OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

Entro il prossimo 1° ottobre tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno già fatto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC vige da oltre dieci anni, ma ad oggi molti soggetti ne sono ancora sprovvisti oppure hanno un indirizzo non valido o non attivo, perciò il “Decreto Semplificazioni” (D.L. 76 del 16.07.2020) è intervenuto prevedendo un nuovo regime sanzionatorio applicabile dal 1° ottobre 2020. Sintetizzando:

Tipo di SoggettoObbligo “originario”Soggetto a cui comunicare PECSanzione dal 01.10.2020
Società di persone o di capitaliNovembre 2008Registro Imprese CCIAADa € 206 a € 2.064
Imprese individualiDicembre 2013Registro Imprese CCIAADa € 30 a € 1.548
Professionisti iscritti ad albi o elenchiNovembre 2009Albo o collegio di appartenenzaSospensione dall’albo o collegio in caso di mancata ottemperanza alla diffida ricevuta nel termine di 30 giorni
Altri professionistiNessun Obbligo  
AssociazioniNessun Obbligo  
Soggetti PrivatiNessun Obbligo  

Tutti i soggetti giuridici in fase di apertura della partita iva devono verificare se sussiste quest’obbligo e provvedere a comunicare tempestivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata agli organi di competenza. In ogni caso è sempre consigliabile dotarsi di un indirizzo PEC.

L’indirizzo PEC fa parte del così detto “domicilio digitale”, in cui rientrano anche ulteriori servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq) previsti dal regolamento (UE) del 23.07.2014 n. 910 del Parlamento Europeo (regolamento eIDAS), ad oggi non ancora disponibili.

La PEC consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notifiche atti da parte di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, permettendo di ridurre tempi e costi di notifica, perciò è necessario mantenere costantemente monitorata la casella di posta elettronica certificata e provvederne al rinnovo.

Gli indirizzi PEC forniti dalle imprese al Registro Imprese e dai professionisti agli Ordini o Collegi di appartenenza confluiscono nel registro INI-PEC (indice nazionale dei domicili digitali) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, consultabile al seguente link: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Il possesso di un indirizzo PEC è un requisito necessario per svolgere l’attività d’impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale comunicato alla Camera di Commercio diventa inattivo (ad esempio a causa del mancato rinnovo), il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, procede con l’applicazione della sanzione e all’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC che verrà reso dispinibile tramite il Casseto digitale dell’imprenditore all’indirizzo impresa.italia.it (accesso tramite SPID o CNS). La PEC “d’ufficio” sarà attiva per la sola ricezione di documenti e se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato si accollerà il rischio di vedersi recapitati atti e altri documenti provenienti da pubbliche amministrazioni o da privati, aventi pieno valore legale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI

I professionisti che non hanno comunicato il proprio indirizzo PEC al proprio Ordine o Collegio di appartenenza corrono il rischio di vedersi recapitare una letterea di diffida da parte degli stessi.

Se entro 30 giorni l’interessato non dovesse provvedere a regolarizzare la propria posizione, scatterebbe la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, con la conseguenza che non potrà esercitare l’attività professionale.

I professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono  tenuti ad alcun adempimento.

Riferimenti Normativi:

  • D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale
  • D.L. n. 185 del 29.11.2008 – art. 16 commi da 6 a 7-bis: Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
  • D.P.R n. 68 del 11.02.2005 Disposizioni per l’utilizzo della PEC
  • D.L.n. 76 del 16.07.2020 art. 37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti
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