Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: gli indici di bilancio (3)

Ritorno sulle Vendite o Redditività delle Vendite  Rotazione del capitale investito netto

Nel precedente blog abbiamo incontrato due “nuovi” indici di bilancio:

 Ritorno sulle Vendite (redditività delle vendite): questo primo indice fa parte della “famiglia” degli indicatori di redditività e anch’esso consente di valutare la “capacità di reddito” di un’azienda, raffrontando   il reddito operativo (connesso alla gestione caratteristica) con i ricavi netti prodotti, cioè “depurati” da detrazioni, sconti, abbuoni.

Dall’osservazione dell’andamento storico di tale indice si può rilevare il grado della capacità reddituale della struttura aziendale in osservazione: valutare se essa è soggetta a cicli periodici, se le caratteristiche fondamentali dell’azienda (e della sua produzione) assicurino una stabilità o, al contrario, se si trovi in una fase prospettica di miglioramento o peggioramento.

Da considerare   che l’indice di risultato caratteristico dà, con immediatezza, lo stato di un’unità produttiva, perché se esso è basso o, addirittura, negativo, rivela che l’azienda non è in grado di generare il reddito necessario anche per sostenere i costi indiretti di produzione, remunerare i capitali investiti e l’opera dell’imprenditore.                                                                                               Anche nel caso in cui, per più esercizi consecutivi, l’impresa dovesse produrre utili (risultato finale netto), questo riscontro non potrebbe essere sufficiente per considerare positivo il suo futuro, in quanto l’eventuale redditività potrebbe derivare dalla gestione “non caratteristica”: pura attività finanziaria, operazioni straordinarie, cessioni di beni o rami aziendali, etc.; tutte operazioni che possono dare sostegno momentaneo, se indirizzate a sostenere la riorganizzazione dell’azienda, ma non ne costituiscono presupposto di continuità futura. Inoltre, la “traduzione” dei valori numerari di bilancio in indici consentirà il necessario raffronto della propria azienda con quelle similari che agiscono nel mercato di riferimento.

Indice di rotazione degli impieghi

Tale secondo indice è ottenuto con il raffronto tra il valore dei ricavi netti e il totale dei capitali che l’impresa ha utilizzato nella propria attività (cioè il capitale proprio dell’imprenditore e tutti i finanziamenti di terzi).                                                                                                                                          

Esso rileva il grado di utilizzo della struttura produttiva e la capacità di azione e di influenza dell’impresa nell’ambito del mercato di appartenenza: di converso sintetizza il numero di volte in cui i capitali investiti ritornano sotto forma di vendite in un determinato periodo di tempo e quantifica il ricavo netto medio prodotto da ogni unità di capitale operativo di cui può disporre l’azienda.

Dal punto di vista aritmetico è il rapporto intercorrente tra i ricavi netti e il totale dei capitali investiti.

Un classico esempio, è il raffronto tra due ipotetiche realtà produttive che trattano lo stesso prodotto, impiegano un’uguale quantità di capitali e agiscono nello stesso mercato; una delle due ha però maggiore capacità di penetrazione sul mercato e una più incisiva organizzazione del lavoro: in questi presupposti riesce a produrre il doppio dei ricavi dell’altra azienda “gemella”; conclusivamente, nello stesso tempo considerato (anno o stagione) la seconda azienda, con migliore capacità organizzativa, ha – rispetto alla prima – un raddoppio dell’indice di rotazione degli impieghi, duplicando così  (rispetto alla gemella e nel medesimo periodo considerato) il “ritorno” del capitale impiegato sulla produzione e sui ricavi.

Perché è necessario utilizzare gli indici di bilancio?

Perché rappresentano uno dei più immediati strumenti di analisi e controllo di gestione che l’imprenditore ha a disposizione per la conduzione della propria impresa e, come già considerato, dall’esame degli indici di bilancio parte tutto il processo di modifica o conferma delle linee strategiche di impresa.Ultima ma non ultima, anche alla luce della recente normativa sulla “Crisi d’impresa”, la considerazione che è l’imprenditore il primo responsabile del controllo del benessere e della vitalità della propria impresa e dell’ “ufficiale enunciazione” di eventuali prospettive di crisi aziendale.

Con i prossimi “dialoghi” continueremo a trattare ancora di gestione aziendale.

 A presto.

Condividi il post:

Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Il rendiconto finanziario per le piccole e micro imprese (2°)

Dai cenni fin qui fatti, una sana gestione aziendale presuppone una costante attività di verifica dei risultati conseguiti e una attenta programmazione dell’attività futura, sia dal punto di vista economico che patrimoniale e –non ultimo  – da quello finanziario: economico per misurare che la redditività dell’azienda consenta di realizzare un utile; patrimoniale per far sì che la struttura abbia mezzi adeguati e di costo sostenibile in relazione alle sua potenzialità produttiva; finanziaria per misurare l’equilibrio finanziario, cioè la capacità della gestione di produrre “liquidità” tale da consentire l’esborso monetario derivante dai costi d’esercizio corrente e da eventuali finanziamenti assunti presso terzi : fisiologicamente per nuovi investimenti o momentanee “necessità di cassa”.

Dalla verifica di quanto operato si dovranno trarre le opportune indicazioni per la pianificazione dell’attività futura e le prospettive sui “flussi di cassa” che assicurino la “solvibilità d’impresa”.

In tema di previsione dei “flussi di cassa” e di rendiconto finanziario, è pur vero che le piccole e micro imprese non hanno l’obbligo giuridico di redigere – insieme al bilancio – anche tale rendiconto, ma – prescindendo dall’indubbia utilità gestionale – è da rammentare che la recente

normativa sulla “crisi d’impresa e l’insolvenza” è rivolta a tutte le imprese, con il relativo onere di tenere costantemente sotto osservazione, mediante l’elaborazione di opportuni indici, oltre che le capacità economico-patrimoniali, anche quelle finanziarie dell’impresa mediante il controllo della “dinamica finanziaria di previsione”: indirettamente quindi, diviene necessario, anche per le piccole imprese, l’utilizzo del rendiconto finanziario o di suoi sostitutivi contabili.

Afferma infatti il citato   Codice della Crisi, che l’impresa deve mantenere “…la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi…”.

E all’art. 13 definisce degli “indicatori” di crisi: “…Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso…… A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi…. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi…. “

La costruzione dei previsti indici, con l’utilizzo di apposite tecniche di revisione contabile – proporzionate alla dimensione e alle caratteristiche di ogni singola impresa – darà all’imprenditore

(e ai suoi “interlocutori”: soci, clienti, fornitori, istituti bancari, pubbliche istituzioni ed altri interessati), immediata immagine della complessiva situazione della propria impresa così da poter valutare quali gli effetti (se positivi o negativi) della gestione passata e quali le iniziative più opportune da assumere per la “continuità d’impresa”.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

Se gli impieghi siano stati utilizzati per investimenti diretti allo sviluppo dell’azienda oppure per il solo ammodernamento dei macchinari e della struttura operativa;

se siano stati indirizzati al rimborso di pregressi finanziamenti in scadenza o soggetti a revoca da parte degli istituti di credito, o ancora abbiano costituito prelevamenti dell’imprenditore;

 se provengano in prevalenza dalla gestione reddituale oppure no per effetto di una gestione che non apporti “ricchezza” per l’impresa.

Se fonti di flussi finanziari siano costituite dalla” gestione corrente” (segno di positivo andamento dell’impresa) oppure da apporti dell’imprenditore di capitale proprio o anche da disinvestimenti aziendali “virtuosi” o – al contrario – per correggere errate precedenti valutazioni.

Con queste brevi note abbiamo cercato di illustrare la necessaria importanza   che riveste, per l’imprenditore, la sistematica adozione di tecniche di riscontro e pianificazione della gestione finanziaria della propria azienda: potremo sviluppare l’argomento e fornire la più opportuna soluzione per ogni singola situazione che ci verrà presentata.

Condividi il post:

Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Progetto d’impresa “Business Plan” Bilanci Preventivi Bilanci Consuntivi e loro Analisi.

Come anticipato nel precedente “focus”, parliamo di bilanci, alla cui redazione sono tenute – per legge – imprese o organizzazioni “no profit” di medie-grandi dimensioni.

Essisono documenti giuridico-contabili da redigere in base a precise norme tecniche e legali: hanno lo scopo di tradurre in quantificazioni numerarie l’attività d’impresa e sono accompagnati da relazioni esplicative al fine di rendere conoscibili ai terzi interessati (clienti, fornitori, organi di pubblica amministrazione, istituti finanziari, etc.) le caratteristiche dell’impresa, l’attività svolta in un determinato periodo (di solito 12 mesi) e i risultati economico-patrimoniali conseguiti.

Ma la formulazione del Bilancio, (quale” resoconto” di attività svolta o quale “previsione” di quanto si prevede di operare in un successivo periodo) si avvia a diventare – oggi –  strumento base di gestione anche per le piccole e micro strutture imprenditoriali e no-profit.

Nella sua forma minima prevede due parti distinte e comunque correlate fra loro: lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale – nella sezione delle “attività” sintetizza, in valore monetario, l’entità dei beni strumentali impiegati nell’attività produttiva, la liquidità di cui l’impresa può disporre (Cassa, Banca, titoli di credito, etc.) nonché – classificati per tipologia – l’ammontare dei crediti vantati nei confronti di terzi (clienti, depositi presso terzi, anticipazioni a fornitori, etc.) le rimanenze di magazzino, con l’individuazione di eventuali “lavori in corso” e beni presso terzi, nonché ogni altro bene o diritto attribuibile alla sfera d’impresa.

Nella sezione delle “passività” andranno poste le valorizzazioni delle seguenti componenti: impegni di carattere finanziario (debiti verso istituti di credito o altri enti finanziatori), anticipi ricevuti da clienti, debiti verso fornitori, dipendenti ( con evidenza delle indennità di fine lavoro maturata) o altri collaboratori, debiti verso l’Erario e Enti di previdenza, i fondi di ammortamento –quale totalizzazione delle quote di valore dei  beni (materiali ed immateriali) esistenti e utilizzati nell’attività nonché ogni altro diritto che i terzi vantino nei confronti dell’impresa.

La differenza tra Attività e Passività – se positiva- costituirà il Patrimonio netto dell’impresa

 (Capitale proprio dell’imprenditore, utili non prelevati, fondi attivi comunque accantonati);

 se tale differenza assume valore negativo segnerà il Deficit d’impresa.

Il Conto Economico, parallelamente, anch’esso si compone di due   sezioni: Componenti positivi e Componenti Negativi;

nella prima sezione – componenti positivi – vanno indicati tutti gli elementi che in un dato periodo (Esercizio) hanno costituito elementi positivi di gestione (vendite e servizi prestati, entrate da impiego di risorse finanziarie, sconti e abbuoni ottenuti, insussistenze di precedenti passività, ed ogni altro elemento che abbia apportato – nel periodo considerato – maggiore “ricchezza” all’impresa;

nella seconda sezione- componenti negativi- di converso, vanno evidenziati tutti i costi sostenuti per il conseguimento dei componenti positivi: costi per materie prime, merci, servizi acquisiti, costi per lavoro dipendente e  altri collaboratori ( con relativi contributi previdenziali e assistenziali), assicurazioni, minori valori di attività, imposte e tasse, valore degli ammortamenti di beni attribuibile al periodo considerato ed ogni altro credito o diritto vantato da terzi nei confronti dell’impresa nel corso dell’esercizio.

La differenza positiva (prevalenza dei valori della sezione dei Componenti Positivi) indicherà l’utile conseguito dall’impresa nel corso del periodo di tempo considerato, diversamente, la differenza negativa segnerà la perdita di esercizio.

Principio di competenza economica: attualmente, il conto economico è formulato secondo tale principio tecnico-giuridico e per il quale si imputano al citato conto i valori dei vari atti economici d’impresa posti in essere nel periodo temporale (esercizio) cui si riferisce il Bilancio, prescindendo

Dalla circostanza che siano stati effettuati anche i relativi pagamenti monetari.

°°°°°°°°°

Continueremo con prossimi Focus: restiamo, come sempre, a disposizione per ogni approfondimento.

Condividi il post:

Strumenti di Pianificazione e Gestione aziendale: Progetto d’impresa “Business Plan” Bilanci Preventivi Bilanci Consuntivi e loro Analisi.

La crisi economico-finanziaria che ha colpito l’economia mondiale a partire dagli anni 2008-2009, aggravata oggi dai devastanti effetti portati dalla pandemia che tutto il mondo sta vivendo, ha reso indispensabile – nel mondo delle aziende – l’utilità, anzi la necessità di avvalersi di strumenti di pianificazione e gestione operativa.  

Tale considerazione è valida non soltanto per le grandi e medie strutture aziendali ma anche per quelle piccole e micro, sia per le relative limitate risorse finanziarie di cui, in genere, esse possono disporre e sia per la modesta ampiezza del mercato in cui di solito operano.

Riteniamo utile farne oggetto di considerazione nel nostro blog in quanto la generalità delle imprese deve far fronte a due categorie di urgenza gestionale: gli immediati provvedimenti da assumere per mitigare i negativi effetti economici e finanziari che l’attuale pandemia sta arrecando al nostro sistema socio-economico e la programmazione dei giusti interventi inerenti la futura continuità aziendale o la sua cessazione.

In assenza di normale attività, diventa indispensabile il ricorso a fonti finanziarie che consentano la sopravvivenza del sistema aziendale per sostenere i costi fissi di gestione, sia che si possa contare su risorse proprie, piuttosto che risorse “esterne” quali le misure di sostegno pubblico,  i finanziamenti – agevolati o meno – da parte di istituti bancari o altri enti finanziatori; tali ultime forme di finanziamento vengono generalmente accordate ai soggetti che – oltre ad essere “bancariamente” “ affidabili – documentino anche le prospettive di sopravvivenza  e  di  futura “continuità aziendale”.

A tali fini, diventano indispensabili due principali strumenti: il “Business Plan” e i bilanci, sia preventivi che consuntivi.

Business Plan.

Tale documento è preceduto – di solito – da un “Progetto di impresa” col quale si pongono le linee generali di una nuova azienda o – se già esistente – della sua evoluzione o trasformazione.

Poste le premesse progettuali, il documento sviluppa le opportune e documentate considerazioni di pianificazione delle future   strategie ed operazioni aziendali (con relative quantificazioni numerarie) considerando – insieme alla propria struttura – anche quella del marcato nel quale si vuole porre l’azienda, le potenzialità di esso, le “alleanze” di eventuali filiere che possano consentire integrazioni di funzioni e di fasi produttive, nonché  la concorrenza (interna ed esterna al territorio nazionale) con la quale confrontarsi.

°°°°°°°°°

Con un prossimo “flash” parleremo della struttura elementare dei bilanci.

 °°°°°°°°°

Mediante questi nuovi “intermezzi “negli usuali blog di Studio, vorremmo avviare – con i nostri lettori – un ulteriore dialogo che abbia come oggetto l’AZIENDA e l’IMPRESA, intendendo ricomprendere nel concetto di azienda anche le organizzazioni “no profit”, ricordando che nel nostro ordinamento giuridico, oltre il vasto campo delle associazioni a carattere non lucrativo, è prevista anche la figura della c.d. IMPRESA SOCIALE di relativa recente introduzione.

°°°°°°°°°

Attendiamo Vostri graditi riscontri.

Condividi il post:

…Rincorrendo Covid-19…

Proseguendo con il nostro ultimo intervento in tema di  decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) …..

°°°°°°°°°

 versamenti di novembre per iva e ritenute sul lavoro dipendente

 –   le rispettive sospensioni sono differenziate in base alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree del territorio nazionale.

Tale agevolazione si aggiunge a quella già in atto e riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione: –  il versamento relativo al mese di ottobre e quello relativo al trimestre luglio-settembre (scadenza il 16 novembre) – il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

I soggetti interessati:

i soggetti che esercitano le attività economiche sospese per effetto del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, (attività di spettacolo, discoteche, sale giochi e scommesse, palestre, piscine, centri benessere e termali, musei, e mostre, convegni, congressi e eventi).

I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree territoriali ad alto rischio pandemico: zone “arancione” e “rosse”.

I soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e appartenenti ai settori economici individuati nell’Allegato 2 del DL “149/2020” ( quali le varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, i grandi magazzini, gli empori e  altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), nonché quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi): – in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per le   zone con classificazione “arancione” o “rossa” la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

°°°°°°°°°

credito d’imposta sugli affitti commerciali:

per le imprese che operano nelle aree ad alto rischio (le cd. zone rosse) è stato approvato un credito d’imposta sugli affitti commerciali cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il beneficio, inoltre, continua ad essere riconosciuto su tutti gli immobili strumentali per destinazione, indipendentemente dalla categoria catastale.

Sono agevolati i canoni relativi a:

– contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo

contratti di leasing immobiliare operativo

– contratti di affitto d’azienda

contratti di servizi a prestazioni complesse (es. condivisione spazi attrezzati).

La misura del credito è stabilita in relazione ad ogni fattispecie contrattuale:

 60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;

30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;

50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

 Sempre per queste attività che operano nelle zone di caratterizzate di massima intensità pandemica e che hanno diritto al nuovo contributo a fondo perduto è prevista la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività.

°°°°°°°°°

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche in zona rossa, per le quali sono stati approvati gli ISA, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

Bonus baby sitter: i genitori lavoratori, i cui figli sono interessati alla sospensione delle attività scolastiche, hanno diritto ad un bonus da 1.000 euro e al congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione mensile se sono subordinati.

Condividi il post:

…Rincorrendo Covid-19…

Come anticipato nel nostro ultimo intervento, è stato emanato – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 – il decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) di aggiornamento e completamento del primo “decreto ristori” (D.L. 137/2020 ): ciò in conseguente e opportuno riallineamento delle provvidenze economiche a favore dei soggetti particolarmente colpiti dalle misure di “salute pubblica” adottate con i DCPM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020  e per i quali, con provvedimento del Ministero della Salute, il territorio nazionale è stato suddiviso in più zone di applicazione delle misure restrittive: per tali zone, come risaputo, sono individuati tre gradi di classificazione (giallo – arancione – rosso) sulla base di vari parametri indicatori della specifica e complessiva situazione sanitaria dei vari territori.

In buona sintesi, i provvedimenti assunti, di più immediato e generale interesse, riguardano i seguenti interventi di sostegno a favore dei soggetti residenti nelle zone oggetto di gravi limitazioni operative:

–  Contributi a Fondo perduto con riformulazione e incremento della loro entità ed estensione a categorie inizialmente non ammesse ai previsti benefici

– Contributi a fondo perduto per la filiera ristorazione

– Estensione temporale del credito d’imposta sugli affitti commerciali

– Cancellazione Imu sub condizione che l’immobile interessato sia sede dell’attività svolta dal proprietario

– Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa

– Sospensione del versamento IVA e dei contributi previdenziali (con differenziazione in relazione alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree)

– Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

– Sostegno al terzo settore

– Congedi straordinari e bonus baby sitter

In particolare, per le zone c.d. “rosse” – tra le quali la Regione Lombardia –, viene previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate con un codice Ateco ricompreso in apposito allegato al D.L. e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle citate zone ad alto rischio pandemico.

Le modalità di erogazione dei fondi sono quelle fin qui già utilizzate: chi ha già ricevuto contributi, riceverà automaticamente le somme con bonifico dall’Agenzia delle entrate; per i nuovi interessati, si dovrà procedere con una specifica domanda.

I tempi previsti: immediati (attesa la prevista automaticità) per coloro che hanno già goduto di precedenti benefici; alcune settimane (si spera) per le nuove domande.

Condividi il post:

Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri (DPCM 3 nov.2020)

Emanato nella notte del 3 novembre u.s., reso ad una effettiva cognizione nei successivi giorni del 4 e 5 e in pratica applicazione a decorrere dal 6 novembre “…Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale…” detta ulteriori e più stringenti disposizioni di salvaguardia – di interesse nazionale – per il contenimento del negativo rinvigorimento della pandemia in atto: a tal fine sono state previste, in relazione allo stato sanitario di ciascuna zona del Paese, differenti gradi di prescrizioni, più o meno severe. E’ stato demandato al Ministero della Salute di individuare e classificare in tre categorie di gravità e di potenzialità di contagio – gialla, arancione e rossa – i diversi territori nazionali sulla base di un algoritmo formulato su 21 parametri (tra essi: casi sintomatici, ricoveri e capacità di posti letto del singolo territorio, casi nelle Rsa, tempo medio tra sintomi e diagnosi, i tamponi positivi etc.).
Queste le attuali classificazioni effettuate, soggette a modifiche in relazione a successivi sviluppi:
Zona Gialla: Intero territorio Nazionale (tranne i territori classificati arancione e rosso)
Zona Arancione: Puglia e Sicilia
Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Ancorché non in via esaustiva, si riporta qui di seguito il contenuto delle prescrizioni di generale interesse e valide per le zone gialle:
Oltre a quanto già in vigore con il precedente tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l’effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), si prevede anche:

  • la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);
  • la chiusura dei musei e delle mostre;
  • la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • la chiusura degli “angoli scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie;
  • la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre.
    Inoltre, i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Più stringenti i limiti imposti alle altre zone arancione e rossa.
Per immediatezza e completezza di lettura, riportiamo in allegato una esaustiva scheda di sintesi delle principali prescrizioni sanitarie di prevenzione per tutte e tre le individuate tipologie di zona: tali indicazioni (salvo necessarie tempestive modifiche) avranno efficacia sino al 3 dicembre p.v.

°°°°°°°°°

In correlazione al precedente decreto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è stato emanato il
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 “: con tale provvedimento sono state previste misure di sostegno a favore delle attività e dei soggetti particolarmente colpiti economicamente dalle attuali misure di prevenzione sanitaria, oltre ad altri provvedimenti riguardanti l’Amministrazione giudiziaria.
Il decreto – vasto e variegato nella sua articolazione – consta di 32 articoli rivolti a vari campi di intervento; qui di seguito, per giusta conoscenza, si riporta l’intestazione di ciascuno di essi:

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Cancellazione della seconda rata IMU
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Disposizioni in materia di lavoro
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitari
Misure per la didattica digitale integrata
Scuole e misure per la famiglia
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Durata straordinaria dei permessi premio
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fondo anticipazione di liquidità
Disposizioni finali

Dal punto di vista strettamente economico- aziendale, per i settori di generale interesse, il DL inerisce i contributi a fondo perduto per le partite IVA e per le società sportive dilettantistiche, la proroga della cassa integrazione, provvedimenti fiscali e sul lavoro sia per gli imprenditori ( bonus affitti, esonero o sospensione versamento contributi ed altro) e sia per i dipendenti : su ogni singolo particolare aspetto di tale settore rimandiamo ad eventuali ulteriori approfondimenti e contatti di Studio con i singoli interessati.
In particolare per le imprese, il decreto dispone nuovi contributi a fondo perduto, di importo dal 100 al 400% di quanto già erogato e dell’importo spettante ai nuovi beneficiari, sulla base dei parametri fissati dal decreto Rilancio.
Confermata la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, agevolazione riservata però alle partite IVA interessate dalle nuove restrizioni ed a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività.
Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il “credito d’imposta locazioni” prescindendo dal requisito dei limiti di volume dei ricavi; agevolazione pur sempre riservata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni ai sensi dei D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al D.L. 137/2000.
Altra novità fiscale, la proroga del modello 770/2020, con fissazione della nuova scadenza al 10 dicembre 2020.
Per i lavoratori dello sport, dello spettacolo e del turismo ed altri operatori viene confermato il nuovo bonus da 1.000 euro.
E’ stato comunque preannunciato un nuovo decreto RISTORI da porre in relazione al DPCM del 3 novembre.

Condividi il post:

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La c.d. “lotteria degli scontrini“, che verrà avviata il 01.01.2021, consentirà ai privati consumatori maggiorenni di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro, in seguito all’ acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto. Ogni acquisto di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fino ad un massimo di 1.000 biglietti (provv. 80217/2020).

Non consentono di partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa;
  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi;
  • gli acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • gli acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (farmaci, dispositivi medici, visite mediche);
  • gli acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e richiedere il proprio “codice lotteria”, il quale andrà comunicato all’ esercente ogni qualvolta si effettua un acquisto.

L’esercente dovrà adeguare i propri registratori telematici entro il 31.12.2020 al fine di poter trasmettere giornalmente (o comunque entro i 12 giorni dall’ effettuazione dell’operazione) il file .xml contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria (numero registratore telematico, dati identificativi, importo del corrispettivo, modalità di pagamento, data e ora del documento emesso).

Sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it verranno pubblicate le date delle lotterie “ordinarie” e “zero contanti”. Chi effettuerà gli acquisti pagando con metodi elettronici (ad esempio bancomat, carte di credito, prepagate) potrà partecipare ad entrambe le lotterie. Inoltre alla lotteria “zero contanti” parteciperanno anche gli esercenti, in quanto la vincita del consumatore determinerà anche la vincita dell’esercente che ha emesso lo scontrino.

Tipologia di EstrazionePeriodicitàPremi
Estrazioni ordinarieAnnnuale1 premio da € 1.000.000  
 Mensile3 premi da € 30.000
 Settimanale7 premi da € 5.000
   
Estrazioni “zero contanti”Annuale1 premio da € 5.000.000 per i consumatori e 1 da € 1.000.000 per gli esercenti
 Mensile10 premi da € 100.000 per i consumatori e altri 10 da € 20.000 per gli esercenti
 Settimanale15 premi da € 25.000 per i consumatori e altri 15 da € 5.000 per gli esercenti

I premi non concorrono alla formazione del reddito e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

I vincitori riceveranno comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione e verranno erogati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.

Riferimenti Normativi:

Condividi il post:

Super detrazione fiscale 110% per spese su immobili Interventi “trainanti” e “trainati”

Particolare interesse ha destato – presso buona parte dei cittadini italiani e la stampa anche non specializzata – l’introduzione, con il D.L. 34/2020 “Rilancio” (convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020), di una detrazione d’imposta pari al 110% delle spese sostenute per interventi di recupero, miglioramento ed “efficientamento” del patrimonio edilizio, nonché degli impianti di utilizzo e delle connesse strutture di “servizio”.

Se apparentemente semplice e di immediata “lettura” sono la citata quantificazione percentuale del beneficio (110% di un valore di spesa ammessa e da individuare attraverso vari parametri) e le finalità dell’intervento agevolato (risparmio energetico eco-sostenibile e difesa del patrimonio edilizio da eventi tellurici), ben più laboriosa  appare oggi la pratica applicazione di un insieme di norme – fiscali, urbanistiche, tecniche e amministrative – che tra loro si intersecano in modo interdipendente, per le  molteplici “soglie” poste, la non sempre agevole individuazione degli aventi diritto al beneficio, la ricerca della più idonea e specifica tipologia di intervento e – non ultima – la precisa osservanza delle modalità “tecniche” e “burocratiche” da seguire, con il rischio di vedersi disconoscere il “bonus fiscale” e di incorrere in sanzioni sia amministrative che penali: queste ultime nel caso di attestazioni che dovessero essere ritenute “non veritiere”, con il conseguente coinvolgimento di tutti gli “attori” dell’operazione ( beneficiario, professionisti “attestatori”, appaltatori  dei lavori, ed eventuali cessionari del credito d’imposta in quanto – con le varie modalità previste – esso è trasmissibile a terzi acquirenti).

Gli interventi “direttamente” interessati sono:

– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

– Isolamento termico con “materiali isolanti” di strutture opache verticali, orizzontali e inclinate

– Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari ricomprese in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accesso autonomo (p.es. c.d. “villette a schiera”).

A questi si aggiungono gli interventi “antisismici” con esclusione di quelli eseguiti in zona sismica 4 (di basso rischio sismico).

Con un “neologismo” in campo tributario, le citate categorie di interventi sono stati definiti “trainanti”, in quanto – se congiuntamente ad essi – vengono effettuati anche altri interventi qualificanti (già previsti da precedente normativa), anche questi ultimi possono godere del

 “Bonus 110%”, e pertanto detti “trainati” quali, in via esemplificativa: impianti fotovoltaici, correlati sistemi di accumulo, punti di ricarica per veicoli elettrici, buona parte degli interventi previsti per l’” Eco bonus” (infissi, schermature solari, etc.), adeguamento antisismico con relativi sistemi di monitoraggio strutturale continuo; per i comuni montani l’allaccio a impianti di teleriscaldamento.

Nell’ambito dei condomini, per effetto del “trascinamento”, sono ammessi anche tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai condòmini sulle proprie singole unità immobiliari.

In specifici casi, sono anche consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.

Recita il comma 2 dell’art. 119 del D.L. in argomento:

“… l’aliquota prevista al comma 1 (110%)… si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto- legge 4 giugno 2013 n. 63…nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi si cui al citato comma 1…”

Da ultimo, il 24 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) ha pubblicato una propria guida relativa alla normativa di cui è argomento.

Si auspicano comunque ulteriori conferme ufficiali e la formulazione di Regolamenti di attuazione, atti questi anch’essi necessari per il confronto con i provvedimenti e le istruzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate, del MISE e altri enti interessati.

 Decisiva – per una positiva concreta attuazione dei vari interventi- sarà la collaborazione tra esperti fiscali e tecnici del settore edile, urbanistico ed energetico.

Focalizzazione: l’occasione, molto interessante, non è “golosa” sino in fondo… per ogni tipologia di intervento sono previsti massimi importi di spesa ammissibili: l’eventuale maggior valore di quanto realizzato non potrà godere delle agevolazioni citate.

Conclusivamente, un’opportunità comunque da non perdere ma da approcciare “…cum grano salis…”

Lo Studio – con un’adeguata organizzazione per la particolare normativa – rimane a disposizione per l’esame di ogni specifico caso concreto.

Condividi il post:

BANDO Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l’attività:

• ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);

Si distinguono in:

alberghi o hotel: offrono alloggio prevalentemente in camere;

residenze turistico alberghiere: offrono alloggio prevalentemente in unità abitative ed eventuale capacità residuale in camere;

alberghi diffusi: i servizi di ricevimento e accoglienza sono centralizzati, mentre gli altri servizi, le sale comuni, il ristorante e le camere o alloggi sono dislocati in uno o più edifici separati;

condhotel: alberghi composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale.

• ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

I suddetti soggetti, ivi comprese le ditte individuali, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

a) essere PMI secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione massima per beneficiario, concessa è pari a 200.000,00 euro.

L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile e l’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 euro.

Progetti finanziabili

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle seguenti tipologie di intervento:

• realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati all’attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse;

• acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere tecno- logico.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:

a) laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);

b) essere realizzati presso una sede operativa in Lombardia attiva alla presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione dell’agevolazione;

c) Laddove siano previste spese per opere edili murarie e impiantistiche il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala.

Durata dei progetti

I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell’agevolazione al beneficiario.

È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 mesi.

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per i progetti presentati da imprese che:

1. sono proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui esercitano o intendono esercitare l’attività

oppure

2. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, attività in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica

Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

a) arredi, macchinari e attrezzature

b) opere edili-murarie e impiantistiche

c) progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b)

d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a), b) e c)

Per i progetti presentati da imprese che:

3. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, attività ricettiva in immobili di proprietà di persone fisiche che svolgono attività economica o di persone giuridiche

le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

a) arredi, macchinari e attrezzature

b) opere edili-murarie e impiantistiche unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati di cui alla lettera a)

c) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) determinate in maniera automatica dal sistema informativo.

Relativamente alla voce di spesa a) arredi, macchinari e attrezzature è ammesso l’acquisto di beni usati e la locazione finanziaria.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) adeguamenti ad obblighi di legge;

b) manutenzione ordinaria e revamping di impianti, macchinari e attrezzature;

c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

d) qualsiasi forma di autofatturazione;

e) suppellettili, complementi di arredo, alberi, fiori e piante.

È richiesto che, nell’affidamento di incarichi e nell’acquisto di materiali al di sopra dell’importo di 20.000,00 euro, i soggetti beneficiari valutino almeno 3 preventivi forniti da soggetti con specifiche competenze relative ai beni e servizi richiesti. Tali preventivi devono essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario e resi disponibili e consultabili, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti per i controlli.

CARATTERISTICHE DELLE SPESE

  • • le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda; l’avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso e/o, laddove sono previste opere edili, dall’avvio dei lavori;
  • • tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga;
  • • tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

Tutte le spese ammissibili devono:

– essere debitamente sostenute e quietanziate esclusivamente dal beneficiario;

– per i servizi di progettazione e direzione lavori, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, l’importo, la pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.

Non sono ammesse fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro.

Le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento.

✓ le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale,

✓ il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020

Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

L’agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario al massimo in due tranche:

a) anticipo facoltativo pari al 50% dell’agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa

b) saldo dell’agevolazione ammessa a seguito della conclusione del progetto e della presentazione della relazione finale sull’esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

È possibile l’erogazione in un’unica soluzione a seguito della conclusione del progetto.

Condividi il post: