SVILUPPO del PAESE AGEVOLAZIONI PER IL RIENTRO DI CITTADINI DALL’ESTERO – MAGGIORI INCENTIVI

Ulteriore normativa introdotta nel nostro ordinamento per favorire lo Sviluppo Economico-Sociale e Culturale del Paese, oltre a quella relativa alle “Start Up innovative” (cfr. nostro precedente Blog), di altrettanta importanza è quella che incentiva il rientro in Italia di lavoratori all’Estero.

Un primo provvedimento al riguardo, rivolto alle figure accademiche di “RICERCATORI”, fu emanato nell’anno 2003, con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Nel tempo, con legge del 2010 (n. 238 del 30.12.2010) fu emanata una più larga norma di incentivazione al rientro in Italia dei c.d. “ cervelli in fuga”, proposito esplicitato nello stesso art. 1 del provvedimento in esame: “…La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea… che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia”.

Il successivo art. 2   individua i beneficiari delle agevolazioni nei “…cittadini dell’Unione europea

 in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più…”

Tale normativa costituisce il nucleo d’origine di un assetto di successive norme, rivolte anche ai cittadini di altri Paesi della Comunità Europea, succedutesi nel tempo e tendenti allo sviluppo economico e culturale del nostro Paese, mediante anche l’acquisizione (e il rientro in Italia) di “capitale umano” che abbia maturato significative e qualificate esperienze al di fuori del proprio Paese di origine.

Giungiamo così al D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita 2019) che rivede ed amplia, con decorrenza dal 2020, le previsioni di favore per i c.d. “impatriati” e degli “accademici” nonché al Decreto Fiscale 2020 (L. 19.12.2019) che anticipa in parte, all’anno 2019, le norme di favore in argomento.

Quali i requisiti dei soggetti interessati e i benefici fiscali oggi previsti?

All’inizio del nuovo anno 2020, lo “stato dell’arte”, per ciascuna categoria di potenziali interessati, si può sintetizzare come segue.

Requisiti dei soggetti beneficiari e agevolazioni

Residenza: precedente iscrizione all’AIRE per il periodo di permanenza all’estero e nuova iscrizione in Italia.

Ove manchi l’iscrizione all’AIRE, è necessario che ci sia la stata la residenza fiscale in un Paese Estero con il quale l’Italia abbia una “Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”;

in ogni caso deve sussistere la condizione di cui all’art. 2 del Dpr n. 917/1986 -Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), per il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

 c.d. “Lavoratori impatriati”: Titolo di studio Laurea o specializzazione “dopo laurea” – Attività all’estero (lavoro o Studio) ultimi 24 mesi – impegno alla permanenza almeno biennale in Italia, per svolgere attività di lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilato.

Imprenditori che intendono avviare un’attività d’impresa in Italia.

Agevolazione:

Esenzione da imposta sui redditi del 70% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo, esercizio d’ impresa. L’esenzione è aumentata al 90% in caso di trasferimento in regioni del Sud Italia.

Durata del beneficio: periodo di 5 anni, incrementabile – con riduzione del beneficio- in relazione

al numero di figli a carico e/o alla circostanza di acquisto di immobile residenziale in Italia.

Accademici (Docenti e Ricercatori)

Agevolazione: esenzione da imposta sui redditi del 90% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo.

Durata del beneficio: l’anno di trasferimento e i successivi 5 anni, incrementabile in relazione al numero dei figli a carico e/o alla circostanza di acquisto di immobile residenziale in Italia.

Sportivi professionisti

Agevolazione: Esenzione da imposta sui redditi del 50% dei redditi prodotti. Nessuna maggiorazione per figli a carico. Obbligo di versamento di un contributo dello 0,5%   commisurato alla base imponibile.

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Come anticipato, la normativa in argomento è stata oggetto di continue integrazioni, modifiche e ampliamenti: tale attività legislativa ha condotto ad “un corpus” di norme e regolamentazioni “tagliate su misura” per numerose ipotesi e che obbligano, comunque, ad una specifica valutazione di ogni concreta fattispecie.

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A margine dell’argomento, è da osservare che le norme agevolative del tipo di quelle sintetizzate nell’odierno “blog”, rilevanti dal punto di vista soggettivo e apparentemente  in contrasto con gli artt. 3, 23 e 54 della Carta Costituzionale, oltre ad avere limitata valenza temporale, assumono una funzione di “investimento” per il rafforzamento delle strutture socio-economiche del Paese: esse sono state ritenute dalla Corte Costituzionale “non irragionevoli e fondate su valutazioni di politica economica” (Corte Costituzionale 381/1989).

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Lo Studio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

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