Esiste, in ambito di legislazione comunitaria (UE), un principio generale che – a tutela della “libera concorrenza di mercato” – vieta i c.d. “aiuti di Stato”, intesi quali “provvidenze” che uno Stato potrebbe elargire a imprese del proprio territorio, con conseguente turbativa del “mercato” sia interno che comunitario.
A tale principio, nel contesto dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica portate dalla pandemia COVID, è stata posta giusta deroga a quello che – a regime – è considerato inderogabile divieto.
Infatti, il “quadro temporaneo” della Commissione UE ha sospeso il citato divieto al fine di consentire, agli Stati membri dell’Unione Europea e alla stessa Comunità, di dare sostegno alle strutture socio-economiche dei Paesi facenti parte dell’Unione.
Tale apertura, inizialmente, non era rivolta alle imprese che si trovavano in “difficoltà” già dal 31.12.20219.
Necessaria nota: per la normativa UE, si intende “impresa in difficoltà”, quella che – per effetto di perdite reddituali sofferte – ha “perso” più di metà del capitale sociale (nel caso di società di capitale: S.r.l., etc.) o comunque dei “fondi propri” (nel caso di altri tipi di società: Snc, sas, etc.).
Inoltre, si configura lo stato di “difficoltà” anche quando l’impresa sia oggetto di una procedura concorsuale o ne sia prossima per iniziativa dei propri creditori, oppure abbia goduto di aiuti per il salvataggio e non abbia restituito i relativi prestiti o – ancora- abbia in corso di attuazione un piano di ristrutturazione.
Con opportuno recente provvedimento di “Terza modifica del quadro temporaneo” la Commissione UE riconosce, alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019 ( dunque soggetti con meno di 50 dipendenti e con fatturato e/o attivo non superiore a € 10 milioni), il diritto di poter usufruiredelle provvidenze previste a fronte dei danni economici causati dalla pandemia, in quanto queste imprese sono meno idonee “… a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie
e grandi imprese…tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere…”
Queste che seguono le agevolazioni di interesse:
– IRAP: abbuono saldo 2019 e primo acconto 2020 (art. 24 DL 34/2020)
– Credito d’imposta per i canoni di locazione e assimilati (art. 28 DL 34/2020)
– Credito d’imposta per interventi sanitari luoghi di lavoro (art. 120 DL 34/2020)
– Contributo a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020)
Uniche condizioni negative, poste a preclusione della possibilità di usufruire dei suddetti benefici,
sono quelle relative ad eventuale assoggettamento a procedure concorsuali, mancata restituzione di aiuti o piani di ristrutturazione ancora in corso, sopra specificate.
Come sempre, lo Studio rimane a disposizione di ogni interessato per l’esame e la soluzione di singoli specifici casi.
Il “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n .23) prevedeva, originariamente, a favore del PMI, la possibilità di accedere a finanziamenti non superiori al 25% del “fatturato” 2019 – fino ad un importo massimo di €. 25.000,00
Perplessità erano peraltro sorte in ordine alla effettiva possibilità di godere del c.d. “credito bancario” e della totale garanzia da parte dell’apposito Fondo pubblico.
Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del predetto D.L., il limite finanziabile è stato portato (anche con effetto retroattivo) a € 30.000, purché – alternativamente- non superiore a:
“… il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.
Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
… il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
… il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499… “
…per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019…”
Mancava l’ultimo “tassello”: la concretizzazione attuativa delle citate provvidenze.
Con recentissima comunicazione del Mediocredito Centrale, viene dato il via alla possibilità di
“…inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di Garanzia…”
Inoltre, il periodo di rimborso, dagli originari 6 anni, oggi può essere prolungato a 10 anni.
Infine, viene confermato che la garanzia del Fondo viene concessa automaticamente, a titolo gratuito, senza valutazione e l’istituto finanziatore può avviare la procedura di “incremento” degli importi e dei tempi di rimborso senza alcun preventivo assenso del Gestore : l’unico adempimento è il riscontro formale del possesso – da parte delle imprese interessate -dei requisiti voluti dalla legge.
La richiesta di adeguamento verrà attuata tramite il Portale del Fondo di Garanzia (FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML).
Il sito internet interessato è www.fondidigaranzia.it nel quale è pubblicata la specifica guida “Tracciato per l’invio massivo della richiesta di variazione in aumento”.
I maggiori importi (e il più ampio termine di rimborso) possono essere richiesti mediante tre procedure informatiche relative alle seguenti ipotesi:
– adeguamento di quanto già erogato
– assegnazione di un importo aggiuntivo
– esame da parte dell’istituto finanziatore non ancora completato
Le modalità di riconoscimento degli ulteriori benefici possono essere:
– nuovo finanziamento non superiore a 30.000 € (e utilizzato anche per l’estinzione del precedente)
– modifica del contratto originario con incremento della maggiore cifra oggi spettante e dei tempi di rimborso
– ulteriore contratto di finanziamento (indipendente dal precedente) per la sola maggiore somma spettante, con correlata nuova domanda di ammissione ai benefici
Sarà l’istituto bancario interessato a comunicare al Gestore:
– l’adeguamento del contratto alle nuove condizioni ove la pratica originaria non sia ancora definita
– nel caso di pratica già definita, la comunicazione riguarderà soltanto il maggior importo riconosciuto.
Nel raccomandare l’attenta valutazione delle varie provvidenze offerte dalle plurime normative emanate (finanziamenti, crediti d’imposta, contributi, etc.), lo Studio resta a disposizione per ogni
Vari interventi normativi (DL 18/2020 Decreto Cura Italia – e DL 34/2020 Decreto Rilancio)
prevedono importanti benefici fiscali, sotto forma di credito d’imposta, a favore di determinate categorie di soggetti economici che hanno in corso contratti di locazione per la conduzione o comunque per l’utilizzo di beni immobili non abitativi.
I soggetti interessati sono così sinteticamente individuabili:
imprese o professionisti con ricavi/compensi non superiori a cinque milioni di euro ( limite non applicabile per strutture turistiche) e perdita minima del 50% di fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al pari periodo 2019.
Nell’arco temporale tra il 13 luglio p.v. e il 31 dicembre 2021, nel caso in cui il soggetto beneficiario non ritenga di utilizzare direttamente il credito in questione e provveda alla sua cessione, questa va comunicata all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo dell’apposito modello telematico: attualmente, è soltanto il cedente che può provvedere direttamente a tale adempimento;
si attendono le opportune disposizioni per l’effettuazione della comunicazione anche da parte
di un intermediario abilitato.
Come anticipato, i crediti ceduti e attualmente interessati agli adempimenti in questione sono quelli riferibili ai canoni dipendenti da contratti di locazione di botteghe, negozi, immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (con immobili aziendali), leasing (secondo parere dell’Agenzia delle Entrate soltanto quello operativo), concessione, servizi complessi (utilizzo spazi attrezzati, condivisione di spazi e servizi, etc.)
La cessione del credito può essere effettuata nei confronti del locatore o altri soggetti (Istituti bancari, altri intermediari finanziari, imprese, etc.); i cessionari potranno usufruire del credito sia utilizzandolo in compensazione o cedendolo a loro volta.
Formalità da osservare è la stesura di un accordo in forma scritta: o per contratto o per scambio di corrispondenza (con data certa).
Autorevole interpretazione sistematica delle norme vigenti in tema di registrazione di atti, conduce a ritenere – salvo diverso parere (non ancora espresso) dell’Agenzia delle Entrate – che sia da escludere l’obbligo di registrazione del previsto atto scritto.
Tale considerazione valga anche ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
Dopo la stesura dell’accordo, il beneficiario cedente dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito e il cessionario comunicherà alla stessa Agenzia – sempre telematicamente, nella propria area di riferimento del sito dell’Agenzia – l’accettazione della cessione stessa.
Presupposto essenziale per beneficiare del credito è aver effettivamente corrisposto il dovuto all’affittuario. Nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti del locatore, il pagamento si dà per avvenuto con la redazione dell’accordo di trasferimento del credito e il contestuale versamento della differenza del canone.
Reciproche responsabilità delle parti: il cedente è responsabile della corretta quantificazione del credito e della concreta esistenza soggettiva dei presupposti che determinano il beneficio;
Il cessionario risponde della regolarità di utilizzo del credito e del rispetto del limite quantitativo, non superiore all’originario valore pervenutogli.
La parte di credito ceduta e che non venga impiegata entro il 31 dicembre dello stesso anno di cessione non potrà più essere utilizzata nei successivi anni.
Attesa la specificità della particolare materia e i vari corollari legati alla pratica attuazione della normativa di riferimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento che dovesse occorrere.
E’ infatti dal prossimo 1 luglio che la cifra massima per i pagamenti in denaro contante (o con “titoli al portatore”) viene fissata in €. 1.999,00, per effetto delle previsioni e delle scansioni temporali contenute nell’art. 49 – 3°comma bis del Dlgs.231 del 2007, nonché delle modifiche ad esso recate dal D.L. 124 del 2019 (Dl fiscale di “accompagnamento” alla legge di Bilancio);
per i pagamenti, effettuati per qualsivoglia causa, verso soggetti terzi e che superino il citato importo di € 1.999,00 (dunque da €. 2.000,00 in su) sarà obbligatoria l’adozione di strumenti c.d. “tracciabili”: bonifici bancari, assegni (bancari o circolari) “intestati” al beneficiario e con clausola di “non trasferibilità”, carte di credito, di addebito, prepagate e formule ad esse simili nonché altri strumenti che assicurino la loro “tracciabilità”.
Un successivo “abbassamento” del valore minimo citato (ad € 999,00) è già fissato per la data
dell’1.1.2022.
Sono previste alcune deroghe al generale divieto di utilizzo del contante: gli esercenti attività di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, con l’utilizzo di apposite procedure.
Per il servizio di “money transfer” (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (limite € 999,00).
Limiti più ristretti sono previsti per particolari operazioni attuate nell’esercizio di attività di c.d. “compro oro”.
E’ vietato il “frazionamento” del pagamento in più rate inferiori ai predetti limiti e da corrispondere in contanti, o “simulare” l’esistenza di più operazioni che siano comunque riconducibili ad un unitario rapporto economico.
Diverse le considerazioni che si possono trarre quando i pagamenti rateali siano previsti, anticipatamente e per contratto, in special modo per prestazioni da erogare lungo un predeterminato arco temporale.
Per tutte le parti contraenti, pesanti le sanzioni che dovessero essere contestate per le violazioni alle norme in argomento: sino all’imminente 30 giugno, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro; in correlazione alle ulteriori previste progressive limitazioni di utilizzo del contante, la sanzione minima viene ricondotta a
€ 2.000 per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021 e successivamente a € 1.000.
Per importi elevati, superiori a € 250.000, la sanzione è pari al quintuplo dei valori edittali minimi e massimi.
Quale possibile “mitigazione”, è prevista l’oblazione (pagamento volontario) di cui all’art. 16 della legge 689/1981 ove vi siano i presupposti di “meritevolezza” (assenza di precedenti atti oblativi posti in essere a fronte di analoga violazione contestata negli antecedenti 365 giorni rispetto alla data di notifica di quella oggetto di oblazione);
il citato art. 16 così indica i criteri di quantificazione:
“…E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione….”
Ulteriore possibilità di “mitigazione”, è data dalla facoltà di domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di riduzione al terzo della sanzione irrogata (novellato art. 68 lgs.231/2007):
“…Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta…. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata…L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
I professionisti – ai sensi dell’art. 51 -1°comma – ove, nell’ esercizio della propria attività professionale, vengano a conoscenza di violazioni ai limiti di utilizzo del contante, hanno l’obbligo di comunicazione di tali circostanze alla Ragioneria Territoriale dello Stato per l’avvio della relativa procedura sanzionatoria a carico dei soggetti interessati.
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Note a margine.
Da documento del servizio studi della Camera dei Deputati del 4 aprile 2020, rileviamo che
” … l’analisi sull’utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l’86 per cento delle transazioni viene effettuato in contanti (68 per cento del valore complessivo. Fonte: Banca d’Italia)”: la normativa che limita l’uso del contante, emanata sulla scia di quella di contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo (a seguito della V direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE, modificativa della precedente direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) ha pertanto una dichiarata valenza eminentemente fiscale, di prevenzione dell’evasione tributaria.
Correlata a tali finalità, l’esigenza di disporre sempre più di strumenti allo stesso tempo tracciabili, sicuri e “veloci” quali le “carte” ( di credito e similari ) sia materiali che virtuali : tale indotta necessità comporta, per il “cittadino consumatore”, una radicale modifica delle abitudini di controllo della propria “spesa”, sia ai fini del rispetto delle personali disponibilità economiche e finanziarie e sia, non ultimo, per fronteggiare i numerosi tentativi di furto e frodi informatiche.
Non possiamo che auspicare, infine, un costante ed efficace adeguamento – da parte del Legislatore nazionale- della normativa al riguardo.
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Questo quanto in linea generale: per ogni eventuale caso specifico restiamo a disposizione per i necessari specifici approfondimenti.
Il D.L. 34/2020 “Decreto Bilancio” pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19/05/2020 prevede delle agevolazioni a favore di imprese, professionisti ed enti no profit colpiti dall’emergenza sanitaria COVID-19 che si sono ritrovati a sostenere spese straordinarie per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori stessi.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’art. 125 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60%, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel 2020 per:
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzati, barriere e pannelli protettivi ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.
Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in compensazione tramite F24 oppure ceduto ad altri soggetti.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi destinati a quest’agevolazione ammontano complessivamente ad € 200 milioni.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Al fine di sostenere la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico viene previsto, ai sensi dell’art. 120, un ulteriore credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di € 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi anche quelli edilizi necessari per:
rifacimento di locali adibiti a spogliatoi e mense
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
acquisto di arredi di sicurezza.
I beneficiari della predetta agevolazione sono i soggetti rientranti in questi codici ATECO:
CODICE ATECO
ATTIVITA’
551000
Alberghi
552010
Villaggi turistici
552020
Ostelli Della Gioventù
552030
Rifugi di montagna
552040
Colonie marine e montane
552051
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010
Gestione di vagoni letto
559020
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011
Ristorazione con somministrazione
561012
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030
Gelaterie e pasticcerie
561041
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042
Ristorazione ambulante
561050
Ristorazione su treni e navi
562100
Catering per eventi e banqueting
562910
Mense
562920
Catering continuativo su base contrattuale
563000
Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400
Attività di proiezione cinematografica
791100
Attività delle agenzie di viaggio
791200
Attività dei tour operator
799011
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi d’intrattenimento
799019
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
799020
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000
Organizzzazione di convegni e fiere
900101
Attività nel campo della recitazion
900109
Altre rappresentazioni artistiche
900201
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202
Attività nel campo della regia
900209
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100
Attività di biblioteche e archivii
910200
Attività di musei
910300
Gestione di luoghi e monumenti storici e simili
910400
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100
Parchi di divertimento e parchi tematici
932920
Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali
960420
Stabilimenti termali
Il presente credito è cumulabile con quello della sanificazione, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 nell’anno 2021 oppure ceduto ad altri soggetti. A differenza del credito precedente, nel decreto non è stata fatta menzione in merito alla rilevanza fiscale del contributo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, sembrerebbe essere imponibile ai fine IRPEF/IRES e IRAP.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi complessivamente a disposizione per tale agevolazione ammontano ad € 2 miliardi.
CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
Fino al 31/12/2021 i beneficiari dei crediti d’imposta per la sanificazione e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, precedentemente descritti, possono optare in luogo all’utilizzo diretto del credito, alla cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020 il cessionario può utilizzare il credito in compesazione con le stesse modalità previste in capo al cessionario, ma l’eventuale quota di credito non utilizzata non può essere richiesta a rimborso.
Ad oggi manca il provvedimento attuativo con tutte le informazioni connesse e conseguenti all’esercizio dell’opzione.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ADOTTANO MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO
Analogamente a quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, l’INAIL, ai sensi dell’art. 95 D.L. 34/2020, provvederà ad erogare ad Invitalia le risorse necessarie per l’erogazione di contributi a favore delle imprese iscritte in Camera di Commercio, relativamente alle spese sostenute dal 17/03/2020 per:
apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori (compresi i costi di installazione);
dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni;
dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibili stato di contagio;
dispositivi di protezione individuali
Le risorse saranno stanziate in seguito alla partecipazione ad un bando gestito da Invitalia e non ancora pubblicato. L’importo massimo concedibile ammonterà a:
NUMERO DIPENDENTI
IMPORTO MASSIMO
Fino a 9
€ 15.000
Da 10 a 50
€ 50.000
Più di 50
€ 100.000
Il predetto contributo non è cumulabile con i crediti d’imposta descritti precedentemente.
RIDUZIONE ALIQUOTE IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO COVID-19
Al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene prevista, ai sensi dell’art. 124 D.L. 34/2020, l’esenzione IVA sulle cessioni effettuate fino al 31/12/2020 di alcuni beni finailzzati al contrasto del virus, tra i quali:
mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2-Ffp3;
abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, camici impermeabili, camici chirurgici);
termometri;
detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro;
soluzione idroalcolica in litri;
perossido al 3% in litri (acqua ossigenata);
strumentazione per diagnostica COVID-19 e tamponi per analisi cliniche.
Dal 1/01/2020 l’aliquota sui predetti beni passerà al 5%.
BANDO SAVE WORKING CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO
La Camera di Commercio di Sondrio, in collaborazione con il sistema camerale e Regione Lombardia, sostiene le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, attivando una misura per favorire della ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori. Per qualsiasi informazione è necessario accedere al link:
CREDITO D’IMPOSTA PER VACANZE L’art. 176 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce, per l’anno d’imposta 2020, un credito, utilizzabile dalle famiglie per le vacanze c.d. “tax credit vacanze”. Tutte le disposizioni attuative verranno definite con un provvedimento dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione, ma l’articolo in esame fornisce le linee guida. In particolare il credito spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 400.000 ed è utilizzabile dal 1/07/2020 al 31/12/2020 per il pagamento dei servizi offerti da strutture turistico-ricettive (alberghi, case vacanza, agriturismi, bed & breakfast ecc.) nazionali. L’importo varia in base ai componenti del nucleo familiare:
€ 500 per i nuclei formati da 3 o più persone;
€ 300 per i nuclei formati da 2 persone;
€ 150 per i nuclei formati da una sola persona; ed è fuibile nella misura dell’80% sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, previo accordo tra le parti, e per il restante 20% sottoforma di detrazione di imposta in dichiarazione. Lo sconto viene rimborsato al fornitore sottoforma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, oppure cedendo lo stesso ai propri fornitori, istituti di credito o intermediari finanziari. Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intervento di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. ATTENZIONE: si ricorda che l’ISEE valuta la situazione economica complessiva familiare ed ai fini del calcolo non influisce soltanto il reddito, ma anche altri elementi, quali, ad esempio il patrimonio immobiliare, gli investimenti finanziari, i conti correnti. Per il conteggio è consigliabile rivolgersi ad un patronato.
ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO L’art. 177 D.L. 34/2020 al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha previsto l’abolizione della prima rata IMU in scadenza il 16/06/2020 per:
Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori dell’attività ivi esercitata
Immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanza, dei deb & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
ESONERO TOSAP IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO Le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 L. 287/1991, tra cui bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde, birrerie, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 181 D.L. 34/2020 sono esonerate nel periodo intercorrente tra il 1/05/2020 e il 31/10/2020 dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP)
Ulteriore normativa introdotta nel nostro ordinamento per favorire lo Sviluppo Economico-Sociale e Culturale del Paese, oltre a quella relativa alle “Start Up innovative” (cfr. nostro precedente Blog), di altrettanta importanza è quella che incentiva il rientro in Italia di lavoratori all’Estero.
Un primo provvedimento al riguardo, rivolto alle figure accademiche di “RICERCATORI”, fu emanato nell’anno 2003, con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.
Nel tempo, con legge del 2010 (n. 238 del 30.12.2010) fu emanata una più larga norma di incentivazione al rientro in Italia dei c.d. “ cervelli in fuga”, proposito esplicitato nello stesso art. 1 del provvedimento in esame: “…La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea…che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia”.
Il successivo art. 2 individua i beneficiari delle agevolazioni nei “…cittadini dell’Unione europea
in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più…”
Tale normativa costituisce il nucleo d’origine di un assetto di successive norme, rivolte anche ai cittadini di altri Paesi della Comunità Europea, succedutesi nel tempo e tendenti allo sviluppo economico e culturale del nostro Paese, mediante anche l’acquisizione (e il rientro in Italia) di “capitale umano” che abbia maturato significative e qualificate esperienze al di fuori del proprio Paese di origine.
Giungiamo così al D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita 2019) che rivede ed amplia, con decorrenza dal 2020, le previsioni di favore per i c.d. “impatriati” e degli “accademici” nonché al Decreto Fiscale 2020 (L. 19.12.2019) che anticipa in parte, all’anno 2019, le norme di favore in argomento.
Quali i requisiti dei soggetti interessati e i benefici fiscali oggi previsti?
All’inizio del nuovo anno 2020, lo “stato dell’arte”, per ciascuna categoria di potenziali interessati, si può sintetizzare come segue.
Requisiti dei soggetti beneficiari e agevolazioni
Residenza: precedente iscrizione all’AIRE per il periodo di permanenza all’estero e nuova iscrizione in Italia.
Ove manchi l’iscrizione all’AIRE, è necessario che ci sia la stata la residenza fiscale in un Paese Estero con il quale l’Italia abbia una “Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”;
in ogni caso deve sussistere la condizione di cui all’art. 2 del Dpr n. 917/1986 -Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), per il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
c.d. “Lavoratori impatriati”: Titolo di studio Laurea o specializzazione “dopo laurea” – Attività all’estero (lavoro o Studio) ultimi 24 mesi – impegno alla permanenza almeno biennale in Italia, per svolgere attività di lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilato.
Imprenditoriche intendono avviare un’attività d’impresa in Italia.
Agevolazione:
Esenzione da imposta sui redditi del 70% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo, esercizio d’ impresa. L’esenzione è aumentata al 90% in caso di trasferimento in regioni del Sud Italia.
Durata del beneficio: periodo di 5 anni, incrementabile – con riduzione del beneficio- in relazione
al numero di figli a carico e/o alla circostanza di acquisto di immobile residenziale in Italia.
Accademici (Docenti e Ricercatori)
Agevolazione: esenzione da imposta sui redditi del 90% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo.
Durata del beneficio: l’anno di trasferimento e i successivi 5 anni, incrementabile in relazione al numero dei figli a carico e/o alla circostanza di acquisto di immobile residenziale in Italia.
Sportivi professionisti
Agevolazione: Esenzione da imposta sui redditi del 50% dei redditi prodotti. Nessuna maggiorazione per figli a carico. Obbligo di versamento di un contributo dello 0,5% commisurato alla base imponibile.
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Come anticipato, la normativa in argomento è stata oggetto di continue integrazioni, modifiche e ampliamenti: tale attività legislativa ha condotto ad “un corpus” di norme e regolamentazioni “tagliate su misura” per numerose ipotesi e che obbligano, comunque, ad una specifica valutazione di ogni concreta fattispecie.
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A margine dell’argomento, è da osservare che le norme agevolative del tipo di quelle sintetizzate nell’odierno “blog”, rilevanti dal punto di vista soggettivo e apparentemente in contrasto con gli artt. 3, 23 e 54 della Carta Costituzionale, oltre ad avere limitata valenza temporale, assumono una funzione di “investimento” per il rafforzamento delle strutture socio-economiche del Paese: esse sono state ritenute dalla Corte Costituzionale “non irragionevoli e fondate su valutazioni di politica economica” (Corte Costituzionale 381/1989).
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Lo Studio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.
L’art. 119 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia e alla riduzione del rischio sismico.
Il così detto “Superbonus” consiste in una detrazione pari al 110%, ripartita in 5 anni, sulle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1.07.2020 e il 31.12.2021 relativamente a interventi diriqualificazione energetica, riduzione rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettici.
I beneficiari dell’agevolazione sono:
i condomìni, per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali;
le persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti o professioni) per interventi sulle singole unità immobiliari;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe che i soggetti IRES e IRPEF esercenti attività di impresa, arte, professione possano usufruire del “Superbonus” per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, in quanto la norma non fa riferimento ad alcuna esclusione. Si attendono però chiarimenti ufficiali in merito.
Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli immobili: recupero patrimonio edilizio (detrazione IRPEF 50%), riqualificazione energetica “ecobonus” (detrazione IRPEF/IRES 50% o 65% in base al tipo di intervento), bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES 90%), bonus mobili ed elettrodomestici (detrazione IRPEF 50%), bonus verde (detrazione IRPEF 36%).
Interventi di riqualificazione energetica
In luogo all’ordinaria detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione degli edifici, c.d. “ecobonus”, è possibile usufruire della detrazione del 110% ripartita in 5 anni per i seguenti interventi:
TIPOLOGIA DI SPESA
LIMITE DI SPESA
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
€ 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione
€ 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione
€ 30.000,00
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun tipo intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento. Si attendono i decreti attuativi di prossima emanazione per ulteriori dettagli.
ATTENZIONE: il comma 10 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 specifica che non sono ammesse al beneficio in esame le spese di riqualificazione energetica sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professione) su singole unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, escludendo quindi dal Superbonus gli interventi sulle singole unità immobiliari adibite a “seconde case”.
interventi ANTISISMICI
L’art. 119 c. 4 D.L. 34/2020 prevede l’innalzamento al 110% della detrazione spettante per tutti gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Nel caso di cessione del credito del 110% ad una impresa di assicurazione con contestuale stipula di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF della stessa spetta nella misura del 90% anziché del 19% stabilito dall’art. 15 c. 1 lettera f-bis) TUIR.
IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI
Il “superbonus” del 110% spetta, ai sensi dell’art. 119 c. 5 D.L. 34/2020, in luogo all’ordinaria detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se l’intervento è stato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione rischio sismico che consentono di beneficiare della detrazione al 110% in 5 anni.
In questi casi il bonus 110% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui all’art. 3 c.1 lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica).
La detrazione 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici per i quali è possibile usufruire del “superbonus” alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Il comma 7 dell’art. 119 D.L. 41/2020 specifica che l’agevolazione in esame è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11 c. 4 D.L. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis D.L. 91/2014
COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici
La detrazione, originariamente fissata al 50% (art. 16-ter D.L. 63/2013), per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, è incrementata al 110% nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente un intervento di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” 110%. Il limite massimo detraibile è pari ad € 3.000.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
In alternativa alla detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione, i soggetti che effettuano interventi di:
recupero del patrimonio edilizio (sia su parti comuni di edifici sia sulle singole unità abitative);
efficienza energetica c.d. “Ecobonus” (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
adozione di misure antisismiche c.d. “Sismabonus” (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
recupero o restauro della facciata degli edifici c.d. “bonus facciate”;
installazione di impianti fotovoltaici (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%);
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettici (compresi quelli per i quali spetta il “Superbonus” 110%)
possono optare, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”:
per lo sconto in fattura, consistente in un contributo pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi banche e intermediari finanziari;
oppure
per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta vengono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere richieste a rimborso, ma possono essere usufruite negli anni successivi.
Ai fini della cessione o dello sconto in fattura, se sono stati effettuati interventi per i quali è possibile usufruire del “Superbonus” 110%, il contribuente deve richiedere:
per gli interventi di riqualificazione energetica l’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati;
per gli interventi antisismici l’asseverazione rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
il visto di conformità rilasciato alternativamente da:
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
iscritti, alla data del 30/09/1993,nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA
responsabili all’assistenza fiscale.
Le spese sostenute per il rilascio della predetta documentazione possono beneficiare del Superbonus 110%.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica in base a quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione.
E’ questo il titolo dato all’art. 38 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 , entrato in vigore il 19/05/2020: in un recente nostro blog abbiamo trattato delle “start up” innovative, evidenziando il potenziale e importante peso che tali imprese potranno avere nell’evoluzione economica e sociale del nostro Paese; l’aver inserito – da parte dell’attuale Governo – l’art. 38 nel D.L. 34/2020, pur nell’attuale limitatezza di risorse assegnate allo specifico settore delle “start up”, è un positivo segnale di voler creare un più favorevole “humus” per lo sviluppo di questi particolari tipi di impresa: attento favore viene rivolto alla “sollecitazione” ad investimenti da parte di privati, anche quale mezzo di diffusione della cultura di impresa e di diversificazione nell’ impiego di capitali.
Scorrendo l’articolato e denso contenuto del citato articolo rileviamo e sintetizziamo – qui di seguito – i principali provvedimenti assunti a favore delle start up innovative (trattandosi di Decreto Legge, la normativa potrà, lungo l’iter di sua conversione in Legge, essere oggetto di modifiche).
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– Integrazione dei fondi per finanziamenti agevolati.
– Agevolazioni a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale da parte delle start-up (da incubatori, acceleratori, centri di innovazione, tutor gestionali, specializzati nelle problematiche di sviluppo delle start-up). Le modalità e i limiti sono quelli dettati dalla normativa dell’U.E. in tema di “aiuti de minimis”.
– Sono assegnate ulteriori risorse al Fondo di sostegno al “ventur capital ”: tale fondo favorisce investimenti nel capitale delle start-up, mediante finanziamenti agevolati, sottoscrizione di quote societarie, obbligazioni convertibili o altre forme di finanziamento che ne prevedano il rimborso.
– Le start-up vengono affiancate alle università e istituti di ricerca per “incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19”.
– Vengono prorogati di 12 mesi i tempi di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e quelli per l’accesso (e per eventuale revoca) a incentivi pubblici.
– Per favorire l’intervento di privati sarà detraibile, dall’imposta lorda IRPEF, “…un importo pari al 50% della somma investita…” nel capitale sociale di start-up o in fondi di investimento indirizzati a start up innovative, regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. L’importo massimo di investimento che godrà dell’agevolazione, per ogni periodo d’imposta, non potrà essere superiore a € 100.000 e mantenuto per almeno tre anni.
– Per cittadini stranieri che intendono investire- per almeno due anni- in “strumenti rappresentativi del capitale” di una società start-up innovativa, regolarmente iscritta alla competente Sezione del Registro delle Imprese, “…costituita e operante in Italia…”, l’importo minimo di investimento è stato ridotto a € 250.000. (Altri i limiti per gli investimenti in titoli di stato emessi dal Governo Italiano o in titoli partecipativi di altre forme societarie non “innovative”).
– Per lo sviluppo dell’intrattenimento digitale viene istituito un apposito fondo – denominato “First Playable Fund”- teso a sostenere la realizzazione di prototipi di “videogames”: è previsto un contributo a fondo perduto, nel limite del 50% delle spese ammissibili sostenute tra 10.000 e 200.000 euro. A tale agevolazione sono ammesse imprese che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo e rispondano a precisi requisiti di assoggettabilità a tassazione, di capitale minimo e di oggetto sociale.
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Queste, in estrema sintesi, le ulteriori agevolazioni – pur limitate nelle attuali disponibilità finanziarie – fin qui riconosciute alle start-up innovative dal decreto legge 34/2020.
Da non dimenticare, nel contesto di “nuova economia”, la normativa vigente a favore degli Italiani non residenti in territorio nazionale e che intendono rientrare in Italia: di tale importante argomento tratteremo in un prossimo “Blog”.
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Per ogni specifico approfondimento, lo Studio rimane a disposizione dei lettori di questo blog che volessero intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale indirizzata a nuove e promettenti frontiere di sviluppo sociale ed economico della nostra Nazione.
Primo pilastro: AVS (Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti)
Secondo pilastro: LPP (Previdenza Professionale)
Terzo pilastro: Previdenza individuale (a Carattere Assicurativo)
Per i cittadini italiani residenti in territorio nazionale che prestano ( o hanno prestato) la propria attività lavorativa nella Confederazione Elvetica, il sistema previdenziale svizzero prevede l’accesso a tre fondamentali istituti giuridici : l’Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti (AVS denominata Primo Pilastro) e la Previdenza Professionale (LPP – Secondo Pilastro) entrambi di Carattere obbligatorio, a cui si aggiunge la Previdenza individuale (Terzo Pilastro), di carattere assicurativo e volontario.
Per i primi due “Pilastri”, con riferimento ai soggetti beneficiari che hanno residenza nel nostro territorio nazionale e riscuotono le relative rendite tramite istituti bancari e altri istituti finanziari, entrambi residenti, è previsto un prelievo fiscale del 5%, a titolo di imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
La ritenuta viene effettuata dallo stesso istituto finanziario che cura il pagamento al percettore della rendita.
Nel caso di rendita derivante da Previdenza Individuale (Terzo pilastro) la nostra legislazione, all’art. 17 del TUIRR (Testo Unico Imposte sul Reddito) prevede una particolare forma di imposizione ai fini IRPEF denominata “tassazione separata” che esclude tale rendita dalla formazione del “reddito complessivo”.
Torniamo ai due primi “pilastri”:
Dopo alterne vicissitudini, sia di normativa interna che di accordi tra Paesi, un primo “punto fermo” riguardo i criteri di tassazione nazionale di rendite da AVS e LPP è contenuto nell’art. 76 della legge n. 413/91 il quale – nella sua attuale formulazione – prevede:
Al comma 1 che “le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”.
Al comma 1-bis che “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
Nel contesto, viene citato anche l’accordo Italo- Svizzero del 3 ottobre 1974 e per il quale “… le rendite…non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia…”
Secondo la restrittiva lettura che- nel tempo e con vari interventi – fa di tale norma l’Autorità Fiscale Italiana, soltanto la riscossione attuata tramite istituti finanziari residenti consentirebbe l’applicabilità della tassazione sostitutiva del 5%, con una ulteriore specificazione: mentre per le rendite corrisposte per AVS gli istituti italiani abilitati sarebbero soltanto quelli previsti dalla convenzione tra Italia e Svizzera del 1974, e agirebbero quali “sostituti di imposta” ( con obbligo di effettuare la ritenuta),nel caso delle rendite da LPP il pagamento potrebbe essere effettuato anche tramite altri istituti finanziari, che – insieme a quelli citati in convenzione- non assumerebbero lo “status” di sostituti di imposta e applicherebbero la ritenuta a titolo d’imposta soltanto su espresso mandato del beneficiario interessato, il quale- peraltro – dovrebbe fornire ogni dato per la determinazione della “base imponibile”.
E se il pagamento fosse effettuato su un conto corrente legittimamente detenuto dal beneficiario presso un istituto svizzero o, prima di essere “canalizzato” su un istituto finanziario in Italia, transitasse su un conto provvisorio svizzero di “libero passaggio”?
O, se ancora, per le rendite LPP l’istituto finanziario residente, in assenza di mandato da parte del beneficiario, non avesse operato la ritenuta non ritenendosi “sostituto d’imposta?
Con molteplici e anche recentissimi interventi (Consulenza giuridica fornita all’ABI -risposta n. 2 del 20/02/2020 RISOLUZIONE N. 3/E –27 gennaio 2020) il Ministero delle Finanze prima ed oggi l’Agenzia delle Entrate hanno confermato la propria posizione, ritenendo che possono godere della tassazione sostitutiva del 5% (con le esposte differenti modalità tra rendite AVS e rendite LPP) soltanto le rendite direttamente pagate presso istituti finanziari italiani.
Da ultimo, a seguito di una interrogazione parlamentare del 5 febbraio u.s., è stato affermata l’esistenza di un vuoto legislativo che non consentirebbe l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle rendite non erogate direttamente attraverso istituti finanziari residenti in Italia.
Unici momenti “istituzionali”, che hanno ammesso l’applicazione della ritenuta di cui è argomento anche alle rendite non riscosse direttamente in Italia, sono stati quelli espressi nelle seguenti occasioni:
a) Circolare Agenzia delle Entrate 30/E-11/08/2015 (in relazione alla normativa sulla “collaborazione volontaria” e al trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS)
“…al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che… l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 percento… Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso reddito e non su una differenza di capacità contributiva.”
Parere fatto proprio dal legislatore con il D.L. del 30 settembre 2015, sempre in tema di “collaborazione volontaria” (legge 15 dicembre 2014, n.186) “…Ai soli fini della collaborazione volontaria…l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 percento”.
b) risposta all’interpello proposto alla Direzione Regionale della Lombardia del 20.02.2019, con
il quale un contribuente proponeva un caso di riscossione in unica soluzione LPP (al netto delle ritenute alla fonte subite) e con somma accreditata su un conto corrente svizzero.
La citata Direzione, nel dare parere favorevole all’applicabilità della tassazione sostitutiva e nel fornire le istruzioni circa le relative modalità dichiarative, motivava il proprio parere con la evidente finalità di “… evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita…”
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Questo lo “stato dell’arte” che ci pone la questione su cui dibattere: possono, redditi della medesima natura, essere sottoposti a differenti tassazioni,soltanto in relazione “…alle sole modalità di incasso della rendita… e non su una differenza di capacità contributiva.” ?
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