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DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT

Lo scorso anno, anche al fine di contrastare il c.d. Italian Souding (“pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”), con il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58) è stata approvata una normativa tendente alla protezione e al sostegno dell’origine italiana di prodotti nazionali: tale iniziativa legislativa era stata ispirata, tra l’altro, dalla nota crisi della società dolciaria Pernigotti di Novi Ligure.
Nel corrente anno, in attuazione della citata L. legge 28 giugno 2019, n. 58, con Decreto 10 gennaio 2020 (Disciplina dell’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché’ di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale». (GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020) e Decreto (MISE) del 27 febbraio 2020 (Modalità applicative per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale – in GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) è stato dato il via – a partire dal 16 aprile p.v. – alle possibili iscrizioni nell’atteso registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale: tra gli attuali e importanti obiettivi della norma, anche quello di tutelare e sostenere la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, principalmente nel decisivo settore dell’esportazione.
Soggetti interessati: titolari di marchi con almeno 50 anni di esistenza; in caso di più legittimi utilizzatori, prevarrà l’orientamento del proprietario.
Esercizio del marchio: registrazione attiva e rinnovata. Ove il marchio non sia stato registrato, sarà necessario dimostrarne l’uso cinquantennale: è ammessa la prova “libera” dell’affermato stato di fatto.
Modalità di iscrizione: domanda, in bollo, inviata per via telematica all’Ufficio italiano brevetti e marchi (acronimo UIBM).

Tempi di risposta previsti UIBM: 60 giorni per marchi registrati e 180 giorni per quelli non registrati.
Diritti degli iscritti: facoltà di utilizzare l’apposito logo “MARCHIO STORICO” unitamente a quello attualmente utilizzato.
Ammissione – salvo modifiche – all’utilizzo del Fondo per la tutela dei marchi storici:

“…e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato destinati
A promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo…”

 

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DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” > PRIME INFORMAZIONI

DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE”

PRIME INFORMAZIONI

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione tenuta ieri, ha approvato l’atteso decreto detto “liquidità alle imprese” : con riserva di poter leggere il documento ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dalle informazioni diffuse dagli organi di Governo, il decreto in questione prevede varie forme di finanziamento a favore sia di micro imprese e lavoratori autonomi e sia di imprese piccolo – medie e grandi, con vari limiti di importo e specifiche modalità di “istruzione” delle posizioni di affidamento da parte delle banche delegate; assicura inoltre la copertura della garanzia statale, totale per finanziamenti sino a 25.000 euro e parziale – con varie modulazioni quantitative – per le erogazioni che interessano le PMI e le Grandi Imprese.
In particolare, per i finanziamenti sino a 25.000 euro, sono previsti tempi rapidi ed una procedura automatica, esonerando gli istituti bancari da ogni obbligo di istruzione dettagliata per la determinazione del “credito bancario” assegnabile al richiedente.
Rischio di intempestività per i finanziamenti di maggior peso, sia per gli oggettivi necessari tempi occorrenti per un ponderato svolgimento della pratica di affidamento e sia per quelli che saranno i criteri adottati; se da un lato saranno ancora primari i criteri di garanzia offerti, dall’altro dovrà far premio la bontà dell’idea imprenditoriale da sostenere; da considerare inoltre che una rilevante quota di finanziamenti sarà gestita dalla SACE (società per azioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) indirizzata al sostegno delle attività di esportazione : orbene, tale tipo di sostegno è considerato dalla normativa comunitaria “aiuto di Stato”, e come tale dovrà essere autorizzato dalla Comunità Europea, con tutte le conseguenze del caso, atteso il non facile clima di “tesa interlocuzione” attualmente corrente tra i vari paesi europei : su tali problematiche ci riserviamo quanto prima di svolgere alcune riflessioni.
Il decreto ha anche come oggetto i seguenti provvedimenti.
In campo fiscale e previdenziale:
– sospensione dei versamenti IVA e concessione di agevolazioni in tema di ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti in aprile e maggio per professionisti e imprenditori con ricavi o incassi inferiori a 400.000 euro;
– non comminazione di sanzioni e interessi connessi a versamenti di acconti per l’anno 2020;
– sospensione – per aprile e maggio – dei versamenti di ritenute e contributi previdenziali e dell’IVA per alcune categorie di operatori economici, in relazione ai compensi o ricavi dell’anno 2019 e al calo rilevabile per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.
Inoltre, è stato deciso il differimento dell’entrata in vigore di buona parte della normativa sulla “crisi d’impresa” e la sospensione di quella connessa alla salvaguardia del capitale sociale delle società, in relazione ai negativi effetti dell’attuale crisi sanitaria.
Infine, viene rafforzato il c.d. “Golden power”, cioè il potere di controllo e di intervento che lo Stato può esercitare sulle operazioni societarie “ostili” nei confronti di “settori strategici” per impedirne ogni acquisizione di controllo da parte di soggetti stranieri.
Questa l’estrema sintesi oggi traibile dell’atteso provvedimento, fatta salva ogni più approfondita lettura del testo definitivo.

Chiavenna, lì 7 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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COVID 19-REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI #studiotrincherainforma

#studiotrincherainforma

tempo lettura 1 minuto e 45

COVID 19

– REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI AZIENDALI – PAGAMENTO CANONI PERIODICI – AGEVOLAZIONI
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Una delle molteplici difficoltà economiche e finanziarie che molti operatori economici si trovano oggi ad affrontare è quella legata al pagamento dei canoni mensili di locazione per l’immobile sede della propria azienda.
Varie le soluzioni per mitigare gli effetti di temporanea mancanza di liquidità in conseguenza del periodo di forzata inattività.
Senza dubbio, il migliore approccio iniziale è quello di instaurare un costruttivo dialogo di confronto con il proprietario dell’immobile (locatore); dal comune esame dei rispettivi interessi e delle rispettive valutazioni, si potrà pervenire, nella prospettiva di continuità dell’attività aziendale, ad un accordo che può prevedere l’applicazione di una o più delle seguenti ipotesi:
una temporanea sospensione dei pagamenti da rinviare ad una data stabilità, senza alcuna maggiorazione per penalità o interessi;
una revisione (temporanea o definitiva) del contratto di locazione, con introduzione di nuovi accordi relativi alla misura del canone, ai tempi del suo pagamento, o altri patti e oneri originariamente a carico di una delle parti;
una risoluzione consensuale del contratto.
Per le descritte ipotesi è opportuno, per entrambe le parti, formare un atto scritto da sottoporre a regolare registrazione affinché esso sia opponibile a terzi o quantomeno darne data certa anche per mezzo di strumenti informatici.
Nel caso di mancato accordo, varie le scelte che si pongono all’imprenditore:
– ove non ritenga di continuare l’esercizio di impresa, potrà recedere dal contratto, con comunicazione formalmente notificata alla proprietà con un preavviso di sei mesi; dovrà comunque invocare (e dimostrare) i gravi ed insuperabili motivi di “forza maggiore imprevedibili e inevitabili” – non dipendenti dalla propria volontà – che lo inducono al recesso dal contratto.

In mancanza di tali adempimenti, oltre al pagamento di sei canoni, dovrà risarcire il locatore dei danni da questi subiti e la cui esistenza sia effettiva e dimostrata.
Per quanto riguarda il concetto di “gravi motivi”, varie e non sempre univoche le interpretazioni formulate sia da Giudici di Merito (Tribunali e Corti d’Appello) e sia da Giudici di Diritto (Sezioni di Corte di Cassazione).

AGEVOLAZIONI (art. 65 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e circ. Agenzia Entrate).
Le decisioni da assumere in relazione ai contratti di locazione saranno influenzate, ove ne ricorrano i presupposti, anche dalle recentissime norme portate dal citato decreto e dal contenuto della correlata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020.
Viene infatti riconosciuto, a favore degli esercenti le attività che sono state sospese per obbligo di legge e limitatamente per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), un credito d’imposta ( spendibile in compensazione con utilizzo del mod.F24) pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 ed effettivamente corrisposto al locatore.
Ad oggi, sussistono fondate attese perché la detta agevolazione sia prorogata anche per periodi successivi
al marzo.

Chiavenna, lì 6 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

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DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ZONE C.D. DI CONFINE)/ Tempo lettura 2 min. e 30 sec. #studiotrincherainforma

DETRAZIONE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

(ZONE DI C.D. DI CONFINE)

Tempo lettura 2 min. e 30 sec.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO

E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La legislazione fiscale dello Stato Italiano ha adottato due fondamentali principi generali per la tassazione dei redditi prodotti da cittadini italiani residenti : il primo di essi è quello di universalità dell’imposizione per il quale vengono assoggettati a c.d. tassazione diretta personale (con IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società di capitale) tutti i redditi, compresi quelli di fonte estera, prodotti dal cittadino o da società residenti; il secondo principio pone il divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.
Pur con i diversi e non coincidenti distinguo, sia in sede legislativa che in dottrina e in giurisprudenza, questi sono due punti di consolidato riferimento per il legislatore nazionale e, in particolare, comunitario.

Cosa accade quanto un cittadino italiano residente produce un reddito in un paese estero e lì viene tassato su tale reddito?
In premessa è da porre un’ulteriore circostanza: quasi tutti gli Stati fra i quali intercorrono rapporti diplomatici, hanno stabilito, bilateralmente, delle c.d. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI al fine di regolamentare vicendevolmente le rispettive competenze nell’imposizione tributaria, nei confronti dei rispettivi cittadini, al fine di evitare duplicazioni impositive.
Ciò posto, è da osservare che la legislazione italiana, nel caso in cui “…alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero…” (art.165 TU imposte sul reddito 917/86) riconosce il diritto alla detrazione dalle imposte pagate sui citati redditi –quale credito d’imposta – delle eventuali imposte pagate all’estero, pur nei limiti della corrispondente tassazione nazionale.
Un correlato aspetto, di particolare rilevanza per le zone di confine territoriale, è quello legato al regime fiscale dei redditi prodotti da cittadini di un Paese che prestino attività lavorativa in uno dei Paesi confinanti con il proprio : in questi casi particolari accordi tra i due Paesi disciplinano, per i diversi “ status” che il lavoratore assume in relazione alle modalità e ai tempi di permanenza nello stato estero e all’effettiva residenza nel proprio, è prevista la non integrale applicabilità del citato principio di universalità dell’imposizione nello stato di residenza (c.d. Worldwide taxation principle).
“Piccola” nota a margine: il citato art. 165 afferma che “…La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.”
Tutto ciò fatti salvi particolari aspetti legati a singole posizioni o all’introduzione di normative agevolative che consentano la regolarizzazione di determinate fattispecie.

Si ringrazia per la lettura

Chiavenna, lì 06 Aprile 2020

Dott. Giacomo Dino Trinchera

– Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti –

 

 

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SCONTO FORNITORE DA CRISI COVID-19 – NOTE CREDITO E MINOR RICAVO #studiotrincherainforma

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A seguito delle difficoltà economico-finanziarie causate dagli effetti della pandemia che stiamo vivendo, alcuni operatori economici potrebbero trovarsi nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente.
Il caso più emblematico: precorso contratto di acquisto merci da parte di un’impresa per l’esercizio della propria azienda; il compratore – sopravvenuta – a causa della crisi sanitaria- la mancata vendita della merce acquistata, non ha la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento dei beni in questione.
In tale situazione, chiede al fornitore o una dilazione nei pagamenti, o – se l’orizzonte di crisi della propria impresa si prospetta particolarmente penalizzante – chiede uno sconto alla controparte che lo accorda.
Quali le considerazioni dal punto di vista fiscale?
Per quanto riguarda l’IVA – non essendo previsto lo sconto nel contratto originario – l’operazione, per avere rilevanza fiscale (con correzione in meno dell’IVA dovuta dal cedente e in più da quella detraibile dal compratore) configura un sopravvenuto accordo (nuovo contratto) da porre in essere – con specifiche motivazioni – in forma scritta e – prudenzialmente – con data certa, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile iniziale cui si riferisce.
Dal punto di vista documentale, inoltre, il fornitore emetterà apposita nota di credito.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’importo del concordato sconto, costituirà componente negativo di reddito per il cedente e positivo per l’acquirente.
Diverso il caso in cui sia il fornitore – di sua spontanea volontà – ad accordare l’agevolazione al proprio cliente: in tale ipotesi l’operazione, pur costituendo una sopravvenienza attiva per l’acquirente, per effetto della rimessione unilaterale del debito da parte del venditore, per quest’ultimo non potrà essere considerata quale motivo di riduzione dell’IVA da versare né, tantomeno, quale elemento negativo di reddito in quanto si configura come mera liberalità; a meno che – ai soli fini reddituali -non possa essere oggettivamente dimostrato come l’abbuono costituisca concreto presupposto per futuri eventi positivi per l’impresa che lo concede.
Altra ipotesi – che può riguardare le reciproche obbligazioni dei contraenti – è l’impossibilità oggettiva, ma anche soggettiva per eccessiva onerosità, ad adempiere all’obbligazione contratta (consegna merce da parte del venditore o ricezione e pagamento da parte del compratore).
Naturalmente, tale breve nota, non può essere esaustiva e sarà necessario che ogni situazione sia oggetto di particolare ed attenta valutazione.

 

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