Cessione del credito d’imposta su canoni di locazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Adempimenti delle parti

Vari interventi normativi (DL 18/2020 Decreto Cura Italia – e DL 34/2020 Decreto Rilancio)

prevedono importanti benefici fiscali, sotto forma di credito d’imposta, a favore di determinate categorie di soggetti economici che hanno in corso contratti di locazione per la conduzione o comunque per l’utilizzo di beni immobili non abitativi.

I soggetti interessati sono così sinteticamente individuabili:

imprese o professionisti  con ricavi/compensi non superiori a cinque milioni di euro ( limite non applicabile per strutture turistiche) e perdita minima del 50% di fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al pari periodo 2019.

Nell’arco temporale tra il 13 luglio p.v. e il 31 dicembre 2021, nel caso in cui il soggetto beneficiario non ritenga di utilizzare direttamente il credito in questione e provveda alla sua cessione, questa va comunicata all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo dell’apposito modello telematico: attualmente, è soltanto il cedente che può provvedere direttamente a tale adempimento;

 si attendono le opportune disposizioni per l’effettuazione della comunicazione anche da parte

 di un intermediario abilitato.

Come anticipato, i crediti ceduti e attualmente interessati agli adempimenti in questione sono quelli riferibili ai canoni dipendenti da contratti di locazione di botteghe, negozi, immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (con immobili aziendali), leasing (secondo parere dell’Agenzia delle Entrate soltanto quello operativo), concessione, servizi complessi (utilizzo spazi attrezzati, condivisione di spazi e servizi, etc.)

La cessione del credito può essere effettuata nei confronti del locatore o altri soggetti (Istituti bancari, altri intermediari finanziari, imprese, etc.); i cessionari potranno usufruire del credito sia utilizzandolo in compensazione o cedendolo a loro volta.

Formalità da osservare è la stesura di un accordo in forma scritta: o per contratto o per scambio di corrispondenza (con data certa).

 Autorevole interpretazione sistematica delle norme vigenti in tema di registrazione di atti, conduce a ritenere – salvo diverso parere (non ancora espresso) dell’Agenzia delle Entrate – che sia da escludere l’obbligo di registrazione del previsto atto scritto.

Tale considerazione valga anche ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.

Dopo la stesura dell’accordo, il beneficiario cedente dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito e il cessionario comunicherà alla stessa Agenzia – sempre telematicamente, nella propria area di riferimento del sito dell’Agenzia – l’accettazione della cessione stessa.

Presupposto essenziale per beneficiare del credito è aver effettivamente corrisposto il dovuto all’affittuario. Nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti del locatore, il pagamento   si dà per avvenuto con la redazione dell’accordo di trasferimento del credito e il contestuale versamento della differenza del canone.

Reciproche responsabilità delle parti: il cedente è responsabile della corretta quantificazione del credito e della concreta esistenza soggettiva dei presupposti che determinano il beneficio;

Il cessionario risponde della regolarità di utilizzo del credito e del rispetto del limite quantitativo, non superiore all’originario valore pervenutogli.

La parte di credito ceduta e che non venga impiegata entro il 31 dicembre dello stesso anno di cessione non potrà più essere utilizzata nei successivi anni.

Attesa la specificità della particolare materia e i vari corollari legati alla pratica attuazione della normativa di riferimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento che dovesse occorrere.

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Locazioni immobiliari

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITO D’AZIENDA
L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione, leasing o affitto d’azienda di immobili ad uso non abitativo corrisposti relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (o aprile, maggio, giugno per le strutture turistiche con attività solo stagionale) da imprese, professionisti ed enti no profit. Le condizioni per usufruirne sono le seguenti:

  • ricavi/compensi 2019 inferiori ad € 5 milioni (requisito non richiesto per strutture alberghiere e agrituristiche);
  • calo del fatturato/corrispettivi pari almeno al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • il canone di locazione/leasing/affitto d’azienda deve comprendere almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svoglimento dell’attività;
  • il canone di locazione/leasing/affitto d’azienda deve essere stato corrisposto, anche se in ritardo, entro il 31/12/2020.
    Il credito d’imposta è pari al:
  • 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione o leasing;
  • 30% dell’ammontare mensile dei canoni relativi a contratti di affitto d’azienda.
    Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in dichirazione dei redditi, in compensazione nel mod. F24 o ceduto ad altri soggetti; inoltre non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 34/2020 “Cura Italia” previsto per il mese di marzo sulle locazioni di immobili appartenenti alla categoria C/1.
    Per l’utilizzo del credito d’imposta è necessario attendere ulteriori informazioni dall’Agenzia Entrate in merito al codice tributo.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino al 31/12/2021 i beneficiari del credito d’imposta precedentemente descritto, possono optare in luogo all’utilizzo diretto del credito, alla cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020 il cessionario può utilizzare il credito in compesazione con le stesse modalità previste in capo al cessionario, ma l’eventuale quota di credito non utilizzata non può essere richiesta a rimborso.
Ad oggi manca il provvedimento attuativo con tutte le informazioni connesse e conseguenti all’esercizio dell’opzione.

REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONI
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, molti operatori economici si trovano in difficoltà a corrispondere alle scadenze prefissate il canone di locazione degli immobili in cui viene esercitata l’attività. In accordo con il proprietario (locatore) è possibile valutare le seguenti opzioni:

  • temporanea sospensione dei pagamenti, da rinviare ad una data stabilita, senza alcuna maggiorazione a titolo di penalità o interessi;
  • revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
  • risoluzione consensuale del contratto.
    Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
    Nel caso di mancato accordo il locatario, ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi, dimostrando i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” che lo inducono al recesso dal contratto.
    In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
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