OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

Entro il prossimo 1° ottobre tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno già fatto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC vige da oltre dieci anni, ma ad oggi molti soggetti ne sono ancora sprovvisti oppure hanno un indirizzo non valido o non attivo, perciò il “Decreto Semplificazioni” (D.L. 76 del 16.07.2020) è intervenuto prevedendo un nuovo regime sanzionatorio applicabile dal 1° ottobre 2020. Sintetizzando:

Tipo di SoggettoObbligo “originario”Soggetto a cui comunicare PECSanzione dal 01.10.2020
Società di persone o di capitaliNovembre 2008Registro Imprese CCIAADa € 206 a € 2.064
Imprese individualiDicembre 2013Registro Imprese CCIAADa € 30 a € 1.548
Professionisti iscritti ad albi o elenchiNovembre 2009Albo o collegio di appartenenzaSospensione dall’albo o collegio in caso di mancata ottemperanza alla diffida ricevuta nel termine di 30 giorni
Altri professionistiNessun Obbligo  
AssociazioniNessun Obbligo  
Soggetti PrivatiNessun Obbligo  

Tutti i soggetti giuridici in fase di apertura della partita iva devono verificare se sussiste quest’obbligo e provvedere a comunicare tempestivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata agli organi di competenza. In ogni caso è sempre consigliabile dotarsi di un indirizzo PEC.

L’indirizzo PEC fa parte del così detto “domicilio digitale”, in cui rientrano anche ulteriori servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq) previsti dal regolamento (UE) del 23.07.2014 n. 910 del Parlamento Europeo (regolamento eIDAS), ad oggi non ancora disponibili.

La PEC consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notifiche atti da parte di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, permettendo di ridurre tempi e costi di notifica, perciò è necessario mantenere costantemente monitorata la casella di posta elettronica certificata e provvederne al rinnovo.

Gli indirizzi PEC forniti dalle imprese al Registro Imprese e dai professionisti agli Ordini o Collegi di appartenenza confluiscono nel registro INI-PEC (indice nazionale dei domicili digitali) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, consultabile al seguente link: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Il possesso di un indirizzo PEC è un requisito necessario per svolgere l’attività d’impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale comunicato alla Camera di Commercio diventa inattivo (ad esempio a causa del mancato rinnovo), il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, procede con l’applicazione della sanzione e all’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC che verrà reso dispinibile tramite il Casseto digitale dell’imprenditore all’indirizzo impresa.italia.it (accesso tramite SPID o CNS). La PEC “d’ufficio” sarà attiva per la sola ricezione di documenti e se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato si accollerà il rischio di vedersi recapitati atti e altri documenti provenienti da pubbliche amministrazioni o da privati, aventi pieno valore legale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI

I professionisti che non hanno comunicato il proprio indirizzo PEC al proprio Ordine o Collegio di appartenenza corrono il rischio di vedersi recapitare una letterea di diffida da parte degli stessi.

Se entro 30 giorni l’interessato non dovesse provvedere a regolarizzare la propria posizione, scatterebbe la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, con la conseguenza che non potrà esercitare l’attività professionale.

I professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono  tenuti ad alcun adempimento.

Riferimenti Normativi:

  • D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale
  • D.L. n. 185 del 29.11.2008 – art. 16 commi da 6 a 7-bis: Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
  • D.P.R n. 68 del 11.02.2005 Disposizioni per l’utilizzo della PEC
  • D.L.n. 76 del 16.07.2020 art. 37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti
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PAGAMENTI ELETTRONICI: AGEVOLAZIONI PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI

Dal 01.07.2020 è stata avviata la progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante già prevista dal D.L. 124/2019. In particolare:

  • fino al 30.06.2020 il limite di utilizzo dei contanti era pari ad € 3.000,00;
  • dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il limite è stato abbassato ad € 2.000,00;
  • dal 01.01.2022 il limite verrà ulteriormente ridotto ad € 1.000,00.

I limiti indicati valgono anche qualora il trasferimento venga effettuato con più pagamenti di importo inferiore alla soglia, che possano apparire artificiosamente frazionati. Il mancato rispetto della normativa prevede, per le violazioni contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 50.000,00.

Per le associazioni in regime forfettario ex L. 398/1991 il limite per l’utilizzo dei contanti continua ad essere pari ad € 1.000,00, pena la fuoriuscita dal regime agevolato.

Al fine di ridurre l’utilizzo del denaro contante, già dal 30.06.2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di beni e prestazione di servizi, anche professionali, avrebbero dovuto obbligatoriamente munirsi di POS, in modo da poter accettare pagamenti con bancomat, carte di credito o prepagate. Ad oggi quest’obbligo non è assistito da alcuna sanzione, tuttavia è necessario adeguarsi per non incorrere in alcuna contestazione e per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal legislatore.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI  PER PAGAMENTI ELETTRONICI

L’art. 22 del D.L. 124/2019 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano avuto nell’anno precedente ricavi inferiori ad € 400.000,00, un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate agli stessi per i pagamenti elettronici effettuati da privati.

A partire dal 01.07.2020, infatti i c.d. “soggetti convenzionatori”, cioè i prestatori di servizi di pagamento autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Nexi ed American Express), devono comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate e alle  imprese/professionisti l’ammontare delle commissioni addebitate relative alle transazioni effettuate da soggetti privati tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate. Le modalità sono le seguenti:

  • all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID) entro il giorno 20 di ogni mese (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29.04.2020)
  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione tramite PEC o mediante pubblicazione di apposito resoconto nell’area riservata del sito internet del soggetto convezionatore (provvedimento della Banca d’Italia del 21.04.2020).

Il credito d’imposta spettante all’impresa/professionista è pari al 30% delle commissioni comunicate e può essere usato in compensazione a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa tramite mod. F24 (codice tributo 6916 con indicazione di mese e anno di riferimento). Il credito non è soggetto a tassazione IRES/IRPEF/IRAP ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione ed eventualmente in quelle successive fino al termine dell’utilizzo. L’agevolazione si applica nel rispetto del regime “de minimis”.

MISURE AGEVOLATIVE IVA E IMPOSTE DIRETTE

Sono presenti misure agevolative in favore dei soggetti IVA (imprese, professionisti) che si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici. In particolare:

  • riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e dei redditi d’impresa o lavoro autonomo a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore ad € 500,00;
  • riduzione alla metà delle sanzioni amministrative a favore delle imprese/professionisti con ricavi inferiori ad € 5.000.000 i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dellì’attività, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indicando nella dichiarazione di redditi e nella Dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito;
  • partecipazione alla lotteria degli scontrini “zero contanti”.

BONUS “CASHBACK” PER PRIVATI CONSUMATORI

La Legge di Bilancio 2020 art. 1 commi da 288 a 290, modificati dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, introduce una misura dedicata ai privati al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, quali bancomat e carte di credito. L’agevolazione consiste in un rimborso in denaro le cui modalità di fruizione e importi verranno stabiliti con futuri decreti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Riferimenti Normativi:

  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 18: Limitazioni all’utilizzo del contante e relative sanzioni
  • D.L. n. 179 del 18.10.2012 – art. 15 c. 4 – 5 : Obbligo pagamenti elettronici
  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 23: Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (soppresso in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, L. 19.12.2019 n. 157)
  • Parere negativo del Consiglio di Stato n. 1446/2018: sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
  • D.L. n. 124 del 26.10.2019 – art. 22: Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Comunicato Banca d’Italia del 21.04.2020: disposizioni attuative dell’art. 22 c. 5 D.L. n. 124 del 26.10.2019 (Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)
  • Provvedimento Agenzia Entrate n. 181301 del 29.04.2020: definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili al fine della fruizione del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 31.08.2020: Istituzione codice tributo per l’utlizzo in compensazione del credito d’imposta per le commissioni addebtitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici 
  • D.Lgs. n. 127 del 05.08.2015 – art. 3: Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti 
  • D.L. n. 138 del 13.08.2011 – art. 2 c. 36-vicies ter: riduzione sanzioni amministrative per utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento elettronici
  • L. n. 160 del 27.12.2019 – art. 1 c. 288 – 290: cashback per privati consumatori
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La c.d. “lotteria degli scontrini“, che verrà avviata il 01.01.2021, consentirà ai privati consumatori maggiorenni di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro, in seguito all’ acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto. Ogni acquisto di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fino ad un massimo di 1.000 biglietti (provv. 80217/2020).

Non consentono di partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa;
  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi;
  • gli acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • gli acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (farmaci, dispositivi medici, visite mediche);
  • gli acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e richiedere il proprio “codice lotteria”, il quale andrà comunicato all’ esercente ogni qualvolta si effettua un acquisto.

L’esercente dovrà adeguare i propri registratori telematici entro il 31.12.2020 al fine di poter trasmettere giornalmente (o comunque entro i 12 giorni dall’ effettuazione dell’operazione) il file .xml contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria (numero registratore telematico, dati identificativi, importo del corrispettivo, modalità di pagamento, data e ora del documento emesso).

Sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it verranno pubblicate le date delle lotterie “ordinarie” e “zero contanti”. Chi effettuerà gli acquisti pagando con metodi elettronici (ad esempio bancomat, carte di credito, prepagate) potrà partecipare ad entrambe le lotterie. Inoltre alla lotteria “zero contanti” parteciperanno anche gli esercenti, in quanto la vincita del consumatore determinerà anche la vincita dell’esercente che ha emesso lo scontrino.

Tipologia di EstrazionePeriodicitàPremi
Estrazioni ordinarieAnnnuale1 premio da € 1.000.000  
 Mensile3 premi da € 30.000
 Settimanale7 premi da € 5.000
   
Estrazioni “zero contanti”Annuale1 premio da € 5.000.000 per i consumatori e 1 da € 1.000.000 per gli esercenti
 Mensile10 premi da € 100.000 per i consumatori e altri 10 da € 20.000 per gli esercenti
 Settimanale15 premi da € 25.000 per i consumatori e altri 15 da € 5.000 per gli esercenti

I premi non concorrono alla formazione del reddito e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

I vincitori riceveranno comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione e verranno erogati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.

Riferimenti Normativi:

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Super detrazione fiscale 110% per spese su immobili Interventi “trainanti” e “trainati”

Particolare interesse ha destato – presso buona parte dei cittadini italiani e la stampa anche non specializzata – l’introduzione, con il D.L. 34/2020 “Rilancio” (convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020), di una detrazione d’imposta pari al 110% delle spese sostenute per interventi di recupero, miglioramento ed “efficientamento” del patrimonio edilizio, nonché degli impianti di utilizzo e delle connesse strutture di “servizio”.

Se apparentemente semplice e di immediata “lettura” sono la citata quantificazione percentuale del beneficio (110% di un valore di spesa ammessa e da individuare attraverso vari parametri) e le finalità dell’intervento agevolato (risparmio energetico eco-sostenibile e difesa del patrimonio edilizio da eventi tellurici), ben più laboriosa  appare oggi la pratica applicazione di un insieme di norme – fiscali, urbanistiche, tecniche e amministrative – che tra loro si intersecano in modo interdipendente, per le  molteplici “soglie” poste, la non sempre agevole individuazione degli aventi diritto al beneficio, la ricerca della più idonea e specifica tipologia di intervento e – non ultima – la precisa osservanza delle modalità “tecniche” e “burocratiche” da seguire, con il rischio di vedersi disconoscere il “bonus fiscale” e di incorrere in sanzioni sia amministrative che penali: queste ultime nel caso di attestazioni che dovessero essere ritenute “non veritiere”, con il conseguente coinvolgimento di tutti gli “attori” dell’operazione ( beneficiario, professionisti “attestatori”, appaltatori  dei lavori, ed eventuali cessionari del credito d’imposta in quanto – con le varie modalità previste – esso è trasmissibile a terzi acquirenti).

Gli interventi “direttamente” interessati sono:

– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

– Isolamento termico con “materiali isolanti” di strutture opache verticali, orizzontali e inclinate

– Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari ricomprese in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accesso autonomo (p.es. c.d. “villette a schiera”).

A questi si aggiungono gli interventi “antisismici” con esclusione di quelli eseguiti in zona sismica 4 (di basso rischio sismico).

Con un “neologismo” in campo tributario, le citate categorie di interventi sono stati definiti “trainanti”, in quanto – se congiuntamente ad essi – vengono effettuati anche altri interventi qualificanti (già previsti da precedente normativa), anche questi ultimi possono godere del

 “Bonus 110%”, e pertanto detti “trainati” quali, in via esemplificativa: impianti fotovoltaici, correlati sistemi di accumulo, punti di ricarica per veicoli elettrici, buona parte degli interventi previsti per l’” Eco bonus” (infissi, schermature solari, etc.), adeguamento antisismico con relativi sistemi di monitoraggio strutturale continuo; per i comuni montani l’allaccio a impianti di teleriscaldamento.

Nell’ambito dei condomini, per effetto del “trascinamento”, sono ammessi anche tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai condòmini sulle proprie singole unità immobiliari.

In specifici casi, sono anche consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.

Recita il comma 2 dell’art. 119 del D.L. in argomento:

“… l’aliquota prevista al comma 1 (110%)… si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto- legge 4 giugno 2013 n. 63…nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi si cui al citato comma 1…”

Da ultimo, il 24 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) ha pubblicato una propria guida relativa alla normativa di cui è argomento.

Si auspicano comunque ulteriori conferme ufficiali e la formulazione di Regolamenti di attuazione, atti questi anch’essi necessari per il confronto con i provvedimenti e le istruzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate, del MISE e altri enti interessati.

 Decisiva – per una positiva concreta attuazione dei vari interventi- sarà la collaborazione tra esperti fiscali e tecnici del settore edile, urbanistico ed energetico.

Focalizzazione: l’occasione, molto interessante, non è “golosa” sino in fondo… per ogni tipologia di intervento sono previsti massimi importi di spesa ammissibili: l’eventuale maggior valore di quanto realizzato non potrà godere delle agevolazioni citate.

Conclusivamente, un’opportunità comunque da non perdere ma da approcciare “…cum grano salis…”

Lo Studio – con un’adeguata organizzazione per la particolare normativa – rimane a disposizione per l’esame di ogni specifico caso concreto.

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BANDO Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l’attività:

• ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);

Si distinguono in:

alberghi o hotel: offrono alloggio prevalentemente in camere;

residenze turistico alberghiere: offrono alloggio prevalentemente in unità abitative ed eventuale capacità residuale in camere;

alberghi diffusi: i servizi di ricevimento e accoglienza sono centralizzati, mentre gli altri servizi, le sale comuni, il ristorante e le camere o alloggi sono dislocati in uno o più edifici separati;

condhotel: alberghi composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale.

• ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

I suddetti soggetti, ivi comprese le ditte individuali, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

a) essere PMI secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione massima per beneficiario, concessa è pari a 200.000,00 euro.

L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile e l’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 euro.

Progetti finanziabili

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle seguenti tipologie di intervento:

• realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati all’attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse;

• acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere tecno- logico.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:

a) laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);

b) essere realizzati presso una sede operativa in Lombardia attiva alla presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione dell’agevolazione;

c) Laddove siano previste spese per opere edili murarie e impiantistiche il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala.

Durata dei progetti

I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell’agevolazione al beneficiario.

È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 mesi.

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per i progetti presentati da imprese che:

1. sono proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui esercitano o intendono esercitare l’attività

oppure

2. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, attività in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica

Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

a) arredi, macchinari e attrezzature

b) opere edili-murarie e impiantistiche

c) progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b)

d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a), b) e c)

Per i progetti presentati da imprese che:

3. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, attività ricettiva in immobili di proprietà di persone fisiche che svolgono attività economica o di persone giuridiche

le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

a) arredi, macchinari e attrezzature

b) opere edili-murarie e impiantistiche unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati di cui alla lettera a)

c) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) determinate in maniera automatica dal sistema informativo.

Relativamente alla voce di spesa a) arredi, macchinari e attrezzature è ammesso l’acquisto di beni usati e la locazione finanziaria.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) adeguamenti ad obblighi di legge;

b) manutenzione ordinaria e revamping di impianti, macchinari e attrezzature;

c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

d) qualsiasi forma di autofatturazione;

e) suppellettili, complementi di arredo, alberi, fiori e piante.

È richiesto che, nell’affidamento di incarichi e nell’acquisto di materiali al di sopra dell’importo di 20.000,00 euro, i soggetti beneficiari valutino almeno 3 preventivi forniti da soggetti con specifiche competenze relative ai beni e servizi richiesti. Tali preventivi devono essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario e resi disponibili e consultabili, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti per i controlli.

CARATTERISTICHE DELLE SPESE

  • • le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda; l’avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso e/o, laddove sono previste opere edili, dall’avvio dei lavori;
  • • tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga;
  • • tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

Tutte le spese ammissibili devono:

– essere debitamente sostenute e quietanziate esclusivamente dal beneficiario;

– per i servizi di progettazione e direzione lavori, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, l’importo, la pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.

Non sono ammesse fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro.

Le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento.

✓ le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale,

✓ il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020

Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

L’agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario al massimo in due tranche:

a) anticipo facoltativo pari al 50% dell’agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa

b) saldo dell’agevolazione ammessa a seguito della conclusione del progetto e della presentazione della relazione finale sull’esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

È possibile l’erogazione in un’unica soluzione a seguito della conclusione del progetto.

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Commissione Unione Europea (UE) Anche le piccole e micro imprese in “difficoltà” al 31.12.2019 hanno diritto agli aiuti “emergenza COVID 19”

Esiste, in ambito di legislazione comunitaria (UE), un principio generale che – a tutela della “libera concorrenza di mercato” – vieta i c.d. “aiuti di Stato”, intesi quali “provvidenze” che uno Stato potrebbe elargire a imprese del proprio territorio, con conseguente turbativa del “mercato” sia interno che comunitario.

A tale principio, nel contesto dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica portate dalla pandemia COVID, è stata posta giusta deroga a quello che – a regime – è considerato inderogabile divieto.

Infatti, il “quadro temporaneo” della Commissione UE ha sospeso il citato divieto al fine di consentire, agli Stati membri dell’Unione Europea e alla stessa Comunità, di dare sostegno alle strutture socio-economiche dei Paesi facenti parte dell’Unione.

Tale apertura, inizialmente, non era rivolta alle imprese che si trovavano in “difficoltà” già dal 31.12.20219.

Necessaria nota: per la normativa UE, si intende “impresa in difficoltà”, quella che – per effetto di perdite reddituali sofferte – ha “perso” più di metà del capitale sociale (nel caso di società di capitale: S.r.l., etc.) o comunque dei “fondi propri” (nel caso di altri tipi di società: Snc, sas, etc.).

Inoltre, si configura lo stato di “difficoltà” anche quando l’impresa sia oggetto di una procedura concorsuale o ne sia prossima per iniziativa dei propri creditori, oppure abbia goduto di aiuti per il salvataggio e non abbia restituito i relativi prestiti o – ancora- abbia in corso di attuazione un piano di ristrutturazione.

Con opportuno recente provvedimento di “Terza modifica del quadro temporaneo” la Commissione UE riconosce, alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019 ( dunque soggetti con meno di 50 dipendenti e con fatturato e/o  attivo non superiore a  € 10 milioni), il diritto di poter usufruire delle provvidenze previste a fronte dei danni economici causati dalla pandemia, in quanto queste imprese sono  meno idonee “… a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie

e grandi imprese…tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere…”

Queste che seguono le agevolazioni di interesse:

– IRAP: abbuono saldo 2019 e primo acconto 2020 (art. 24 DL 34/2020)

– Credito d’imposta per i canoni di locazione e assimilati (art. 28 DL 34/2020)

– Credito d’imposta per interventi sanitari luoghi di lavoro (art. 120 DL 34/2020)

– Contributo a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020)

Uniche condizioni negative, poste a preclusione della possibilità di usufruire dei suddetti benefici,

sono quelle relative ad eventuale assoggettamento a procedure concorsuali, mancata restituzione di aiuti o piani di ristrutturazione ancora in corso, sopra specificate.  

Come sempre, lo Studio rimane a disposizione di ogni interessato per l’esame e la soluzione di singoli specifici casi.

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Finanziamenti “Decreto Liquidità” (art.13 D.L. 23/2020) per PMI: concretizzata la possibilità di richiesta di incremento del limite erogabile, del prolungamento dei tempi di rimborso e garanzia automatica.

Il “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n .23) prevedeva, originariamente, a favore del PMI, la possibilità di accedere a finanziamenti non superiori al 25% del “fatturato” 2019 – fino ad un importo massimo di €. 25.000,00

Perplessità erano peraltro sorte in ordine alla effettiva possibilità di godere   del c.d. “credito bancario” e della totale garanzia da parte dell’apposito Fondo pubblico.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del predetto D.L., il limite finanziabile è stato portato (anche con effetto retroattivo) a € 30.000, purché – alternativamente- non superiore a:

“… il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.

 Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

    … il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

   … il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499… “

  …per le imprese caratterizzate da   cicli   produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019…”

Mancava l’ultimo “tassello”: la concretizzazione attuativa delle citate provvidenze.

Con recentissima comunicazione del Mediocredito Centrale, viene dato il via alla possibilità di

“…inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di Garanzia…”

Inoltre, il periodo di rimborso, dagli originari 6 anni, oggi può essere prolungato a 10 anni.

Infine, viene confermato che la garanzia del Fondo viene concessa automaticamente, a titolo gratuito, senza valutazione e l’istituto finanziatore può avviare la procedura di “incremento” degli importi e dei tempi di rimborso senza alcun preventivo assenso del Gestore : l’unico adempimento è il riscontro formale del possesso – da parte delle imprese interessate -dei requisiti voluti dalla legge.

La richiesta di adeguamento verrà attuata tramite il Portale del Fondo di Garanzia (FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML).

Il sito internet interessato è www.fondidigaranzia.it nel quale è pubblicata la specifica guida “Tracciato per l’invio massivo della richiesta di variazione in aumento”.

I maggiori importi (e il più ampio termine di rimborso) possono essere richiesti mediante tre procedure informatiche relative alle seguenti ipotesi:

– adeguamento di quanto già erogato

– assegnazione di un importo aggiuntivo

– esame da parte dell’istituto finanziatore non ancora completato

Le modalità di riconoscimento degli ulteriori benefici possono essere:

– nuovo finanziamento non superiore a 30.000 € (e utilizzato anche per l’estinzione del precedente)

– modifica del contratto originario con incremento della maggiore cifra oggi spettante e dei tempi di rimborso

– ulteriore contratto di finanziamento (indipendente dal precedente) per la sola maggiore somma spettante, con correlata nuova domanda di ammissione ai benefici

Sarà l’istituto bancario interessato a comunicare al Gestore:

– l’adeguamento del contratto alle nuove condizioni ove la pratica originaria non sia ancora definita

– nel caso di pratica già definita, la comunicazione riguarderà soltanto il maggior importo riconosciuto.

Nel raccomandare l’attenta valutazione delle varie provvidenze offerte dalle plurime normative emanate (finanziamenti, crediti d’imposta, contributi, etc.), lo Studio resta a disposizione per ogni

singolo particolare approfondimento.

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Cessione del credito d’imposta su canoni di locazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Adempimenti delle parti

Vari interventi normativi (DL 18/2020 Decreto Cura Italia – e DL 34/2020 Decreto Rilancio)

prevedono importanti benefici fiscali, sotto forma di credito d’imposta, a favore di determinate categorie di soggetti economici che hanno in corso contratti di locazione per la conduzione o comunque per l’utilizzo di beni immobili non abitativi.

I soggetti interessati sono così sinteticamente individuabili:

imprese o professionisti  con ricavi/compensi non superiori a cinque milioni di euro ( limite non applicabile per strutture turistiche) e perdita minima del 50% di fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al pari periodo 2019.

Nell’arco temporale tra il 13 luglio p.v. e il 31 dicembre 2021, nel caso in cui il soggetto beneficiario non ritenga di utilizzare direttamente il credito in questione e provveda alla sua cessione, questa va comunicata all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo dell’apposito modello telematico: attualmente, è soltanto il cedente che può provvedere direttamente a tale adempimento;

 si attendono le opportune disposizioni per l’effettuazione della comunicazione anche da parte

 di un intermediario abilitato.

Come anticipato, i crediti ceduti e attualmente interessati agli adempimenti in questione sono quelli riferibili ai canoni dipendenti da contratti di locazione di botteghe, negozi, immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (con immobili aziendali), leasing (secondo parere dell’Agenzia delle Entrate soltanto quello operativo), concessione, servizi complessi (utilizzo spazi attrezzati, condivisione di spazi e servizi, etc.)

La cessione del credito può essere effettuata nei confronti del locatore o altri soggetti (Istituti bancari, altri intermediari finanziari, imprese, etc.); i cessionari potranno usufruire del credito sia utilizzandolo in compensazione o cedendolo a loro volta.

Formalità da osservare è la stesura di un accordo in forma scritta: o per contratto o per scambio di corrispondenza (con data certa).

 Autorevole interpretazione sistematica delle norme vigenti in tema di registrazione di atti, conduce a ritenere – salvo diverso parere (non ancora espresso) dell’Agenzia delle Entrate – che sia da escludere l’obbligo di registrazione del previsto atto scritto.

Tale considerazione valga anche ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.

Dopo la stesura dell’accordo, il beneficiario cedente dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito e il cessionario comunicherà alla stessa Agenzia – sempre telematicamente, nella propria area di riferimento del sito dell’Agenzia – l’accettazione della cessione stessa.

Presupposto essenziale per beneficiare del credito è aver effettivamente corrisposto il dovuto all’affittuario. Nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti del locatore, il pagamento   si dà per avvenuto con la redazione dell’accordo di trasferimento del credito e il contestuale versamento della differenza del canone.

Reciproche responsabilità delle parti: il cedente è responsabile della corretta quantificazione del credito e della concreta esistenza soggettiva dei presupposti che determinano il beneficio;

Il cessionario risponde della regolarità di utilizzo del credito e del rispetto del limite quantitativo, non superiore all’originario valore pervenutogli.

La parte di credito ceduta e che non venga impiegata entro il 31 dicembre dello stesso anno di cessione non potrà più essere utilizzata nei successivi anni.

Attesa la specificità della particolare materia e i vari corollari legati alla pratica attuazione della normativa di riferimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento che dovesse occorrere.

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1 luglio 2020: ulteriore (programmato) “giro di vite” per i pagamenti in contanti

E’ infatti dal prossimo 1 luglio che la cifra massima per i pagamenti in denaro contante (o con “titoli al portatore”) viene fissata in €. 1.999,00, per effetto delle previsioni e delle scansioni temporali contenute nell’art. 49 – 3°comma bis del Dlgs.231 del 2007, nonché delle modifiche ad esso recate dal D.L. 124 del 2019 (Dl fiscale di “accompagnamento” alla legge di Bilancio);

 per i pagamenti, effettuati per qualsivoglia causa, verso soggetti terzi e che superino il citato importo di € 1.999,00 (dunque da €. 2.000,00 in su) sarà obbligatoria l’adozione di strumenti c.d. “tracciabili”: bonifici bancari, assegni (bancari o circolari) “intestati” al beneficiario e con clausola di “non trasferibilità”, carte di credito, di addebito, prepagate e formule ad esse simili nonché altri strumenti che assicurino la loro “tracciabilità”.

Un successivo “abbassamento” del valore minimo citato (ad € 999,00) è già fissato per la data

dell’1.1.2022.

Sono previste alcune deroghe al generale divieto di utilizzo del contante: gli esercenti attività di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, con l’utilizzo di apposite procedure.

Per il servizio di “money transfer” (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (limite € 999,00).

Limiti più ristretti sono previsti per particolari operazioni attuate nell’esercizio di attività di c.d. “compro oro”.

E’ vietato il “frazionamento” del pagamento in più rate inferiori ai predetti limiti e da corrispondere in contanti, o “simulare” l’esistenza di più operazioni che siano comunque riconducibili ad un unitario rapporto economico.

Diverse le considerazioni che si possono trarre quando i pagamenti rateali siano previsti, anticipatamente e per contratto, in special modo per prestazioni da erogare lungo un predeterminato arco temporale.

Per tutte le parti contraenti, pesanti le sanzioni che dovessero essere contestate per le violazioni alle norme in argomento: sino all’imminente 30 giugno, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro; in correlazione alle ulteriori previste progressive limitazioni di utilizzo del contante, la sanzione minima viene ricondotta a

€ 2.000 per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021 e successivamente a € 1.000.

Per importi elevati, superiori a € 250.000, la sanzione è pari al quintuplo dei valori edittali minimi e massimi.

Quale possibile “mitigazione”, è prevista l’oblazione (pagamento volontario) di cui all’art. 16 della legge 689/1981 ove vi siano i presupposti di “meritevolezza” (assenza di precedenti atti oblativi posti in essere a fronte di analoga violazione contestata negli antecedenti 365 giorni rispetto alla data di notifica di quella oggetto di oblazione);

il citato art. 16 così indica i criteri di quantificazione:

“…E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione….”

Ulteriore possibilità di “mitigazione”, è data dalla facoltà di domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di riduzione al terzo della sanzione irrogata (novellato art. 68 lgs.231/2007):

“…Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta…. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata…L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

I professionisti – ai sensi dell’art. 51 -1°comma – ove, nell’ esercizio della propria attività professionale, vengano a conoscenza di violazioni ai limiti di utilizzo del contante, hanno l’obbligo di comunicazione di tali circostanze alla Ragioneria Territoriale dello Stato per l’avvio della relativa procedura sanzionatoria a carico dei soggetti interessati.

°°°°°°°°°

Note a margine.

Da documento del servizio studi della Camera dei Deputati del 4 aprile 2020, rileviamo che

” … l’analisi sull’utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l’86 per cento delle transazioni viene effettuato in contanti (68 per cento del valore complessivo. Fonte: Banca d’Italia)”: la normativa che limita l’uso del contante, emanata sulla scia di quella di contrasto al riciclaggio e al

finanziamento del terrorismo (a seguito della V direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE, modificativa della precedente direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) ha pertanto una dichiarata valenza eminentemente fiscale, di prevenzione dell’evasione tributaria.

Correlata a tali finalità, l’esigenza di disporre sempre più di strumenti allo stesso tempo tracciabili, sicuri e “veloci” quali le “carte” ( di credito e similari ) sia materiali che virtuali : tale indotta necessità comporta, per il “cittadino consumatore”, una radicale modifica delle abitudini di controllo della propria “spesa”, sia ai fini del rispetto delle personali disponibilità economiche e finanziarie e sia, non ultimo, per fronteggiare i numerosi tentativi di furto e frodi informatiche.

Non possiamo che auspicare, infine, un costante ed efficace adeguamento – da parte del Legislatore nazionale- della normativa al riguardo.

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Questo quanto in linea generale: per ogni eventuale caso specifico restiamo a disposizione per i necessari specifici approfondimenti.

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Agevolazioni per il contrasto COVID-19

Il D.L. 34/2020 “Decreto Bilancio” pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19/05/2020 prevede delle agevolazioni a favore di imprese, professionisti ed enti no profit colpiti dall’emergenza sanitaria COVID-19 che si sono ritrovati a sostenere spese straordinarie per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori stessi.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’art. 125 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60%, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel 2020 per:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzati, barriere e pannelli protettivi ecc.) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normative europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in compensazione tramite F24 oppure ceduto ad altri soggetti.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi destinati a quest’agevolazione ammontano complessivamente ad € 200 milioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico viene previsto, ai sensi dell’art. 120, un ulteriore credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di € 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi anche quelli edilizi necessari per:

  • rifacimento di locali adibiti a spogliatoi e mense
  • realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • acquisto di arredi di sicurezza.

I beneficiari della predetta agevolazione sono i soggetti rientranti in questi codici ATECO:

CODICE ATECOATTIVITA’
551000Alberghi
552010Villaggi turistici
552020Ostelli Della Gioventù
552030Rifugi di montagna
552040Colonie marine e montane
552051Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010Gestione di vagoni letto
559020Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011Ristorazione con somministrazione
561012Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030Gelaterie e pasticcerie
561041Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042Ristorazione ambulante
561050Ristorazione su treni e navi
562100Catering per eventi e banqueting
562910Mense
562920Catering continuativo su base contrattuale
563000Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400Attività di proiezione cinematografica
791100Attività delle agenzie di viaggio
791200Attività dei tour operator
799011Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi d’intrattenimento
799019Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
799020Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000Organizzzazione di convegni e fiere
900101Attività nel campo della recitazion
900109Altre rappresentazioni artistiche
900201Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202Attività nel campo della regia
900209Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100Attività di biblioteche e archivii
910200Attività di musei
910300Gestione di luoghi e monumenti storici e simili
910400Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100Parchi di divertimento e parchi tematici
932920Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali
960420Stabilimenti termali

Il presente credito è cumulabile con quello della sanificazione, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 nell’anno 2021 oppure ceduto ad altri soggetti. A differenza del credito precedente, nel decreto non è stata fatta menzione in merito alla rilevanza fiscale del contributo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, sembrerebbe essere imponibile ai fine IRPEF/IRES e IRAP.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di fruizione del credito, nonché sull’utilizzo, è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. I fondi complessivamente a disposizione per tale agevolazione ammontano ad € 2 miliardi.

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Fino al 31/12/2021 i beneficiari dei crediti d’imposta per la sanificazione e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, precedentemente descritti, possono optare in luogo all’utilizzo diretto del credito, alla cessione, anche parziale, dello stesso  ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020 il cessionario può utilizzare il credito in compesazione con le stesse modalità previste in capo al cessionario, ma l’eventuale quota di credito non utilizzata non può essere richiesta a rimborso.

Ad oggi manca il provvedimento attuativo con tutte le informazioni connesse e conseguenti all’esercizio dell’opzione.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ADOTTANO MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO

Analogamente a quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, l’INAIL, ai sensi dell’art. 95 D.L. 34/2020, provvederà ad erogare ad Invitalia le risorse necessarie per l’erogazione di contributi a favore delle imprese iscritte in Camera di Commercio, relativamente alle spese sostenute dal 17/03/2020 per:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori (compresi i costi di installazione);
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibili stato di contagio;
  • dispositivi di protezione individuali

Le risorse saranno stanziate in seguito alla partecipazione ad un bando gestito da Invitalia e non ancora pubblicato. L’importo massimo concedibile ammonterà a:

NUMERO DIPENDENTIIMPORTO MASSIMO
Fino a 9€ 15.000
Da 10 a 50                         € 50.000
Più di 50€ 100.000

Il predetto contributo non è  cumulabile con i crediti d’imposta descritti precedentemente.

RIDUZIONE ALIQUOTE IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO COVID-19

Al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene prevista, ai sensi dell’art. 124 D.L. 34/2020, l’esenzione IVA sulle cessioni effettuate fino al 31/12/2020 di alcuni beni finailzzati al contrasto del virus, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2-Ffp3;
  • abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, camici impermeabili, camici chirurgici);
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri (acqua ossigenata);
  • strumentazione per diagnostica COVID-19 e tamponi per analisi cliniche.

Dal 1/01/2020 l’aliquota sui predetti beni passerà al 5%.

BANDO SAVE WORKING CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

La Camera di Commercio di Sondrio, in collaborazione con il sistema camerale e Regione Lombardia, sostiene le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, attivando una misura per favorire della ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori. Per qualsiasi informazione è necessario accedere al link:

https://www.so.camcom.it/bando2020-1

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