1 luglio 2020: ulteriore (programmato) “giro di vite” per i pagamenti in contanti

E’ infatti dal prossimo 1 luglio che la cifra massima per i pagamenti in denaro contante (o con “titoli al portatore”) viene fissata in €. 1.999,00, per effetto delle previsioni e delle scansioni temporali contenute nell’art. 49 – 3°comma bis del Dlgs.231 del 2007, nonché delle modifiche ad esso recate dal D.L. 124 del 2019 (Dl fiscale di “accompagnamento” alla legge di Bilancio);

 per i pagamenti, effettuati per qualsivoglia causa, verso soggetti terzi e che superino il citato importo di € 1.999,00 (dunque da €. 2.000,00 in su) sarà obbligatoria l’adozione di strumenti c.d. “tracciabili”: bonifici bancari, assegni (bancari o circolari) “intestati” al beneficiario e con clausola di “non trasferibilità”, carte di credito, di addebito, prepagate e formule ad esse simili nonché altri strumenti che assicurino la loro “tracciabilità”.

Un successivo “abbassamento” del valore minimo citato (ad € 999,00) è già fissato per la data

dell’1.1.2022.

Sono previste alcune deroghe al generale divieto di utilizzo del contante: gli esercenti attività di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, con l’utilizzo di apposite procedure.

Per il servizio di “money transfer” (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (limite € 999,00).

Limiti più ristretti sono previsti per particolari operazioni attuate nell’esercizio di attività di c.d. “compro oro”.

E’ vietato il “frazionamento” del pagamento in più rate inferiori ai predetti limiti e da corrispondere in contanti, o “simulare” l’esistenza di più operazioni che siano comunque riconducibili ad un unitario rapporto economico.

Diverse le considerazioni che si possono trarre quando i pagamenti rateali siano previsti, anticipatamente e per contratto, in special modo per prestazioni da erogare lungo un predeterminato arco temporale.

Per tutte le parti contraenti, pesanti le sanzioni che dovessero essere contestate per le violazioni alle norme in argomento: sino all’imminente 30 giugno, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro; in correlazione alle ulteriori previste progressive limitazioni di utilizzo del contante, la sanzione minima viene ricondotta a

€ 2.000 per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021 e successivamente a € 1.000.

Per importi elevati, superiori a € 250.000, la sanzione è pari al quintuplo dei valori edittali minimi e massimi.

Quale possibile “mitigazione”, è prevista l’oblazione (pagamento volontario) di cui all’art. 16 della legge 689/1981 ove vi siano i presupposti di “meritevolezza” (assenza di precedenti atti oblativi posti in essere a fronte di analoga violazione contestata negli antecedenti 365 giorni rispetto alla data di notifica di quella oggetto di oblazione);

il citato art. 16 così indica i criteri di quantificazione:

“…E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione….”

Ulteriore possibilità di “mitigazione”, è data dalla facoltà di domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di riduzione al terzo della sanzione irrogata (novellato art. 68 lgs.231/2007):

“…Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta…. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata…L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

I professionisti – ai sensi dell’art. 51 -1°comma – ove, nell’ esercizio della propria attività professionale, vengano a conoscenza di violazioni ai limiti di utilizzo del contante, hanno l’obbligo di comunicazione di tali circostanze alla Ragioneria Territoriale dello Stato per l’avvio della relativa procedura sanzionatoria a carico dei soggetti interessati.

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Note a margine.

Da documento del servizio studi della Camera dei Deputati del 4 aprile 2020, rileviamo che

” … l’analisi sull’utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l’86 per cento delle transazioni viene effettuato in contanti (68 per cento del valore complessivo. Fonte: Banca d’Italia)”: la normativa che limita l’uso del contante, emanata sulla scia di quella di contrasto al riciclaggio e al

finanziamento del terrorismo (a seguito della V direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE, modificativa della precedente direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) ha pertanto una dichiarata valenza eminentemente fiscale, di prevenzione dell’evasione tributaria.

Correlata a tali finalità, l’esigenza di disporre sempre più di strumenti allo stesso tempo tracciabili, sicuri e “veloci” quali le “carte” ( di credito e similari ) sia materiali che virtuali : tale indotta necessità comporta, per il “cittadino consumatore”, una radicale modifica delle abitudini di controllo della propria “spesa”, sia ai fini del rispetto delle personali disponibilità economiche e finanziarie e sia, non ultimo, per fronteggiare i numerosi tentativi di furto e frodi informatiche.

Non possiamo che auspicare, infine, un costante ed efficace adeguamento – da parte del Legislatore nazionale- della normativa al riguardo.

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Questo quanto in linea generale: per ogni eventuale caso specifico restiamo a disposizione per i necessari specifici approfondimenti.

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