CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA – OLANDA > 2_ “AZIENDE E STABILE ORGANIZZAZIONE”

Navigando tra le problematiche legate all’individuazione del Paese che abbia diritto ad applicare una determinata tassazione, una si pone quale fondamentale : la definizione del concetto di “Stabile Organizzazione”; compito ancora più laborioso e complesso, oggi rispetto al passato, in conseguenza della enorme “velocità” di operatività internazionale e intercontinentale che le imprese hanno acquisito, investendo e “ragionando” non più in termini di “area paese” bensì di “aree continentali” e tramite strumenti di “comunicazione” e di “trasferimento di ricchezza” in tempo reale.

Con il termine STABILE ORGANIZZAZIONE si definisce il principio dii diritto tributario che riconosce, ad un determinato Stato, il diritto di imposizione tributaria sul reddito   prodotto da un’attività economica, condotta sul suo territorio, da un soggetto residente in altro Stato, con l’utilizzo di una struttura fissa e continuativa nel tempo e da lui dipendente.

Tale è anche il concetto proposto dall’OCSE, all’art. 5 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni; peraltro l’attività del citato organismo sovranazionale è tesa costantemente a “modellare” i propri indirizzi alle mutevoli evoluzioni del sistema economico-politico internazionale.

Nella legislazione tributaria italiana, per quanto riguarda l’imposizione diretta sul reddito, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIRR – dpr 917/86) all’art.162, così accoglie la nozione di “stabile organizzazione”: “…l’espressione…designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.”

Cogliamo il richiamo che ci dà la lettura del primo e dell’ultimo comma dell’art. 4 (Residenti) della convenzione contro le doppie imposizioni, corrente tra il nostro Paese e i Paesi Bassi (Olanda) e che abbiamo assunto quale primo riferimento per i nostri “blog” sui rapporti fiscali internazionali, con iniziale approccio ai Paesi dell’Unione Europea.

Affermano infatti i citati commi che “…l’espressione «residente di uno degli Stati» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga prosegue poi con “…Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato…” per concludere che “…quando una persona diversa da persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva…” 

L’espressione “sede della… direzione effettiva” viene concettualmente ripresa dal successivo art. 5 che definisce cosa sia una Stabile organizzazione”:

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un’officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

Ponendo poi le seguenti specificazioni di esclusione:

3.Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un’impresa dell’altro Stato – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell’altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Dunque, il dover stabilire a quale, degli Stati interessati, vada attribuita la potestà impositiva comporta un preventivo esame di una specifica situazione di fatto e di diritto.

Con particolare riferimento agli ultimi tre commi (4.5.6) della Convenzione, la legislazione italiana – in tema della dovuta indipendenza del soggetto terzo il quale “opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente” – prevede, al “rinnovato” art. 162 comma 7-bis del TUIRR (dpr 917/86) – che

“… Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.”

Sotto il profilo IVA (imposta c.d. “armonizzata” in ambito U.E.). la stabile organizzazione è così definita dall’art. 11 del regolamento comunitario n. 282/2011, c.d. regolamento d’esecuzione “…la stabile organizzazione presuppone l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato”.

A tal proposito, di particolare interesse la recentissima sentenza della Corte di giustizia 7.5.2020 n. C-547/18.

L’ordinamento nazionale italiano, in ordine all’ imposta sulle persone fisiche (IRPEF) – all’art. 2 del TUIRR prevede (in linea di principio generale e fatte salve le convenzioni con altri Stati N.d.R.) che “…soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato…” e per quanto ha riguardo alla tassazione diretta degli enti collettivi, prevede – all’art. 73 – 1° c – del TUIRR – l’assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato da non residenti “…Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:…le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato…”  

Il citato TUIRR, con i successivi seguenti articoli:

 151 dà la nozione di reddito complessivo delle società ed enti non residenti

152 definisce la nozione di reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione

 153 definisce il criterio di determinazione del reddito degli enti non commerciali non residenti.

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Se di interesse ci soffermeremo, con prossimi “focus”,  su particolari aspetti del vasto campo della fiscalità internazionale : restiamo sempre e comunque a disposizione per eventuali approfondimenti.

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