Agevolazioni per il contrasto COVID-19

Il D.L. 34/2020 “Decreto Bilancio” pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19/05/2020 prevede delle agevolazioni a favore di imprese, professionisti ed enti no profit colpiti dall’emergenza sanitaria COVID-19 che si sono ritrovati a sostenere spese straordinarie per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori stessi.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’art. 125 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60%, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel 2020 per:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzati, barriere e pannelli protettivi ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in compensazione tramite F24 oppure ceduto ad altri soggetti.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi destinati a quest’agevolazione ammontano complessivamente ad € 200 milioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico viene previsto, ai sensi dell’art. 120, un ulteriore credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di € 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi anche quelli edilizi necessari per:

  • rifacimento di locali adibiti a spogliatoi e mense
  • realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • acquisto di arredi di sicurezza.

I beneficiari della predetta agevolazione sono i soggetti rientranti in questi codici ATECO:

CODICE ATECOATTIVITA’
551000Alberghi
552010Villaggi turistici
552020Ostelli Della Gioventù
552030Rifugi di montagna
552040Colonie marine e montane
552051Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010Gestione di vagoni letto
559020Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011Ristorazione con somministrazione
561012Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030Gelaterie e pasticcerie
561041Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042Ristorazione ambulante
561050Ristorazione su treni e navi
562100Catering per eventi e banqueting
562910Mense
562920Catering continuativo su base contrattuale
563000Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400Attività di proiezione cinematografica
791100Attività delle agenzie di viaggio
791200Attività dei tour operator
799011Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi d’intrattenimento
799019Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
799020Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000Organizzzazione di convegni e fiere
900101Attività nel campo della recitazion
900109Altre rappresentazioni artistiche
900201Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202Attività nel campo della regia
900209Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100Attività di biblioteche e archivii
910200Attività di musei
910300Gestione di luoghi e monumenti storici e simili
910400Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100Parchi di divertimento e parchi tematici
932920Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali
960420Stabilimenti termali

Il presente credito è cumulabile con quello della sanificazione, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 nell’anno 2021 oppure ceduto ad altri soggetti. A differenza del credito precedente, nel decreto non è stata fatta menzione in merito alla rilevanza fiscale del contributo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, sembrerebbe essere imponibile ai fine IRPEF/IRES e IRAP.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi complessivamente a disposizione per tale agevolazione ammontano ad € 2 miliardi.

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Fino al 31/12/2021 i beneficiari dei crediti d’imposta per la sanificazione e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, precedentemente descritti, possono optare in luogo all’utilizzo diretto del credito, alla cessione, anche parziale, dello stesso  ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020 il cessionario può utilizzare il credito in compesazione con le stesse modalità previste in capo al cessionario, ma l’eventuale quota di credito non utilizzata non può essere richiesta a rimborso.

Ad oggi manca il provvedimento attuativo con tutte le informazioni connesse e conseguenti all’esercizio dell’opzione.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ADOTTANO MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO

Analogamente a quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, l’INAIL, ai sensi dell’art. 95 D.L. 34/2020, provvederà ad erogare ad Invitalia le risorse necessarie per l’erogazione di contributi a favore delle imprese iscritte in Camera di Commercio, relativamente alle spese sostenute dal 17/03/2020 per:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori (compresi i costi di installazione);
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibili stato di contagio;
  • dispositivi di protezione individuali

Le risorse saranno stanziate in seguito alla partecipazione ad un bando gestito da Invitalia e non ancora pubblicato. L’importo massimo concedibile ammonterà a:

NUMERO DIPENDENTIIMPORTO MASSIMO
Fino a 9€ 15.000
Da 10 a 50                         € 50.000
Più di 50€ 100.000

Il predetto contributo non è  cumulabile con i crediti d’imposta descritti precedentemente.

RIDUZIONE ALIQUOTE IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO COVID-19

Al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene prevista, ai sensi dell’art. 124 D.L. 34/2020, l’esenzione IVA sulle cessioni effettuate fino al 31/12/2020 di alcuni beni finailzzati al contrasto del virus, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2-Ffp3;
  • abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, camici impermeabili, camici chirurgici);
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri (acqua ossigenata);
  • strumentazione per diagnostica COVID-19 e tamponi per analisi cliniche.

Dal 1/01/2020 l’aliquota sui predetti beni passerà al 5%.

BANDO SAVE WORKING CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

La Camera di Commercio di Sondrio, in collaborazione con il sistema camerale e Regione Lombardia, sostiene le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, attivando una misura per favorire della ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori. Per qualsiasi informazione è necessario accedere al link:

https://www.so.camcom.it/bando2020-1

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Locazioni immobiliari

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITO D’AZIENDA
L’art. 28 D.L. 34/2020 prevede un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione, leasing o affitto d’azienda di immobili ad uso non abitativo corrisposti relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (o aprile, maggio, giugno per le strutture turistiche con attività solo stagionale) da imprese, professionisti ed enti no profit. Le condizioni per usufruirne sono le seguenti:

  • ricavi/compensi 2019 inferiori ad € 5 milioni (requisito non richiesto per strutture alberghiere e agrituristiche);
  • calo del fatturato/corrispettivi pari almeno al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • il canone di locazione/leasing/affitto d’azienda deve comprendere almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svoglimento dell’attività;
  • il canone di locazione/leasing/affitto d’azienda deve essere stato corrisposto, anche se in ritardo, entro il 31/12/2020.
    Il credito d’imposta è pari al:
  • 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione o leasing;
  • 30% dell’ammontare mensile dei canoni relativi a contratti di affitto d’azienda.
    Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in dichirazione dei redditi, in compensazione nel mod. F24 o ceduto ad altri soggetti; inoltre non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 34/2020 “Cura Italia” previsto per il mese di marzo sulle locazioni di immobili appartenenti alla categoria C/1.
    Per l’utilizzo del credito d’imposta è necessario attendere ulteriori informazioni dall’Agenzia Entrate in merito al codice tributo.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Fino al 31/12/2021 i beneficiari del credito d’imposta precedentemente descritto, possono optare in luogo all’utilizzo diretto del credito, alla cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020 il cessionario può utilizzare il credito in compesazione con le stesse modalità previste in capo al cessionario, ma l’eventuale quota di credito non utilizzata non può essere richiesta a rimborso.
Ad oggi manca il provvedimento attuativo con tutte le informazioni connesse e conseguenti all’esercizio dell’opzione.

REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONI
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, molti operatori economici si trovano in difficoltà a corrispondere alle scadenze prefissate il canone di locazione degli immobili in cui viene esercitata l’attività. In accordo con il proprietario (locatore) è possibile valutare le seguenti opzioni:

  • temporanea sospensione dei pagamenti, da rinviare ad una data stabilita, senza alcuna maggiorazione a titolo di penalità o interessi;
  • revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
  • risoluzione consensuale del contratto.
    Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
    Nel caso di mancato accordo il locatario, ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi, dimostrando i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” che lo inducono al recesso dal contratto.
    In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
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DECRETO RILANCIO

Superbonus 110%

L’art. 119 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia e alla riduzione del rischio sismico.

Il così detto “Superbonus” consiste in una detrazione pari al 110%, ripartita in 5 anni, sulle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1.07.2020 e il 31.12.2021 relativamente a interventi di riqualificazione energetica, riduzione rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettici.

I beneficiari dell’agevolazione sono:

  • i condomìni, per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali;
  • le persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti o professioni) per interventi sulle singole unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con­to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sembrerebbe che i soggetti IRES e IRPEF esercenti attività di impresa, arte, professione possano usufruire del “Superbonus” per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, in quanto la norma non fa riferimento ad alcuna esclusione. Si attendono però chiarimenti ufficiali in merito.

Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli immobili: recupero patrimonio edilizio (detrazione IRPEF 50%), riqualificazione energetica “ecobonus” (detrazione IRPEF/IRES 50% o 65% in base al tipo di intervento), bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES 90%), bonus mobili ed elettrodomestici (detrazione IRPEF 50%), bonus verde (detrazione IRPEF 36%).

Interventi di riqualificazione energetica

In luogo all’ordinaria detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione degli edifici, c.d. “ecobonus”, è possibile usufruire della detrazione del 110% ripartita in 5 anni per i seguenti interventi:

TIPOLOGIA DI SPESALIMITE DI SPESA
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo€ 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione€ 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione€ 30.000,00

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun tipo intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento. Si attendono i decreti attuativi di prossima emanazione per ulteriori dettagli.

ATTENZIONE: il comma 10 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 specifica che non sono ammesse al beneficio in esame le spese di riqualificazione energetica sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professione) su singole unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, escludendo quindi dal Superbonus gli interventi sulle singole unità immobiliari adibite a “seconde case”.

interventi ANTISISMICI

L’art. 119 c. 4 D.L. 34/2020 prevede l’innalzamento al 110% della detrazione spettante per tutti gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Nel caso di cessione del credito del 110% ad una impresa di assicurazione con contestuale stipula di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF della stessa spetta nella misura del 90% anziché del 19% stabilito dall’art. 15 c. 1 lettera f-bis) TUIR.

IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Il “superbonus” del 110% spetta, ai sensi dell’art. 119 c. 5 D.L. 34/2020, in luogo all’ordinaria detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se l’intervento è stato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o di riduzione rischio sismico che consentono di beneficiare della detrazione al 110% in 5 anni.

In questi casi il bonus 110% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui all’art. 3 c.1 lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica).

La detrazione 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici per i quali è possibile usufruire del “superbonus” alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il comma 7 dell’art. 119 D.L. 41/2020 specifica che l’agevolazione in esame è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11 c. 4 D.L. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis D.L. 91/2014

COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

La detrazione, originariamente fissata al 50% (art. 16-ter D.L. 63/2013), per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, è incrementata al 110% nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente un intervento di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” 110%. Il limite massimo detraibile è pari ad € 3.000.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

In alternativa alla detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione, i soggetti che effettuano interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (sia su parti comuni di edifici sia sulle singole unità abitative);
  •  efficienza energetica c.d. “Ecobonus” (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
  •  adozione di misure antisismiche c.d. “Sismabonus” (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici c.d. “bonus facciate”;
  • installazione di impianti fotovoltaici (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettici (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%)

possono optare, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”:

  • per lo sconto in fattura, consistente in un contributo pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi banche e intermediari finanziari;

oppure

  • per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta vengono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere richieste a rimborso, ma possono essere usufruite negli anni successivi.

Ai fini della cessione o dello sconto in fattura, se sono stati effettuati interventi per i quali è possibile usufruire del “Superbonus” 110%, il contribuente deve richiedere:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica l’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati;
  • per gli interventi antisismici l’asseverazione rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
  • il visto di conformità rilasciato alternativamente da:
  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
  • iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
  • iscritti, alla data del 30/09/1993,nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA
  • responsabili all’assistenza fiscale.

Le spese sostenute per il rilascio della predetta documentazione possono beneficiare del Superbonus 110%.

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica in base a quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione.

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