giugno 2019, n. 58, con Decreto 10 gennaio 2020 (Disciplina dell’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché’ di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale». (GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020) e Decreto (MISE) del 27 febbraio 2020 (Modalità applicative per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale – in GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) è stato dato il via – a partire dal 16 aprile p.v. – alle possibili iscrizioni nell’atteso registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale: tra gli attuali e importanti obiettivi della norma, anche quello di tutelare e sostenere la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, principalmente nel decisivo settore dell’esportazione.
Soggetti interessati: titolari di marchi con almeno 50 anni di esistenza; in caso di più legittimi utilizzatori, prevarrà l’orientamento del proprietario.
Esercizio del marchio: registrazione attiva e rinnovata. Ove il marchio non sia stato registrato, sarà necessario dimostrarne l’uso cinquantennale: è ammessa la prova “libera” dell’affermato stato di fatto.
Modalità di iscrizione: domanda, in bollo, inviata per via telematica all’Ufficio italiano brevetti e marchi (acronimo UIBM).

Tempi di risposta previsti UIBM: 60 giorni per marchi registrati e 180 giorni per quelli non registrati.
Diritti degli iscritti: facoltà di utilizzare l’apposito logo “MARCHIO STORICO” unitamente a quello attualmente utilizzato.
Ammissione – salvo modifiche – all’utilizzo del Fondo per la tutela dei marchi storici:

“…e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato destinati
A promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo…”

 

Condividi il post: